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Visita fiscale: orari, reperibilità, assenza

14 Febbraio 2016 | Autore:
Visita fiscale: orari, reperibilità, assenza

Malattia: chi è assente negli orari di reperibilità della visita fiscale perde il trattamento economico e può essere licenziato.

Le fasce orarie di reperibilità e la visita fiscale

Il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, il quale abbia dichiarato al datore di lavoro la propria malattia e che, quindi, non si sia presentato sul posto di lavoro, ha l’obbligo di essere reperibile nell’indirizzo abituale o, se diversa, nell’abitazione eventualmente indicata nel certificato medico. L’obbligo di reperibilità sussiste per tutto il corso della malattia, dal primo all’ultimo giorno, compresi i sabati, le domeniche e i giorni festivi. Detta reperibilità ha lo scopo di consentire la visita di controllo del medico dell’Inps (cosiddetta visita fiscale).

Le visite di controllo possono, in teoria, intervenire anche nel primo giorno di assenza per malattia, nonostante il certificato del medico curante non sia ancora pervenuto in azienda.

Tuttavia, l’obbligo di reperibilità sussiste solo per determinate fasce orarie:

– per i lavoratori del comparto privato: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, comprese le domeniche ed i giorni festivi;

– per i lavoratori del comparto pubblico: dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18, comprese le domeniche ed i giorni festivi;

Eventuali diverse (più restrittive o più estensive) disposizioni stabilite dalla contrattazione collettiva sono in contrasto con le previsioni ministeriali e, quindi, inapplicabili.

Licenziamento per la mancata reperibilità

La presenza del lavoratore in casa è propedeutica solo a garantire la visita di controllo. Per cui ben può il dipendente, in fasce orarie differenti, uscire di casa. Il lavoratore che, nonostante la malattia, sia stato trovato fuori di casa dal datore di lavoro, da colleghi o da terzi che abbiano poi informato il datore di lavoro, non può essere licenziato automaticamente. Il licenziamento può avvenire solo se:

– con tale condotta, il dipendente abbia pregiudicato la rapida guarigione: ogni lavoratore, infatti, ha l’obbligo di fare in modo che il proprio stato di malattia non venga ulteriormente prolungato a causa del proprio comportamento colpevole; si pensi, per esempio, al caso di chi, pur influenzato, sia andato a correre per strada, o di chi, nonostante un’ernia del disco, sia stato trovato sollevare pesi;

– la malattia non era, in realtà, esistente;

– l’assenza sia da considerarsi grave in relazione al caso concreto. L’assenza del lavoratore durante le fasce orarie di reperibilità configura un’inadempienza, non solo verso l’INPS, ma anche nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e perciò a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione.

Il lavoratore può essere sanzionato, in relazione alla gravità del caso, anche con il licenziamento per giusta causa, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia. Comunque, le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate al comportamento tenuto complessivamente dal lavoratore nel corso dell’intero rapporto di lavoro. Ad esempio, è illegittimo il licenziamento irrogato ad una lavoratrice, affetta da sindrome ansioso-depressiva, che si sia recata in spiaggia. In questo caso la breve assenza non assume rilevanza, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sia sullo stato di salute sia sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro.

Il recesso del datore di lavoro non presuppone necessariamente l’esistenza di una specifica previsione di tale mancanza nel codice disciplinare, che è invece indispensabile se il datore di lavoro intende adottare una misura conservativa, mentre il potere di recedere dal rapporto per giusta causa o per giustificato motivo deriva direttamente dalla legge.

La Cassazione [1] ha ritenuto fondato il licenziamento del dipendente che, in più di una occasione, non si è fatto trovare reperibile alle visite domiciliari di controllo e ha inviato i certificati medici oltre il termine previsto (la sentenza è riportata al termine dell’articolo).

È stato altresì considerato valido il licenziamento nel caso in cui il lavoratore abbia corretto la data sul certificato medico al fine di allungare il periodo di malattia.

Tali comportamenti, infatti, violano il legame di fiducia che dovrebbe sempre legale il dipendente all’azienda: venendo meno detta fiducia il rapporto può essere anche risolto.

Quando il dipendente è assente dalla visita fiscale?

Il concetto di assenza alla visita fiscale ricomprende non solo la materiale assenza da casa, ma anche tutti i casi in cui il lavoratore, per incuria, negligenza o altri motivi, non abbia consentito la visita fiscale. Così, non può costituire valida giustificazione all’assenza il sostenere di non aver sentito il campanello (neanche in caso di patologie uditive), o che, stante la necessità di stare a letto, non c’era nessuno in casa ad aprire la porta, o che il citofono non funzionasse o che il nome del lavoratore non fosse indicato sul citofono o non fosse leggibile.

Il lavoratore ha il dovere di cooperare all’effettuazione delle visite domiciliari, comportandosi in modo tale da consentire al medico l’immediato ingresso nell’abitazione. L’inottemperanza a tale obbligo per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile (come ad esempio il ritardo nell’apertura della porta che determini l’allontanamento del medico, oppure l’assenza del nome del lavoratore sul citofono o sulla cassetta della posta) comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico, senza che possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale [2].

Ricade sul lavoratore che rivendica l’indennità di malattia l’onere di dimostrare di aver osservato la diligenza necessaria per permettere il controllo sanitario da parte del medico dell’INPS.

Che succede se il dipendente si allontana da casa per una visita medica?

Se il lavoratore dovesse allontanarsi dalla propria abitazione per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti, deve comunicarlo preventivamente all’amministrazione e produrre come giustificazione l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.

Quante volte, nell’arco della stessa malattia, può intervenire la visita fiscale?

Fermo il divieto di inviare più di una volta al giorno la visita fiscale, la giurisprudenza discute sulla possibilità di inviarla più volte nell’arco della stessa malattia.

In particolare, in relazione all’obbligo del lavoratore di rispettare le fasce di reperibilità anche nei giorni successivi a quello della visita domiciliare già avvenuta per permettere ulteriori accertamenti, la giurisprudenza ha espresso pareri contrastanti.

Secondo un orientamento il lavoratore deve sempre rendersi reperibile nelle fasce orarie, anche nel caso in cui il controllo medico sia già avvenuto, in quanto il datore di lavoro ha diritto alla reiterazione delle visite nei limiti in cui ciò non abbia lo scopo di molestare o danneggiare il lavoratore senza un valido motivo [3].

Secondo un altro orientamento il carattere eccezionale della limitazione della libertà di locomozione derivante dal regime degli orari di reperibilità comporta che il lavoratore non è più tenuto a rispettarli, una volta che il medico di controllo ha accertato la malattia. L’estensione di una tale limitazione, anzi, potrebbe incidere negativamente sulla guarigione, specialmente con riguardo ad alcune patologie la cui cura può richiedere l’allontanamento dal luogo abituale di residenza per località più consone alle condizioni del lavoratore ammalato [4].

Infine la Cassazione ha ritenuto risarcibile il danno causato al lavoratore dalla richiesta da parte del datore di lavoro di continue visite domiciliari, ignorando sistematicamente i risultati dei precedenti controlli che confermavano la persistenza della malattia. In tale ipotesi si è ravvisato un intento persecutorio nel comportamento del datore di lavoro tale da causare addirittura un aggravamento della malattia del dipendente [5].

Le conseguenze per la mancata reperibilità

Se il lavoratore non si fa trovare dal medico alla momento della visita di controllo domiciliare, il medico:

– se trova nell’abitazione del lavoratore un’altra persona, le consegna un con recante l’invito rivolto al lavoratore medesimo a presentarsi il giorno successivo (non festivo) alla visita di controllo ambulatoriale, salvo che l’interessato non riprenda l’attività lavorativa;

– comunica l’assenza del lavoratore all’INPS che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro.

Se il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l’INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

Assenza ingiustificata alla visita fiscale

L’assenza ingiustificata del lavoratore comporta la perdita del trattamento di malattia, con modalità differenti a seconda del momento in cui si è verificata l’assenza:

ASSENZA
CONSEGUENZE
Prima visita Perdita totale di qualsiasi trattamento economico
Seconda visita (*) Oltre alla precedente sanzione, riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo
Terza visita L’erogazione dell’indennità economica previdenziale a carico INPS viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia: il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità [6].
(*) La seconda visita di controllo può essere sia la visita medica domiciliare sia la visita medica ambulatoriale.

La perdita del trattamento di malattia è causata dalla mera assenza dal domicilio e non dipende dall’inesistenza della malattia lamentata. La sanzione è comminabile, per giurisprudenza consolidata, indipendentemente non solo dall’esistenza di un accertato stato di malattia [7], ma anche dalla presenza del lavoratore alla visita ambulatoriale disposta dal medico di controllo per il giorno successivo non festivo [8].

Quando il lavoratore, assente dal proprio domicilio all’arrivo del medico, vi ritorna prima che lo stesso si sia allontanato dall’abitazione, la visita di controllo può essere ugualmente effettuata. Tuttavia bisogna distinguere due situazioni [9]:

– se il lavoratore si trovava presso una pertinenza della propria abitazione (cantina, garage, ecc.), l’iniziale irreperibilità non è configurabile come assenza ed il medico deve annotare la circostanza sul referto già redatto;

– se il lavoratore proveniva da un luogo esterno al domicilio, si è in presenza di un’assenza sanzionabile anche se il medico ha potuto comunque effettuare la visita di controllo. Nel referto deve essere annotata l’esatta provenienza del lavoratore ai fini dell’irrogazione della sanzione.

In merito al diritto al trattamento economico di malattia, fa fede fino a prova contraria l’accertamento eseguito dal medico incaricato dell’impossibilità di eseguire il controllo per l’assenza del lavoratore dal domicilio. A fronte di un’attestazione in tal senso grava sul lavoratore interessato l’onere di provare di essere stato presente e reperibile al proprio domicilio, oppure di avere avuto un giustificato motivo idoneo ad escludere l’illegittimità dell’assenza o dell’irreperibilità.

Quando l’assenza alla visita fiscale è giustificata

Le sanzioni non vengono comminate nelle seguenti ipotesi:

1- ricovero ospedaliero;

2- periodi già accertati da precedente visita di controllo;

3- assenza dovuta a giustificato motivo. Il giustificato motivo ricorre nelle seguenti ipotesi:

– forza maggiore;

– situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove;

– concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici quando si dimostri che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.

A nulla rileva che il lavoratore abbia preventivamente comunicato la propria assenza al datore di lavoro o all’INPS: il lavoratore deve fornire la documentazione idonea a giustificare la propria assenza alla visita domiciliare qualora venga comunque effettuata nella giornata perché già disposta o richiesta dal datore di lavoro [10].

La giurisprudenza considera giustificato motivo di esonero dall’obbligo di reperibilità ogni serio e fondato motivo che rende plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio. A tale riguardo, la giurisprudenza è divisa: secondo un primo orientamento, il lavoratore deve comunque provare la sopravvenienza di un’improvvisa e cogente situazione di necessità che impone la sua indifferibile presenza in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità [11]; secondo un diverso orientamento, non è invece necessaria l’assoluta indifferibilità della presenza del lavoratore altrove [2].

Casi di assenza giustificata

La giurisprudenza ha individuato alcuni casi di assenza giustificata negli orari di reperibilità:

– Ritiro presso gli Uffici sanitari di radiografie collegate alla malattia in atto;

– Effettuazione di un’iniezione, purché risultino rigorosamente accertate l’indifferibilità del trattamento terapeutico e l’indispensabilità delle modalità prescelte dal lavoratore per realizzare tale esigenza;

– Visita presso l’ambulatorio del medico in caso di impossibilità di conciliare l’orario di ricevimento con le fasce di reperibilità o finalizzata a far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa lavorativa;

– Urgenza di sottoporsi a cure dentistiche presso lo studio del medico specialista;

– Effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato (nel caso in esame il dipendente, il giorno successivo alla visita, si era recato presso l’ambulatorio medico-legale e per sottoporsi ad una visita di controllo, che confermava la sussistenza della patologia);

– Esigenza indifferibile di recarsi in farmacia;

– Effettuazione di attività di volontariato non realizzabile in tempi diversi da quelli delle fasce orarie;

– Visita alla madre ricoverata in ospedale, quando l’orario di visita ai degenti coincide con le fasce di reperibilità.

Esenzioni dall’obbligo di reperibilità

Il lavoratore è esonerato dall’obbligo di reperibilità nei seguenti casi:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita: si tratta, ad esempio, delle cure chemioterapiche;

– a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta; l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, in misura pari ad almeno il 67%;

– malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore;

– infortunio sul lavoro;

– patologie per causa di servizio;

– gravidanza a rischio;

– patologie collegate all’invalidità riconosciuta.


note

[1] Cass. sent. n. 2003/2012 del 13.02.2012.

[2] Cass. sent. n. 5420/2006, n. n. 4216/1997.

[3] Cass. sent. n. 116/1990.

[4] Cass. sent. n. 1942/1990

[5] Cass. sent. n. 475/1999.

[6] Circ. INPS 31 marzo 1989 n. 65.

[7] Cass. sent. n. 9709/2000.

[8] Cass. sent. n. 6597/1994.

[9] Mess. INPS 21 ottobre 1999 n. 13385.

[10] Circ. INPS 15 luglio 1996 n. 147.

Autore immagine: 123rf com

[11] Cass. sent. n. 22217/2012.

[12] Cass. sent. n. 21621/2010.

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Cass. 13 febbraio 2012 n. 2003

Svolgimento del processo

S.M. impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli dal datore di lavoro TNT Global express spa chiedendo la dichiarazione di illegittimità dello stesso con le conseguenze risarcitorie di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 nonchè con il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale derivato dalla condotta mobbizzante del datore di lavoro. La TNT contestava la fondatezza delle domande di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale del lavoro di Roma rigettava la domanda; interponeva appello il S. allegando la violazione del principio di immediatezza della contestazione, la mancanza di giusta causa, la natura ritorsiva del recesso intimato in ragione della sua nomina a membro del Coordinamento regionale FIT Cisl, la mancata valutazione del demansionamento subito e della condotta illegittima datoriale.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 27 maggio 2008 rigettava la domanda. Circa il primo punto la Corte territoriale rilevava che la contestazione del 16.7.2003 contemplava una serie di fatti avvenuti in un breve contesto temporale dal (OMISSIS), e tutti riguardanti o l’invio di certificati medici oltre il termine previsto o l’assenza a visite domiciliari di controllo o l’assenza visite disposte dall’INPS, espressione di un medesimo atteggiamento psicologico di contrasto del potere datoriale di controllare l’assenza del dipendente per malattia.

Circa la sussistenza della giusta causa la Corte osservava che non era contestato l’invio tardivo di certificati, la mancata presentazione alla visita di controllo nella data indicata dall’INPS, le ripetute assenze alle visite di controllo per le assenze di malattia. Stante la reiterazione dei fatti in un breve arco di tempo e l’assenza di credibili giustificazioni, il comportamento tenuto , visto nel suo complesso, era di gravità tale da ledere il vincolo fiduciario.

Non era stato, inoltre, supportato con “un adeguato impianto allegatorio” il dedotto demansionamento, non essendo stato neppure operato un confronto tra mansioni svolte da ultimo di “addetto alle partenze” e quelle precedentemente di ” responsabile recupero crediti”.

Ricorre il S. con due motivi; resiste controparte con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. La contestazione non era tempestiva; inoltre il ritardo nell’invio dei certificati era minimo e la società datrice non aveva subito alcun danno. La giusta causa non era stata dimostrata. La società aveva contestato la falsità dei certificati, contestazione poi caduta che avrebbe dovuto far ritenere la sproporzionatezza della sanzione. L’art. 32 CCNL prevede solo la sanzione della multa per i ritardi al lavoro o la violazione delle norme per il controllo delle assenze.

Il ricorso presenta vari profili di inammissibilità e comunque appare infondato nel merito.

In primo luogo va osservato che, pur essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 9.1.2009, non è stato formulato il cosiddetto quesito riassuntivo ex art. 366 bis c.p.c. (“chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), previsto dalla norma “a pena di inammissibilità”. Inoltre il CCNL, richiamato in vari passaggi del motivo, non è stato prodotto in copia integrale, nè si è indicato con chiarezza l’incarto processuale ove il CCNL sia in ipotesi reperibile (cfr. da ultimo cass. – sez. un.- n. 22726/2011), non essendo sufficiente la mera trascrizione di alcune norme contrattuali (cfr. cass. n. 14595/2009) nel corpo del ricorso.

In ogni caso la Corte di appello ha già valutato con motivazione congrua e logicamente coerente la tempestività della contestazione che ha riguardato plurimi fatti collegabili tra di loro essendo gli stessi manifestazione di una medesima volontà di sottrarsi da parte del dipendente al potere di controllo sulle assenze de datore di lavoro o degli Enti deputati a tali controlli, svoltisi dal (OMISSIS). La lettera di contestazione è del 16 Luglio e certamente appare emessa a brevissima distanza dai fatti, previa valutazione della globalità ed unitarietà del comportamento tenuto dal ricorrente e comunque (ha accertato la sentenza impugnata) entro 15 gg. dall’ultimo degli episodi contestati, come previsto dalla normativa contrattuale. La Corte di appello ha peraltro esaminato specificamente le inadempienze contestate al ricorrente ed acclarate in corso di giudizio, dall’invio con ritardo dei certificati medici, alla mancata presenza nel domicilio in occasione delle visite fiscali in tre giorni diversi, alla mancata presentazione alla visita di controllo nella data indicata dall’INPS. Posto che è pacifico, come già osservato nella sentenza impugnata, che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cass. n. 6668/2004, cass. n. 6454/2006; cass. n. 19329/2007) il Giudice di merito deve valutare i fatti addebitati e posti a base di un recesso per giusta causa nella loro unitarietà (e non partitamente riconducendoli alle singole fattispecie contrattuali) onde valutare se gli stessi siano nel loro complesso idonei a ledere il vincolo fiduciario tra le parti, la Corte territoriale ha concluso nel senso che il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente dimostrava la sua pervicace volontà intenzionalmente mirata a pregiudicare l’interesse datoriale ad esser posto in condizione di effettuare un’adeguata verifica dello stato di malattia del dipendente assente” e quindi idoneo ad incrinare il vincolo fiduciario. La motivazione, come già accennato, appare persuasiva e coerente con i dati processuali; le doglianze circa le sanzioni previste dal CCNL per i ritardi nella trasmissione della documentazione medica o per l’assenza nelle visite di controllo (a parte la questione della mancata produzione del CCNL) appaiono inconferenti in quanto è stato contestato un complesso unitario di inadempienze e violazioni disciplinari che va esaminato nel suo insieme e nella sua globalità. Il giudizio della Corte di appello, fondato sulla reiterazione, a breve distanza di tempo, delle violazioni e del loro comune intento, appare quindi immune da vizi di natura logico-argomentativa e saldamente agganciato ai dati processuali.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 CCNL: alla luce delle disposizioni contrattuali sul licenziamento per giusta causa i fatti addebitati non erano puniti con sanzioni di carattere espulsivo.

Sul motivo si è già detto supra. Anche a voler prescindere dalla mancata produzione del CCNL già segnalata (o anche dall’indicazione dell’incarto processuale ove si possa trovare in ipotesi il detto contratto in versione integrale), il motivo si fonda sulla tesi per cui le violazioni contestate unitariamente al ricorrente debbano essere guardate atomisticamente e ricondotte, una per una, alle singole fattispecie previste da clausole contrattuali, il che va escluso per quanto prima osservato (cfr. cass. 6454/2006, cass. 19329/2007). Le plurime violazioni poste in essere dal ricorrente in brevissimo arco temporale sono state unitariamente contestate ed unitariamente valutate. La Corte di appello con motivazione congrua e logicamente coerente ha valutato il comportamento tenuto dal ricorrente di tale gravità da ledere il vincolo fiduciario tra le parti; il giudizio espresso dalla Corte appare dettagliatamente motivato, con specifico riferimento agli elementi emersi a carico del ricorrente. Si tratta di un accertamento di merito, cui il secondo motivo finisce con il muovere censure non pertinenti perchè relative ad una atomistica e separata considerazione delle contestazioni mosse al ricorrente che non può esser condivisa per le ragioni prima ricordate.

Va quindi rigettato il ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità, in favore della parte intimata, seguono la soccombenza e vanno liquidate come al dispositivo della sentenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 40,00 per esborsi, nonchè in Euro 2.500,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.


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