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Guida all’acquisto della casa tramite agenzia immobiliare

24 Novembre 2013 | Autore:
Guida all’acquisto della casa tramite agenzia immobiliare

Ecco otto regole per acquistare una casa al sicuro dalle insidie del mercato, dagli agenti immobiliari e da contratti pericolosi come il cosiddetto compromesso e il rogito notarile: ecco una guida per districarsi nel mercato immobiliare. 

L’acquisto di una casa è un’operazione molto delicata in quanto necessita di vari passaggi procedurali, contratti da stipulare, carte da firmare. Ciò, il più delle volte, porta il cittadino ad affidarsi ad esperti del settore, le agenzie immobiliari, che offrono attività di consulenza nella ricerca dell’immobile, di gestione dei primi contratti e, in generale, di assistenza nelle varie fasi della compravendita.

Proponiamo qui una guida per il cittadino che sceglie di avvalersi dell’aiuto di un agente immobiliare nella ricerca e acquisto della casa. Lo scopo è quello di renderlo consapevole dei propri diritti, dei doveri dell’agente, dei mezzi di tutela e delle precauzioni necessarie per evitare successive spiacevoli sorprese (per es. irregolarità edilizie o fiscali dell’immobile acquistato o costi aggiuntivi non previsti).

Otto regole per acquistare in sicurezza.

1) Innanzitutto quando si entra in un’agenzia immobiliare occorre assicurarsi che il soggetto con cui si interagisce sia un agente immobiliare regolarmente iscritto al Ruolo Mediatori presso la Camera di Commercio.

La verifica può avvenire tramite esplicita richiesta all’agente di esibizione del proprio certificato oppure richiedendo informazioni alla Camera di commercio locale. Si tratta di un’informazione importante perché, se il mediatore non è iscritto nell’apposito ruolo, non ha diritto a ricevere la provvigione [1]. Peraltro, si consiglia di diffidare di prestazioni professionali gratuite perché possono nascondere degli abusi.

2) Pretendere che l’agente utilizzi i moduli depositati presso la Camera di Commercio per la stipulazione di qualsiasi atto, conservarne una copia e assicurarsi che tutti i documenti:

– siano scritti in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbi non esitare a chiedere delucidazioni all’avvocato;

– indichino i dati dell’iscrizione nel ruolo del mediatore o della società di mediazione o del suo rappresentante legale. Si tratta di un’informazione a tutela del consumatore in quanto gli consente di identificare il professionista  agente immobiliare, il quale, come detto, deve essere regolarmente iscritto nel ruolo mediatori;

– indichino l’oggetto del contratto,specificando se si tratta per es. di una proposta di acquisto o di un incarico di vendita [2];

– contengano tutti gli elementi necessari per il singolo tipo di atto (per es. elementi essenziali della proposta d’acquisto, del compromesso e del rogito);

– siano compilati in tutte le loro parti. Si consiglia di sbarrare le parti non utilizzate;

– siano controfirmati dall’agente che ha condotto la trattativa.

3) Leggere sempre attentamente gli atti che vengono sottoposti dall’agente, pretendere che siano abbastanza dettagliati (specialmente se si tratta di proposte di acquisto) e verificare l’eventuale presenza delle cosiddette clausole vessatorie [3] nel contratto di agenzia o mediazione.

4) Pretendere che l’agente fornisca in modo corretto tutte le informazioni necessarie sulle condizioni generali dell’immobile, sulla sua conformità alle norme edilizie e urbanistiche e sulla presenza di eventuali vincoli. Si ricorda, infatti, che l’agente immobiliare è civilmente responsabile [5] se nasconde l’esistenza di servitù, ipoteche, pignoramenti, abusività edilizie, mancanza di consenso di tutti i comproprietari alla vendita dell’immobile, diritti di prelazione o riscatto, mancato pagamento di spese condominiali ordinarie e/o straordinarie da parte del venditore oppure se fornisce dati falsi (per es. dichiara che un terreno è edificabile quando in realtà ha altre destinazioni urbanistiche).

Si tratta di dati che l’agente immobiliare ha il dovere di conoscere secondo la diligenza professionale richiesta dalle caratteristiche dell’affare e dal suo livello di organizzazione.

Il dovere di informazione dell’agente immobiliare presuppone la richiesta, al proprietario dell’immobile, di tutta la documentazione relativa all’immobile, le visure presso gli uffici tecnici e finanziari e le conservatorie dei registri immobiliari, la verifica, presso gli amministratori del condominio in cui si trova l’immobile, dell’esistenza di spese condominiali arretrate o di previsti interventi straordinari.

Inoltre l’agente deve garantire al cliente la propria reperibilità telefonica e disponibilità alla visita dell’immobile.

5) Con riguardo alle informazioni sull’immobile, assicurarsi di avere tutti i seguenti atti:

– Certificati di destinazione d’uso, destinazioni urbanistiche, copie conformi di condoni, concessioni o licenze edilizie, concessioni in sanatoria;

certificati di abitabilità e agibilità e attestazioni di conformità degli impianti;

– copie delle schede catastali depositate, estratti di mappa, certificati storici;

– iscrizioni ipotecarie, storici ipotecari.

6) Si consiglia di chiedere all’agente, il prima possibile, le informazioni dettagliate sul valore dell’immobile, sui costi fiscali e notarili cui le parti andranno incontro, sulla provvigione dovuta all’agente e su eventuali spese aggiuntive.

7) Attenzione al valore dell’immobile: il cartellino di offerta delle agenzie di solito riporta il prezzo dell’immobile rapportato alla sua superficie totale. Si tratta della superficie commerciale, che è diversa da quella calpestabile. La prima, infatti, a differenza della seconda, comprende anche i muri interni ed esterni dell’immobile ed è calcolata secondo criteri che possono variare da agenzia ad agenzia [6]. Pertanto è consigliabile chiedere all’agenzia come è stato effettuato il calcolo.

8 ) Alcune precisazioni sulla provvigione:

– L’agente, che come già detto deve essere iscritto nel Ruolo dei Mediatori, matura il diritto alla provvigione soltanto nel momento in cui “l’affare è concluso per effetto del suo intervento” (art. 1748 c. civ.), solitamente al momento della firma del contratto preliminare di vendita (c.d. compromesso) o dell’accettazione formale della proposta d’acquisto [7].

Tuttavia, secondo parte della giurisprudenza, è sufficiente, affinché maturi la provvigione, che le parti si siano consapevolmente avvalse dell’attività dell’agente per incontrarsi e formulare un potenziale affare.

– In ogni caso si consiglia di definire fin da subito e per iscritto le condizioni della provvigione e le relative modalità di pagamento, quali servizi essa comprende e quali invece saranno oggetto di costi o rimborso-spese aggiuntivi.

-La provvigione, a garanzia di neutralità e terzietà dell’agente, deve essere pagata in egual misura da compratore e venditore.

-La misura della provvigione non è fissata per legge, ma dalle tariffe professionali. Essa è quindi soggetta al libero mercato e può variare da città e città e oscilla tra il 2% e il 3% del valore della transazione. Bisogna, però, ricordare che essa può essere oggetto di contrattazione in quanto deve essere proporzionata al lavoro effettivamente prestato dall’agente.

Fasi della compravendita immobiliare

Per l’acquisto della casa – sia privatamente che tramite agenzia – è possibile addivenire direttamente alla conclusione dell’atto notarile di compravendita (cosiddetto rogito), tralasciando precedenti lunghi passaggi. Per ragioni di completezza si riportano tutte le possibili fasi dell’acquisto:

1) Proposta irrevocabile di acquisto: atto, predisposto dall’agenzia o dall’acquirente stesso, con il quale il potenziale acquirente manifesta al venditore la propria volontà di acquistare un determinato immobile a un dato prezzo e a date condizioni. Si tratta di un atto unilaterale e irrevocabile [8], che in realtà è poco utile all’acquirente. Esso infatti viene spesso presentato dall’agenzia come una sorta di “prenotazione” dell’immobile in modo che venga “bloccato” e non venduto ad altri. In realtà si tratta di una mera proposta che non vincola assolutamente il venditore, il quale è libero di vendere a chi gli propone il prezzo e le condizioni migliori. La funzione della proposta irrevocabile è semplicemente quella di “rendere formale” l’interesse del potenziale acquirente rispetto all’immobile, obbligandolo a rispettare il suo impegno ad acquistarlo in caso di accettazione del venditore [9]. Si tratta pertanto di un atto sconsigliato perché comporta un prolungamento dei tempi della transazione. Tuttavia, qualora il cittadino decida di sottoscriverlo, deve accertarsi che esso contenga:

– dati identificativi del venditore, compratore e immobile (indirizzo e descrizione);

– prezzo, termini e modalità di pagamento;

– data e luogo dell’atto successivo (compromesso o rogito);

– termine entro il quale il venditore deve accettare e le eventuali penali in caso di inadempimento di quest’ultimo.

2) Accettazione della proposta: il venditore è libero di accettare o meno la proposta del potenziale acquirente.

Se il venditore accetta per iscritto, il proponente acquirente dovrà rispettare gli impegni assunti e acquistare l’immobile alle condizioni previste. La promessa diventa contratto vincolante per entrambe le parti che devono portare avanti la compravendita immobiliare (stipulando un compromesso o direttamente il rogito).

Se il venditore rifiuta la proposta, dovrà restituire l’eventuale acconto versato dal proponente acquirente (l’acconto è facoltativo), il quale resta libero da ogni impegno.

3) Contratto preliminare di vendita (volgarmente detto “compromesso”): è l’atto preliminare che impegna venditore e acquirente a stipulare successivamente il rogito e quindi a definire la compravendita. Si consiglia di definire già tutti i dettagli e gli accordi in questa fase, fermo restando che potranno essere apportate delle modifiche al momento del rogito [10].

Anche il compromesso è un atto eventuale come la proposta d’acquisto; ma, a differenza di questa, vincola entrambe le parti e pertanto può rivelarsi molto utile nel caso in cui non si è ancora pronti per la stipulazione del rogito (per es. perché l’acquirente non ha ancora terminato le pratiche per l’erogazione del mutuo, perché l’immobile non è ancora stato ultimato o è ancora da costruire oppure perché ancora mancano tutti i documenti necessari per la transazione definitiva).

In questa fase l’acquirente deve:

a) Accertarsi che il compromesso contenga i seguenti elementi obbligatori:

– i dati dell’acquirente e del venditore;

– il prezzo dell’immobile;

– i mezzi e tempi di pagamento, eventuale acconto o caparra;

– la descrizione della casa (risultanze catastali, vani e pertinenze);

– la data della stipulazione del contratto di compravendita immobiliare;

– la presenza di eventuali vincoli (per es. ipoteca);

– la regolarità nel rispetto delle norme edilizie;

– il titolo del possesso con la date di inizio ed eventuali limitazioni;

– le eventuali clausole penitenziali;

– la data e la firma dei contraenti.

b) Stare attento alla terminologia: al momento del preliminare si versa al venditore un acconto che può variare tra il 10% e il 15% del prezzo. È importante verificare se questa somma di denaro viene denominata accontocaparra confirmatoria o caparra penitenziale:

acconto:è una semplice anticipazione del prezzo e, a differenza della caparra, deve essere restituita nel caso in cui la compravendita non venga più effettuata.

caparra confirmatoria (più diffusa): anch’essa vale come anticipazione del prezzo ma, a differenza dell’acconto, comporta determinate conseguenze se l’affare non viene concluso.

In particolare, se la compravendita non viene più conclusa: a) per colpa del promissario acquirente, il promittente venditore ha diritto di recedere dal contratto e trattenere la caparra; b) per colpa del promittente venditore, il promissario acquirente ha diritto di recedere dal contratto e ricevere il doppio della caparra da lui versata. Si tratta in entrambi i casi di facoltà concessa all’interessato, il quale può, in alternativa, insistere per l’adempimento e richiedere il risarcimento per l’ulteriore danno subito.

caparra penitenziale: rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso stabilito di comune accordo dalle parti. In pratica, chi decide di recedere dalla vendita deve dare all’altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l’altra non potrà chiederle altro, neanche a titolo di risarcimento danni.

c) Ricordarsi che la caparra deve essere versata al venditore con assegno non trasferibile e mai all’agente immobiliare, il quale non può incassare acconti o caparre a titolo di provvigione.

d) Se si acquista mediante mutuo, si deve inserire nel contratto preliminare una condizione che subordini l’acquisto all’erogazione del mutuo stesso.

e) Ricordarsi che il compromesso deve essere registrato entro venti giorni e se si tratta di scrittura privata non autenticata, l’agente immobiliare è corresponsabile con i contraenti per la sua registrazione e per il pagamento dell’imposta di registro [11].

Inoltre il compromesso può essere trascritto nei registri immobiliari; la trascrizione tutela il futuro acquirente da alcune vicende (per es. pegni e ipoteche sull’immobile) che potrebbero verificarsi nel periodo tra la stipulazione del preliminare e quella del rogito [12].

4) Rogito: è l’atto definitivo di compravendita immobiliare e riproduce gli accordi già presi con il compromesso (salvo eventuali modifiche che però devono essere state concordate da entrambe le parti).

Il rogito può essere stipulato privatamente, facendo poi autenticare le firme [13], oppure, come accade normalmente, redatto dal notaio nella forma dell’atto pubblico. Quest’ultimo ha il dovere di effettuare i controlli formali riguardo all’eventuale esistenza di ipoteche o irregolarità edilizie. Al rogito devono essere allegati i certificati di conformità dell’immobile alle norme edilizie e degli impianti alle norme di sicurezza (legge 46/1990).

Al momento del rogito, l’acquirente di norma deve saldare il prezzo dell’acquisto (quindi, in caso di acquisto tramite mutuo, devono essere già state ultimate tutte le pratiche del finanziamento). Inoltre nella prassi, in questa fase, vengono anche pagate la provvigione all’agente immobiliare, l’IVA, l’imposta di registro e la parcella del notaio.

Il rogito deve contenere i seguenti elementi essenziali:

– dati anagrafici dei contraenti;

– dati riguardanti l’immobile e le eventuali pertinenze;

– indicazione dei confini con altri immobili;

– indicazione del prezzo, dei tempi e delle modalità di pagamento;

– modi e termini di consegna dell’immobile e eventuali accordi sul subentro dell’acquirente negli oneri attivi e passivi.

Il rogito deve essere registrato presso lo specifico ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trascritto nella locale conservatoria dei registri immobiliari.

Il notaio è corresponsabile per la registrazione (si occupa dell’iscrizione delle ipoteche e dei diritti reali previsti dal rogito come servitù, enfiteusi, usufrutto) e il pagamento delle relative imposte.


note

[1] Art. 6 L. 39/1989 : “Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”.

[2] La proposta di acquisto è l’atto con il quale il soggetto interessato manifesta al venditore dell’immobile la volontà di acquistare il bene a determinate condizioni. L’incarico di vendita invece è un mandato con il quale il proprietario di un immobile incarica l’agente immobiliare di occuparsi delle operazioni di vendita dello stesso.

[3] Le clausole vessatorie sono quelle clausole presenti nei contratti conclusi tra professionista e consumatore che pongono il secondo in una posizione di svantaggio (economico e non) rispetto al primo, in quanto provocano a suo carico un significativo squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto.

[4] La responsabilità dell’agente per dichiarazioni false o mancata comunicazione di informazioni necessarie alle parti può comportare l’obbligo del risarcimento del danno arrecato a queste nonché l’applicazione di una sanzione disciplinare da parte della Camera di Commercio (sospensione, cancellazione o radiazione dal ruolo).

[5] Esiste una regola per il calcolo della superficie commerciale (Norma UNI 10750), ma non è esaustiva e pertanto lascia un margine di discrezionalità alle agenzie.

[6] Cfr. C. App. di Roma, sent. n. 70/2009 secondo cui, affinchè maturi il diritto alla provvigione, è necessario che le parti abbiano, grazie all’attività di mediazione dell’agente, concluso un vero e proprio accordo, giuridicamente vincolante, che assuma inequivocabilmente la forma di un contratto, quanto meno di un preliminare (compromesso).

[7] Dottrina e giurisprudenza configurano la proposta irrevocabile di acquisto come negozio giuridico molto particolare. Una volta giunta l’accettazione formale da parte del venditore, la proposta diventerebbe una sorta di “preliminare del preliminare” con cui le parti si “impegnano ad impegnarsi” con il compromesso per poi completare la compravendita dell’immobile tramite il rogito.

[8] La proposta irrevocabile d’acquisto si rivela uno strumento utile non tanto all’acquirente quanto al venditore e all’agenzia la quale aiuta il primo a individuare soggetti seriamente interessati all’acquisto.

È diffusa però una pratica delle agenzie meno serie consistente nel far firmare più proposte di acquisto per lo stesso immobile a soggetti diversi, in modo da scatenare un’asta al rialzo sui prezzi.

[9] Se si intende apportare modifiche agli impegni assunti con il preliminare è sempre necessario il consenso di entrambe le parti.

[10] Corresponsabilità introdotta con la legge finanziaria del 2007.

[11] La trascrizione del preliminare ha c.d. efficacia prenotativa che decade se, entro un anno dalla data prevista dalle parti per il rogito o entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, non viene trascritto il rogito. Della trascrizione si occupa il notaio.

[12] L’autenticazione della firma consiste nell’attestazione da parte di un  pubblico ufficiale (in questo caso il notaio) che la sottoscrizione di un determinato atto è avvenuta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del firmatario.


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52 Commenti

  1. Salve,
    sono interessata ad un immobile, l’agenzia me lo fa visionare e ad ogni mia richiesta di documenti mi da informazioni verbali e scribacchia su un foglio bianco l’entità delle spese (imposte, rendita eventuale notaio ecc.). nello specifico delle info chieste:
    tipologia di materiali di costruzione (cemento armato e foratini, è sul capitolato ??!!, sembra di si perchè la signora che vende, che sta al momento in Pakistan, ce l’ha con se)
    visura (me ne fanno vedere una non aggiornata)
    mappatura degli impianti (non esiste)
    entità della cifra da versare al consorzio per acqua irrigua e potabile (“mah, credo insomma circa 30 euro al mese”, io so che sono circa 60 ma si può avere qualcosa di scritto???). e così via
    ma è possibile che non facciano vedere nemmeno un foglio di carta se non arrivo al compromesso (momento in cui vogliono la provvigione) e che si debba fermare una casa tutto sulla fiducia?

  2. se il venditore rifiuta dopo una proposta di acquisto non deve restituire solo importo di cauzione ma anche versare lo stesso importo di cauzione. quindi nel caso di proposta di acquisto con assegno di mille euro se accettata e dopo si cambia idea si pagano poi mille piu mille.

  3. Salve…nn vedo il motivo di pagare agenzia se poi al rogito nn si conclude?? Loro si pigliano i soldi al compromesso sapendo che ci potrebbe essere una percentuale di arrivare al rogito e magari nn concludere??? Ma nn vi vergognate?? Piuttosto i soldi prendeteli da acquirente,che alta percentuale è da kui che arriveranno problemi vedi MUTUO O FINANZIAMENTI, nn da venditore che può pagare giustamente a cose fatte “ROGITO” Perchè il venditore deve pagare prima provviggioni?? Questo cm stà anche al buon senso dell’agenzia, capire come stipulare certi dettagli preliminari..

  4. ho visto un appartamento con una agenzia 6 mesi fa e ne ho firmato il foglio di presa visione; nel rifare oggi la ricerca via internet scopro che lo stesso appartamento è adesso in carico ad un altra agenzia con un prezzo decisamente inferiore; prima di fare i prossimi passi vorrei sapere:
    1 posso rivolgermi alla seconda agenzia senza verificare se lo stesso appartamento è ancora in carico alla prima?
    2 e se lo fosse sono obbligato ad andare dalla prima agenzia o posso scegliere quella con il prezzo migliore?
    3 e se la proprietà allo scadere del mandato a cambiato agenzia ed io mi rivolgo a quest’ultima, rischio di dover pagare anche la prima anche se non più incaricata?
    grazie anticipatamente

    1. Per ottenere la risposta alla vostra richiesta di consulenza è necessario che clicchiate sul banner “richiedi una consulenza” posto sopra questo spazio. Come da condizioni contrattuali riceverete una risposta scritta o telefonica da un professionista del nostro studio entro 3 giorni..

  5. Buongiorno,

    spiego in breve la nostra problematica:
    Buongiorno a tutti,
    spero di scrivere nella sezione adatta visto che sono un nuovo utente.
    arrivo subito al sodo e pongo alcune domande…
    attualmente sono proprietario di una casa (senza mutuo in corso) acquistata nel 2005 ed ora ho trovato con la mia compagna un nuovo appartamento da acquistare.
    la casa attuale è intestata solo a me e ovviamente ho usufruito delle agevolazioni prima casa al momento dell’acquisto; questa casa verrà affittata appena riusciremo a comprare quella nuova.

    volevo saper quale fosse la solzuione più adeguata (dal punto di visto economico e legislativo) per intestare il nuovo immobile e usufruire nuovamente delle agevolazioni prima casa.
    intestare tutto alla mia compagna? (lei non è proprietaria di altri immobili)
    oppure fare 50% e 50%? come funziona per il discorso relativo prima casa del mio eventuale 50%?

    io posso trasferire la residenza nella casa nuova oppure devo lasciarla in quella vecchia sebbene sarà affittata? se la casa verrà instatata alla mia compagna e basta, io posso fare la residenza?

    illuminatemi per favore…sono in confusione totale

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  6. Salve stò per acquistare un immobile in cui è gravato da mutuo ipotecario in cui il proprietario non ha più potuto pagare in quanto ha perso il lavoro ed in più vi sono spese condominiali non pagate per un valore di 6000 Euro. Ho fatto una proposta d’acquisto che è stata accettata. Ora sono venuta a conoscenza che nel 2008 il proprietario aveva avuto un pignoramento da parte del suo condominio in quanto non aveva pagato le spese condominiale, dopodichè ha pagato le spese ma non ha cancellato la trascrizione di pignoramento.
    Adesso l’agenzia ci dice di fare la più presto l’atto perchè potrebbero arrivare altre cartelle esattoriali da equitalia,oppure di registrare il compromesso in maniera da essere tutelati.
    Ma se io registrassi il compromesso e poi prima dell’atto arrivassero le cartelle esattoriali o avvisi di pignoramento della casa in oggetto cosa succederebbe, i pignoramenti sulla casa rimarrebbero attivi?
    E se poi non volessi più comprare la casa ci rimetterei tutti i soldi versati al compromesso?
    Io vorrei ritirarmi dalla proposta d’acquisto a parte la caparra che ho versato per fermare l’appartamento dovrei pagare anche il compenso agli agenti immobiliari?
    La ringrazio per la sua consulenza
    Tiziana

    1. Come scritto nel box, per ottenere la risposta alla vostra richiesta di consulenza è necessario che clicchiate sul banner “richiedi una consulenza” posto sopra questo spazio. Come da condizioni contrattuali, riceverete una risposta scritta o telefonica da un professionista del nostro studio entro 3 giorni.

  7. Questo spazio è riservato unicamente ai commenti. Si prega di inoltrare tutte le richieste utilizzando l’apposito spazio posto sotto l’articolo (cliccando sul riquadro “Richiedi consulenza su questo argomento”).

  8. Salve ho firmato una proposta d’acquisto e l’agenzia mi.ha detto che finchè non verrá presa in considerazione la mia proposta non ne accettersmno da altrr personeMi devo fidare???Io non ho visto nessuno scritto al riguardo

    1. Questa è una risposta automatica.
      La ringraziamo per la Sua mail.

      L’enorme numero di consulenze che riceviamo ogni giorno ci ha obbligato ad attivare uno speciale servizio di richiesta, tramite “ticket”, onde poter dare un riscontro a tutti, professionale ed in tempi certi.

      Per acquistare il “ticket” online è necessario collegarsi a un pagina qualsiasi del nostro portale https://www.laleggepertutti.it. In calce ad ogni articolo ivi pubblicato troverà un banner con scritto: “Richiedi una consulenza su questo argomento”. Quindi dovrà effettuare il pagamento attraverso carta di credito.

      Si tratta di un’operazione molto semplice (euro 28.00 iva compresa o, per le consulenze telefoniche, 50 euro iva compresa) che ci consente così di rispondere alle svariate domande che ci arrivano da tutta Italia.

  9. Gentile Elisabetta, credo che tu non ti debba fidare, La proposta di acquisto, se non controfirmata dalla parte proponente venditrice avrà una durata limitata. Pretendi una copia della proposta firmata e assicurati che la stessa venga registrata presso l’Agenzia delle Entrate di appartenenza.

  10. Salve, avrei bisogno di un vostro consiglio. Circa un anno fà ho acquistato una casa. Tale immobile era stato visionato da mia moglie e successivamente, a distanza di 4/6 mesi, da me e mia moglie che siamo stati accompagnati da un agente immobiliare che mi aveva contattato tramite un annuncio che io avevo inserito su internet. Durante la visita mia moglie precisò che aveva già visto quella casa qualche mese prima. L’agente immobiliare mi contattò a distanza di 2 settimane dalla visita ma gli dissi che non ero interessato in quanto il prezzo era fuori dalla nostra portata. A distanza di 5/6 mesi mia moglie incontrò la proprietaria della casa al supermercato e le disse che se fossimo stati ancora interessati all’acquisto di tale casa avremmo potuto pagarla meno di quanto ci era stato detto in agenzia per 2 motivi: 1° la casa era stata tolta dall’agenzia e quindi non avremmo dovuto corrispondere i diritti. 2° la casa era stata tolta dall’agenzia per poter così abbassare il prezzo ed avremmo trovato un accordo soddisfacente. Contattai il proprietario e dopo una trattativa acquistai la casa. A distanza di 1 anno dall’acquisto ho ricevuto una telefonata dell’agenzia che pretende le sue provvigioni. Io ho spiegato il tutto e mi sono dichiarato favorevole ad un incontro per un accordo. Ovviamente, dopo la telefonata dell’agenzia, ho contattato il precedente proprietario chiedendo dei chiarimenti ed ho chiesto se la casa fosse sempre stata in agenzia al momento del mio acquisto, ma lui mi ha assicurato che la casa era stata tolta da tempo e che comunque, lui, non ha mai firmato nessun incarico di vendita a questa agenzia.
    Adesso io non voglio rubare niente a nessuno ma non voglio nemmeno che qualcuno pretenda diritti indovuti, perciò la mia domanda è: Devo qualcosa a questa agenzia? Ripeto che la casa ci è stata mostrata dall’agenzia ma che prima era stata già visionata da mia moglie ma che durante tale visita io non ero presente.
    Vi ringrazio anticipatamente per le risposte che vorrete darmi.

    1. L’enorme numero di consulenze che riceviamo ogni giorno ci ha obbligato ad attivare uno speciale servizio di richiesta, tramite “ticket”, onde poter dare un riscontro a tutti, professionale ed in tempi certi.

      Per acquistare il “ticket” online è necessario collegarsi al portale https://www.laleggepertutti.it. Sul menu di sinistra troverà, sotto la voce rossa “servizi”, l’opzione “Richiedi consulenza”.
      Lo stesso risultato si può raggiungere cliccando sulla scritta, posta sopra ogni articolo, “Richiedi consulenza su questo argomento”.

      A quel punto, il sistema La guiderà nel pagamento attraverso carta di credito, Paypal o Postepay.

      Si tratta di un’operazione molto semplice e dal modico prezzo (euro 29,00 iva compresa) che ci consente di rispondere alle svariate domande che ci arrivano da tutta Italia.

      Grazie.

  11. volevo fare una domanda, sono andata in agenzia per comprare una casa, dopo averne vista una ho fatto la mia proposta verbale di un prezzo all’agenzia,la quale doveva contattare il venditore per sapere se il prezzo poteva andare bene.L’agenzia vuole lunedi’ fare subito la proposta di acquisto ,ma io e mio marito abbiamo cambiato idea, premetto che non ho firmato niente, devo pagare qualcosa?o basta che avverto l’genzia di non procedere? cosa che ho già fatto con un messaggio al cellulare visto che il responsabile dell’agenzia non mi ha risposto giustamente perchè non era orario di ufficio

  12. Bongiorno sto per prendere una cassa di 75 000, oo con la agenzia pero agenzia vuole prendere 5 000 consulente 3500 a notaio non sapiamo ancora, io non credo che costa cozi tanto, ho sentito che agenzia deve prendere solo 3% di prezzo della cassa, se mi po qualquno aiutare.Grazie

  13. Salve, sono interessata all’acquisto di un apprtamento situato in zona P.e.e.p. visitata tramite agenzia immboliare. Ho chiesto l’atto notarile e tutta la certificazione relativa all’immobile, piantina inclusa, per chiedere i dettagli dell’immobile in Comune, essendo il terreno di proprietà comunale. Ma mi è stato dato solo una parte dell’atto (2 pagine).
    Chiedo quindi se da possibile acquirente posso avere una copia dell’atto originale dell’immobile e come posso comportarmi per avere più informazioni possibili sulla casa in questione.
    GRazie in anticipo.
    Giovanna

  14. Vorrei acquistare prima casa per mia figlia, in conproprietà con il suo ragazzo, lui pagherebbe l’acconto, e poi in parti uguali il mutuo intestato a loro due….. Nostra figlia non ha reddito…quindi la sua parte dovrà essere pagata da noi genitori….come scaricare gli interessi pagati????
    Grazie, Annamaria

  15. Buongiorno. Ho fatto una proposta di acquisto di un appartamento il 23 giugno 2014,quanto tempo ha il proprietario per darmi una risposta 15 giorni? E se dopo tale tempo non ricevo risposte ho diritto a pretendere l’acquisto dell’appartamento al prezzo che avevo offerto? Grazie

  16. Salve,
    io e mio marito abbiamo deciso di acquistare casa e abbiamo individuato una soluzione molto interessante che siamo molto propensi ad acquistare. l’immobile richiede una totale ristrutturazione. nonostante il nostro forte interesse l’agenzia immobiliare non risulta essere molto flessibile nei nostri confronti (richieste di appuntamento, definizione di un’eventuale proposta). Poiché l’agenzia immobiliare è a carico di un’unica persona, che detiene la casa in esclusiva e il contratto è ancora in corso, vista l’indisponibilità dell’agente immobiliare (per una serie di problematiche personali, non legate alla situazione lavorativa,non si è dimostrata molto disponibile) su quali basi potrei rinegoziare l’eventuale percentuale dell’agenzia? Accetto suggerimenti. grazie mille.

  17. Buogiorno
    vorrei, se possibile, qualche ulteriore dettaglio sui rischi connessi all’acquisto di una casa con cessione dei diritti immobiliari.
    la casa in oggetto, mi è stato spiegato dall’agenzia, nonostante disponga di tutte le certificazioni, non può essere portata all’atto di vendita perchè non sussiste la divisione condominiale dell’intero fabbricato (lite tra condomini) costruito in seguito al sisma del 1980 in irpinia con la legge (mi sembra) n°219.
    Anticipatamente, cordiali saluti

  18. Buongiorno volevo sapere se per esempio io decidessi di non vendere piu la casa sono costretto a pagare il 2 o 3% delle provigioni al agente immobiliare?? Se voglio cambiare prezzo??

  19. salve, dovrei procedere all’acquisto di uno immobile tramite agenzia , l’agenzia mi chiede di avanzare una proposta irrevocabile di acquisto, tra le 2 parti, con uno assegno a garanzia, da lasciare all’agenzia ( assegno senza riscossione), nella fase di una proposta irrevocabile di acquisto, ho l’obbligo di versare uno assegno a garanzai, considerando che la sottoscrizione comporta gia’ l’inclusione dell’agenzia nella trattativa.
    grazie

  20. buon giorno, non ho stottoscritto nessun mandato in esclusava con l’agenzia immobiliare , solo un accordo verbale che dava l’opportunità all’agenzia di reperire un acquirente per il mio immobile. l’immobile è stato venduto non per l’intervento dell’agenzia . l’acquirente mi ha contattato direttamente e abbiamo conclso.
    L’agenzia mi manda fattura per rimborso spese sostenute. Devo pagarla?
    grazie
    barbara

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