Se non paghi le tasse Equitalia può rivalersi sui figli-eredi?


Eredità: le imposte si trasferiscono sui figli salvo la rinuncia all’eredità: le sanzioni, comunque, non sono mai trasmissibili.
Come tutti i debiti contratti da un soggetto deceduto, anche quelli di natura fiscale ricadono sui suoi eredi, salvo che costoro, nei 10 anni successivi all’apertura della successione, abbiano rifiutato l’eredità. Pertanto, i debiti con Equitalia, per cartelle di pagamento non estinte, o con gli altri organi dell’amministrazione finanziaria (si pensi all’Agenzia delle Entrate) passano ai parenti del soggetto deceduto, i quali ne rispondono in prima persona con il proprio patrimonio. Il debitore, in buona sostanza, diventa l’erede.
Vi sono, tuttavia, alcune importanti precisazioni da fare che possono escludere o limitare la responsabilità dei parenti del cosiddetto de cuius. Li analizziamo in questa rapida scheda.
Indice
Le sanzioni non si trasmettono agli eredi
Come detto, la legge [1] stabilisce che gli eredi “rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”. “In solido” significa che Equitalia può chiedere l’integrale pagamento anche ad uno solo di essi, salvo poi il diritto di quest’ultimo a rivalersi nei confronti degli altri coeredi.
Ma c’è una buona notizia è che le sanzioni non si trasferiscono mai agli eredi [2]. In buona sostanza, se nel dettaglio della cartella di Equitalia è richiesto il pagamento di un importo di cui una parte a titolo di imposta evasa e un’altra a titolo di sanzione per tale omesso versamento, quest’ultima non è mai dovuta dagli eredi.
Per poter ottenere la decurtazione delle sanzioni dalla cartella esattoriale, è possibile presentare un’istanza in autotutela che andrà inviata sia ad Equitalia che all’ente titolare del credito (per esempio, nel caso di omesso versamento dell’Irpef, IVA e altre imposte erariali, all’Agenzia delle Entrate; nel caso di omesso versamento di imposte locali, al Comune o alla Regione; nel caso di multe stradali, all’ente accertatore).
Attenzione però: l’istanza in autotutela non sospende i termini per impugnare la cartella davanti al giudice: termine che, nel caso di multa stradale, è di 30 giorni; nel caso di imposte è di 60 giorni; nel caso di contributi previdenziali è di 40 giorni. Così, se Equitalia non dovesse rispondere nei tempi, sarà necessario procedere ugualmente al ricorso davanti al giudice competente. Infatti, se scade il termine, la cartella diventa definitiva (si “solidifica”) e non c’è più modo per farla annullare. Con la conseguenza che l’erede dovrà pagare l’intero importo anche se non dovuto.
Se l’erede aveva in corso una rateazione
Non passano agli eredi le sanzioni dovute dal de cuius anche se il contribuente è deceduto nel corso di un piano rateale di pagamento non ancora concluso: gli esempi possono essere l’acquiescenza o l’accertamento con adesione, nel primo caso, oppure, per quanto riguarda la seconda ipotesi, il reclamo-mediazione e la conciliazione giudiziale [3].
Non ricadono sugli eredi, inoltre, le conseguenze dei ritardati pagamenti delle quote effettuati dal contribuente prima della morte o della decadenza dal beneficio della rateazione a causa di sue violazioni.
Gli uffici, quindi, non devono rivolgersi ai parenti per riscuotere le somme irrogate al defunto in relazione agli inadempimenti da lui commessi.
Viceversa, gli eredi dovranno pagare le sanzioni dovute per le rate non versate nei termini dopo la morte del congiunto.
La notifica della cartella deve essere fatta correttamente
Un altro motivo per evitare di pagare la cartella è verificare che la notifica della stessa sia stata effettuata correttamente. Esistono, a riguardo, regole ben precise.
Dal giorno della morte del contribuente, la cartella deve essere notificata, presso l’ultimo domicilio del defunto, agli eredi impersonalmente. In pratica, sulla busta di Equitalia, nella sezione relativa al destinatario, non vi deve essere il nome e cognome del de cuius (per es. Mario Rossi), bensì la dizione “Eredi del sig. Mario Rossi”. Se la cartella è indirizzata ancora al contribuente deceduto, la notifica è nulla.
Gli eredi possono, però, comunicare all’Agenzia delle Entrate e ad Equitalia il decesso del contribuente. In tal caso, a partire da 30 giorni dopo tale comunicazione, la notifica della cartella dovrà essere eseguita sempre nei loro confronti, e quindi personalmente, e non invece nell’ultimo domicilio del de cuius ed impersonalmente a tutti gli eredi.
Non solo. La regola della notifica impersonale vale fino a massimo 1 anno dal decesso del contribuente. Dopo un anno, invece, la notifica andrà fatta comunque personalmente ai singoli eredi, e quindi presso il loro indirizzo e con il rispettivo nome indicato sulla busta di Equitalia.
Attenzione: anche in questo caso la norma di legge nasconde un’insidia. È vero che la notifica deve essere effettuata nei termini sopra descritti. Ma se il contribuente impugna la cartella per tale ragione, ammette implicitamente di averne avuto conoscenza e, quindi, il vizio si sana. L’unica alternativa è non muovere un dito e attendere la successiva mossa di Equitalia. Se quest’ultima dovesse notificare l’avvio di un pignoramento o di una misura cautelare (fermo o ipoteca), il contribuente potrebbe allora sollevare l’eccezione di mancata notifica dell’atto prodromico, ossia della cartella di pagamento e, in tal caso, vincere la partita.
La prescrizione della cartella di pagamento
Un consiglio importante è anche quello di controllare la prescrizione degli importi richiesti con la cartella. Trattandosi infatti di debiti risalenti nel tempo potrebbero essere ormai scaduti. A riguardo rinviamo ai numerosi articoli sul tema pubblicati su questo giornale (per es. leggi: “Cartella di pagamento: termini di prescrizione”.
Come evitare di ereditare i debiti del defunto con Equitalia
Come anticipato in apertura, la regola del passaggio dei debiti fiscali del de cuius sugli eredi opera solo nel caso in cui questi ultimi abbiano accettato l’eredità. In caso, invece, di rinuncia all’eredità, i debiti non si trasmettono. E ciò vale anche per le obbligazioni fiscali e con Equitalia.
La rinuncia all’eredità può avvenire solo dopo l’apertura della successione e mai prima. Inoltre, chi ha già accettato l’eredità non può revocare tale scelta optando per la rinuncia. Quindi, è sempre bene, prima di accettare l’eredità, verificare la situazione debitoria del defunto. A tal fine, almeno per quanto riguarda i debiti con l’erario, ci si può far consegnare, presso lo sportello di Equitalia, un estratto di ruolo, per verificare a quanto ammontano le eventuali pendenze insolute.
Sul tema, leggi anche Come scoprire se il defunto ha debiti con Equitalia?
La rinuncia ha effetto retroattivo, pertanto chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Per cui il rinunciante può farla anche dopo aver ricevuto una cartella di Equitalia ed essersi accorto della consistenza dei debiti lasciati dal defunto. L’importante è che non siano decorsi 10 anni dalla morte.
La rinuncia deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.
La rinuncia non può essere parziale, né sottoposta a condizione o a termine (a pena di nullità). Chi rinuncia all’eredità è considerato come se non fosse mai stato chiamato.
Per le redità devolute a minori, la rinuncia deve essere fatta dai genitori con autorizzazione del giudice tutelare.
Attenzione: chi è nel possesso dei beni del defunto (si pensi al figlio convivente nella stessa casa, al coniuge che continui ad utilizzare l’auto del de cuius) ha termini più ridotti per fare la rinuncia all’eredità: egli, infatti, entro 3 mesi dall’apertura della successione deve redigere l’inventario e, nei successivi 40 giorni, deve fare la comunicazione se intende rinunciare all’eredità o accettarla con beneficio di inventario (v. dopo). Se non compie tali attività, egli si considera come erede puro e semplice, ossia come se avesse accettato l’eredità, non potendo più tornare indietro.
L’accettazione con beneficio di inventario
Un ulteriore modo per limitare le perdite derivanti dall’accettazione di un’eredità piena di debiti è quello di fare l’accettazione con beneficio di inventario. Anche in questo caso, la scelta può essere compiuta entro 10 anni; ma, se l’erede è nel possesso dei beni del defunto, dovrà fare entro 3 mesi l’inventario e nei successivi 40 giorni comunicare l’accettazione con beneficio di inventario.
Con l’accettazione con beneficio di inventario l’erede crea una sorta di muro tra i beni ereditati e quelli propri; per cui i creditori del defunto potranno aggredire, a tutto voler concedere, solo i beni ottenuti in eredità e mai quelli personali dell’erede. Quest’ultimo, quindi, metterà al riparo la propria casa o il proprio conto corrente dalle aggressioni di Equitalia.
Leggi anche: Come liberare da ipoteca e pignoramento la casa in eredità
note
[1] Art. 65, 1° co. D.p.r. n. 600/1973.
[2] Art .8 D.lgs 472 1997.
[3] Ag. Entrate circolare n. 29/E del 7.08.2015. Cass. sent. n. 12754/2014.
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Buongiorno,
Avrei bisogno di un aiuto, sono debitore con equitalia, ho ricevuto in eredità insieme ai miei fratelli dei terreni con la morte di mio padre, è possibile donare i miei terreni ai miei fratelli nonostante tutto equitalia abbia pignorato tutto compreso anche la parte degli altri eredi ?
Grazie
Jack
Buongiorno, avrei bisogno di sapere come fare con equitalia, ho ricevuto in eredità insieme ai miei fratelli dei terreni agricoli ed ogni anno puntualmente mi arriva la tassa da pagare a nome mio ed i miei fratelli non intendono collaborare; posso io pagare solo per la mia quota millesimale?
grazie
Fra/co
Deve pagare e poi fare rivalsa anche ad uno dei suoi fratelli e a sua volta l’altro fratello ad un altro e così via . Una infinità di cause per numero eredi.