REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Calogero Domenico Cammarata Presidente
Gregorio Balsamo Giudice
dr.ssa Rossella Vittorini Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di con-
siglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1796/13 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
(A), nata a … il …, elettivamente domiciliata in …, viale … n. … ,
presso lo studio dell’avv. …, che la rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(B), nato a … l’…, elettivamente domiciliato in …, c.da … n. .., pres-
so lo studio dell’avv. …, che lo rappresenta e difende per procura in
calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E CON L’INTERVENTO
del Pubblico Ministero
Tribunale di Caltanissetta
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all’udienza del 23 settembre 2015
le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rin-
via.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con ricorso regolarmente notificato nel settembre 2013, (A)
conveniva in giudizio (B) esponendo:
– di aver contratto matrimonio con il predetto (B) a … in data … e
che detto matrimonio era stato trascritto dall’Ufficiale dello Stato
Civile del suddetto Comune con atto n. .., parte .., serie .., volume ..
dell’anno …;
– che dalla loro unione sono nati tre figli, … (…, …), … (…, …) e
… (…, …), quest’ultima data alla luce nelle more del presente pro-
cedimento;
– che il rapporto tra i coniugi si è progressivamente deteriorato
per insanabili contrasti ed incomprensioni determinate dal carattere
del resistente, che non è mai riuscito a reperire una stabile attività
lavorativa per provvedere alle esigenze della famiglia;
– che, da ultimo, è venuta a conoscenza del fatto che il marito non
pagava da mesi il canone di locazione della casa familiare né le
utenze domestiche, subendo, per tali ragioni, uno sfratto per moro-
sità che la costringeva a trasferirsi temporaneamente presso l’abita-
zione dei propri genitori insieme ai figli, mentre il (B) si trasferiva
presso la di lui madre;

– che nel corso della convivenza si sono verificati anche degli epi-
sodi di violenza da parte del marito nei suoi confronti, tuttavia mai
denunciati.
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunziata la separazione per-
sonale di essi coniugi, che venisse disposto l’affidamento condiviso
dei figli, con regolazione del regime delle visite, e con previsione, a
carico del resistente, di un assegno di mantenimento per sé e per i
figli nella misura di € 500,00, oltre al pagamento del canone di loca-
zione di altra abitazione, con ripartizione al 50% delle spese straor-
dinarie di mantenimento dei figli.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale rappresentava di
aver cercato di far fronte alle esigenze familiari nonostante la preca-
rietà del proprio impiego, finché non è sopraggiunto un definitivo
stato di disoccupazione. Negava inoltre di avere assunto compor-
tamenti violenti nei confronti della moglie, imputando piuttosto a
quest’ultima la volontà di porre fine all’unione coniugale.
Concludeva chiedendo che venisse disposta la separazione, l’af-
fidamento condiviso dei figli, con regolazione del regime delle visi-
te, e che fosse posto a carico della ricorrente l’obbligo di versare nei
suoi confronti la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimen-
to, finché non avrebbe trovato una stabile occupazione.
Veniva, quindi, esperito, con esito negativo, il prescritto tentativo
di conciliazione dinanzi al Presidente del Tribunale, cui seguiva in
data 5 dicembre 2013, la pronunzia dei provvedimenti temporanei
ed urgenti.
Con successiva memoria integrativa la ricorrente esponeva che il
marito ometteva di contribuire economicamente al mantenimento
proprio e dei figli e non rispettava il regime delle visite stabilito con
l’ordinanza del 5 dicembre 2013, giungendo persino ad interromper-
le, e chiedeva l’addebito della separazione in capo al resistente e la
modifica dell’ordinanza presidenziale nella parte in cui non preve-
deva la corresponsione di alcuna somma da parte del (B) a titolo di
mantenimento per la moglie.
Il resistente contestava quanto dedotto da controparte, specifi-
cando di aver potuto adempiere solo in parte all’obbligo di mante-
nimento a causa del proprio stato di disoccupazione, e di non aver
potuto effettuare con regolarità le visite ai figli anche a causa dell’at-
teggiamento ostile della moglie. Proponeva, dunque, di modificare
l’ordinanza presidenziale prevedendo in capo allo stesso l’obbligo di
versare la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento della mo-
glie e dei figli fino a maggio 2014, e di € 300,00 per i mesi successivi.
La ricorrente, in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., insisteva
in quanto dedotto e chiedeva che venisse dichiarata la decadenza o
la limitazione della responsabilità genitoriale del resistente, alla luce
delle omissioni in cui lo stesso era incorso.
In memoria conclusionale, ancora, la (A), stante il perdurare delle
dette inadempienze, chiedeva l’affidamento esclusivo dei figli, con
ammonimento del marito, risarcimento dei danni conseguenti e
condanna del (B) al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Nelle more del procedimento per separazione veniva proposto
dalla ricorrente ricorso ex art. 709 ter c.p.c. che si concludeva con
l’ammonimento del (B).
Quindi, all’udienza del 23 settembre 2015, le parti precisavano le
rispettive conclusioni ai sensi dell’art. 189 c.p.c. e la causa veniva
rimessa al Collegio, con l’assegnazione dei termini di rito per il de-
posito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Pubblico Ministero concludeva successivamente non opponen-
dosi all’accoglimento del ricorso.
- Ciò premesso, va senz’altro accolta la domanda principale,
avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniu-
gi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in parti-
colare l’esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stes-
so delle allegazioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i co-
niugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impe-
dire una comunanza di vita fondata sull’affectio coniugalis e sulla re-
ciproca assistenza, di tal che ricorrono senz’altro le condizioni per
pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati
tra loro, laddove appunto tale circostanza contrasta oggettivamente
con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenzia-
le del rapporto di coniugio.
- In merito alla domanda di addebito della separazione proposta
dalla ricorrente, si osserva che, secondo costante giurisprudenza di
legittimità, essa va proposta dal ricorrente in seno al ricorso intro-
duttivo del giudizio, sicché qualora la stessa venga avanzata nella
fase dinanzi al Presidente del Tribunale o in un momento ancora
successivo ad essa, soggiace alla sanzione dell’inammissibilità, per-
ché introduce, nell’originario contenzioso, un nuovo tema d’indagi-
ne, non rappresentando mera deduzione difensiva o semplice svi-
luppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazio-
ne (cfr. Cass. 11305/07).
Nella fattispecie in esame deve rilevarsi che la (A) non ha avanza-
to alcuna esplicita domanda di addebito della separazione in ricorso
introduttivo, domanda che è stata invece compiutamente e inequi-
vocabilmente articolata solamente nella memoria integrativa succes-
siva alla fase presidenziale.
Alla luce dei principi sopra richiamati, dunque, la domanda in
parola va dichiarata inammissibile.
4.1. Venendo all’esame delle questioni inerenti l’affidamento dei
figli della coppia, è anzitutto necessario verificare la sussistenza dei
presupposti per giungere ad una pronuncia di decadenza o di limi-
tazione della responsabilità genitoriale del (B) richiesta dalla (A).
Sul punto il codice civile prevede, all’art. 330, che il giudice può
pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il
genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi
poteri con grave pregiudizio del figlio. Il successivo art. 333 c.c., in-
vece, prevede la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più
convenienti nel caso in ci la condotta tenuta dal genitore non sia tale
da dar luogo alla decadenza, ma appare comunque pregiudizievole
al figlio.
Dall’esame delle disposizioni codicistiche menzionate si ricava
che il legislatore ha ancorato la possibilità per il giudice di adottare i
provvedimenti in esame alla ricorrenza di un duplice presupposto:
da un lato la violazione, da parte del genitore, dei doveri connessi
alla responsabilità genitoriale o l’abuso dei relativi poteri e, dall’al-
tro lato, il pregiudizio per il figlio.
Orbene, in merito al caso di specie, questo Collegio ritiene che
non sussistano, allo stato, i presupposti per disporre né la decaden-
za né la limitazione della responsabilità genitoriale in capo al resi-
stente.
Di preminente rilievo appare la relazione trasmessa dal Consul-
torio Familiare di …, dalla quale si evince che il (B), nei riguardi dei
figli più grandi, pone in atto una frequentazione «non funzionale
per tempi e modalità all’instaurarsi di un rapporto solido e duratu-
ro», mentre con la piccola … «non ha potuto instaurare una relazio-
ne padre-figlia adeguata», anche a causa delle difficoltà insorte al
momento della visita presso la casa di abitazione della ricorrente, in
cui era presente anche il suo attuale compagno.
Ciononostante, la psicologa incaricata dell’osservazione ha con-
cluso che la relazione genitori – figli «non ha evidenziato profili
problematici».
In conclusione, sebbene risulti appurata, anche all’esito del sub-
procedimento ex art. 709 ter c.p.c., una “superficialità nei rapporti”
del (B) (questo il termine adoperato dallo specialista del Consulto-
rio), tale per cui lo stesso non ha rispettato il regime delle visite di
cui all’ordinanza presidenziale, non appaiono sussistere, allo stato,
pregiudizi per i figli tali da giustificare l’adozione di uno dei prov-
vedimenti richiesti.
4.2. Quanto alla domanda concernente l’affidamento esclusivo
dei minori avanzata dalla ricorrente, mette conto rammentare che
l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori è
previsto nel nostro sistema come il regime ordinario regolante i
rapporti intercorrenti tra genitori e figli a seguito dell’adozione di
provvedimenti relativi alla separazione giudiziale dei coniugi.
Tale dato appare tanto più confermato ove si tenga conto della ri-
forma introdotta con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (contenente la
“revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”), a seguito
della quale è stato inserito il nuovo Capo II, Titolo IX, Libro I del
codice civile.
Tra le norme di nuova introduzione si segnala l’art. 337 ter c.c., il
quale ribadisce, al suo primo comma, il diritto del figlio minore a
“mantenere un rapporto equilibrato e continuativo ciascuno dei genitori, di
ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di cia-
scun ramo genitoriale”, invitando il giudice, al suo secondo comma, a
valutare “prioritariamente” la possibilità dell’affidamento dei figli
minori ad entrambi i genitori.
Di particolare importanza appare il fatto che il legislatore abbia
voluto raggruppare tutte le disposizioni concernenti i provvedimen-
ti in materia di esercizio della “responsabilità genitoriale” (termine
che sostituisce la precedente dicitura “potestà genitoriale”, rimar-
cando la sussistenza di precisi obblighi in capo ai genitori nei ri-
guardi dei figli) in un unico Capo applicabile ai procedimenti in ma-
teria di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, an-
nullamento, nullità del matrimonio ed a quelli relativi ai figli nati
fuori del matrimonio. Ed invero, tramite tale espediente si è voluto
definitivamente porre al centro l’interesse superiore del minore a
mantenere rapporti con entrambi i genitori (senza dare alcun pre-
minente peso allo status di figlio legittimo o meno dello stesso), in
modo tale che le decisioni giudiziali che lo riguardano tengano con-
to, per quanto possibile, dell’esigenza di salvaguardare tale fonda-
mentale diritto.
Si osserva altresì che alla menzionata regola dell’affidamento
condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
contraria all’interesse del minore (come sancito dall’art. 337 quater
c.c.).
Orbene, per quanto di interesse, si rileva che gli inadempimenti
in cui è incorso il resistente, appurati anche nel corso del più volte
menzionato subprocedimento ex art. 709 ter c.p.c., si appalesano
come particolarmente rilevanti. Ed invero, oltre al volontario ina-
dempimento dell’obbligo di mantenimento (avendo il (B) manifesta-
to anche in udienza la propria disponibilità a versare alla moglie la
somma minima di € 400,00 mensili, salvo poi non dar corso a quan-
to stabilito dall’ordinanza del Presidente del Tribunale), ancor più
rilevante appare il mancato rispetto del regime delle visite, lesivo
del primario diritto dei figli minori a mantenere rapporti continua-
tivi con entrambi i genitori.
Si osserva inoltre che le motivazioni addotte dal resistente, se-
condo il quale sarebbe stata la moglie ad impedire, nei fatti, lo svol-
gimento degli incontri, oltre ad essere rimaste del tutto sfornite di
prova, non possono ritenersi tali da giustificare il diradarsi degli in-
contri descritto dalla ricorrente (secondo cui il (B), dal dicembre
2013 al marzo 2014 avrebbe incontrato i figli solo in due occasioni) e
che non è stato oggetto di contestazione.
A ciò si aggiunga che, anche qualora le accuse mosse dal resisten-
te alla controparte fossero risultate provate, non risulta che il (B),
pur a fronte di asserite condotte impeditive tanto gravi, si sia attiva-
to ricorrendo agli strumenti a tutela dei propri interessi e dei diritti
dei figli predisposti dall’ordinamento.
Di contro, la ricorrente appare maggiormente idonea all’esercizio
della responsabilità genitoriale, essendo la stessa ad occuparsi, con
l’aiuto della propria famiglia di origine, della cura e del manteni-
mento dei figli e non avendo il Consultorio Familiare rilevato critici-
tà inerenti la sua persona ed il suo rapporto con i minori.
Per tali motivi, la domanda proposta dalla ricorrente di affida-
mento esclusivo alla stessa dei figli minori appare meritevole di ac-
coglimento.
Per le stesse ragioni, è opportuno attribuire alla medesima (A) il
compito di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interes-
se per i figli, fermo restando il diritto/dovere del (B) di vigilare sul-
la loro istruzione ed educazione e la possibilità per lo stesso di ricor-
rere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per
gli stessi pregiudizievoli.
4.3. Per ciò che attiene al regime relativo alle modalità di frequen-
tazione tra i minori ed il resistente, si ritiene che le disposizioni con-
tenute nell’ordinanza del Presidente del Tribunale del 5 dicembre
2013 possano trovare conferma nei riguardi di … e di ….
Riguardo alla piccola …, invece, si osserva che il Consultorio Fa-
miliare, nella relazione trasmessa il 26 marzo 2015, alla luce dell’as-
senza di rapporto tra la stessa ed il padre, ha suggerito di prevede-
re, per i relativi incontri, «una modalità che, gradualmente, permet-
ta al signor (B) di trascorrere del tempo con la bambina».
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto del superiore inte-
resse della minore ad uno sviluppo equilibrato, anche dal punto di
vista dei rapporti con i genitori, e nell’ottica di un loro progressivo
sviluppo (sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo), ritiene
il Collegio opportuno, allo stato, disporre che gli incontri tra … e il
padre avvengano in “ambiente protetto” presso il competente Con-
sultorio Familiare, secondo le modalità e i tempi che la medesima
struttura riterrà più opportuni in relazione all’età e alle esigenze del-
la minore.
- Per quanto infine attiene ai rapporti patrimoniali tra i coniugi,
si rileva anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ri-
corrente, con l’ordinanza presidenziale del 5 dicembre 2013 è stato
disposto l’obbligo per il resistente di versare la complessiva somma
di € 400,00 mensili, comprensivi del mantenimento della ricorrente.
Ed invero, sebbene nel dispositivo sia stato indicato, per un mero
errore materiale, che a tale versamento il (B) è tenuto solo a titolo di
mantenimento dei figli minori, tuttavia nel corpo della motivazione
del provvedimento è esplicitato che la somma anzidetta è compren-
siva del mantenimento non solo dei figli, ma anche della moglie,
nella misura di € 100,00 ciascuno.
Circa la determinazione della misura del mantenimento, non
possono trovare accoglimento le proposte di modifica articolate dal-
le parti.
Si rileva infatti che né la ricorrente ha fornito la prova della per-
cezione, da parte del marito, di redditi tali da consentirgli di soste-
nere un onere più gravoso, né il resistente può ottenere una ridu-
zione, avuto riguardo alla somma minima di € 400,00 che lo stesso si
è detto disposto a versare, come risultante dal verbale di udienza
del 16 aprile 2014 (debitamente sottoscritto dal (B)) nel corso del
subprocedimento ex art. 709 ter c.p.c.
Per i suesposti motivi si ritiene che possano trovare integrale
conferma le statuizioni al riguardo disposte dall’ordinanza presi-
denziale.
- Vanno infine dichiarate inammissibili, in questa sede, le do-
mande di risarcimento danni e condanna di controparte al paga-
mento di una sanzione pecuniaria avanzate dalla ricorrente, essen-
do le stesse proponibili solo nel contesto di un nuovo e separato
subprocedimento ex art. 709 ter c.p.c.
7.1. Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, caratteriz-
zato dal rigetto di reciproche domande, si ritengono sussistere gravi
motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra
le parti.
7.2. Con riguardo al subprocedimento ex art. 709 ter c.p.c., do-
vendosi a questo punto provvedere alla statuizione in ordine alle
spese di lite, rimessa all’esito del giudizio di merito, in applicazione
del principio della soccombenza, esse – liquidate nella misura indi-
cata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e
dell’attività in concreto svolta nelle varie fasi del giudizio, alla luce
dei parametri di cui al DMG 55/2014 – vanno poste a carico di (B).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti co-
stituite ed il Pubblico Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e
difesa disattesa; definitivamente pronunciando;
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi (A), nata a … il
…, e (B), nato a … l’…, i quali hanno contratto matrimonio in …
il giorno …, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di … dell’anno … al n. .., parte .., serie .., volume ..;
2) dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata da (A);
3) rigetta la domanda di decadenza o di limitazione della respon-
sabilità genitoriale del (B) articolata dalla ricorrente;
4) affida i figli minori della coppia, … (…, …), … (…, …) e … (…, …),
in via esclusiva, alla madre (A), attribuendo alla medesima il
compito di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore in-
teresse per i figli;
5) dispone che gli incontri tra la minore … ed il padre (B) avvenga-
no in “ambiente protetto” presso il Consultorio Familiare di …,
secondo le modalità e i tempi che i Servizi Sociali del Comune di
… riterranno più opportuni in relazione all’età e alle esigenze
della minore;
6) conferma, per il resto, le condizioni contenute nell’ordinanza re-
sa dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta in data 5 dicem-
bre 2013;
7) dichiara inammissibili le domande di risarcimento danni e con-
danna di controparte al pagamento di una sanzione pecuniaria
avanzate dalla ricorrente;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al
presente giudizio;
9) condanna (B) a rifondere a (A) le spese processuali da questa so-
stenute nell’ambito del subprocedimento ex art. 709 ter c.p.c., che
si liquidano in € 1.617,50, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese
forfettarie nella misura del 15%, come per legge, disponendone il
pagamento in favore dell’Erario.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 18 dicembre 2015.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Calogero Domenico Cammarata
Gregorio Balsamo
Depositato il 30 dicembre 2015