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Se la cartella di Equitalia la ritira un’altra persona

25 Febbraio 2016
Se la cartella di Equitalia la ritira un’altra persona

Che succede se la raccomandata viene ritirata da un altro soggetto convivente o dal portiere: la validità della notifica richiede l’invio di un’ulteriore raccomandata.

Le cartelle di pagamento di Equitalia possono essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento: e su questo non ci piove, almeno secondo la Cassazione (di tanto in tanto sconfessata da qualche giudice di primo grado). Se il postino non trova il destinatario, può comunque effettuare la notifica consegnando la cartella ad uno dei soggetti di seguito indicati in ordine tassativo:

– a persona di famiglia (parente o anche affine [1]) o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace;

– in mancanza, al portiere dello stabile;

– in mancanza anche del portiere, ad un vicino che accetti di riceverlo.

Nel caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale deve dare atto nella relata, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto.

Le persone di famiglia a cui si può consegnare la cartella

La Cassazione ha chiarito, a più riprese, a quali “persone di famiglia” può essere consegnata la cartella affinché la notifica possa essere considerata valida. In particolare il postino può affidare il plico a:

parenti o affini non componenti del nucleo familiare la cui presenza in casa (del destinatario) non sia solo occasionale e temporanea [2];

– persona di famiglia non convivente [3];

suocera anche non convivente ma residente nello stesso stabile del destinatario [4];

Al contrario è stata ritenuta nulla la notifica a persona non legata al destinatario da rapporti di parentela, di affinità o di servizio, né convivente anche se tale persona è stata trovata nell’abitazione del destinatario [5].

La seconda raccomandata (CAN)

Nel caso in cui il postino consegni la cartella di pagamento a persona di famiglia, o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, o da un vicino, Equitalia deve inviare al destinatario effettivo una seconda raccomandata (senza ricevuta di ritorno) detta C.A.N. (acronimo che sta per Comunicazione di Avvenuta Notifica). Con tale comunicazione lo informa di aver consegnato la cartella a un soggetto differente da lui, di cui gli indica nome e cognome, dimodoché il contribuente possa farsi consegnare la cartella (qualora ciò non sia già avvenuto).

Un esempio è riportato nell’immagine qui sotto

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Senza l’invio del C.A.N., la notifica è nulla. Tuttavia il contribuente che impugni la cartella per tale motivo sana il vizio, perché ammette implicitamente di aver avuto conoscenza della notifica. Così, l’unico modo per contestare il mancato invio del C.A.N. è di attendere il successivo atto di Equitalia (un pignoramento, un fermo, ecc.) e impugnare quest’ultimo per mancata notifica della cartella di pagamento a monte.

La notifica al portiere

La notifica diretta, da parte di Equitalia, delle cartelle di pagamento al portiere dello stabile è valida anche senza l’invio di ulteriore raccomandata di avvenuta notificazione. Questo orientamento è stato precisato dalla Cassazione qualche giorno fa [6]. Con la stessa pronuncia la Corte ha altresì ribadito, ancora una volta, che la notifica della cartella può avvenire anche con la raccomandata a.r. di Poste Italiane, con consegna diretta, da parte di Equitalia della cartella all’ufficio postale.

Equitalia può provvedere alla notifica della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto.


note

[1] Cass. sent. n. 13510/2009.

[2] Cass. sent. n. 187/2000.

[3] Cass. sent. n. 9590/2010.

[4] Cass. sent. n. 10955/2009.

[5] Cass. sent. n. 16444/2009.

[6] Cass. ord. n. 3254/16 del 18.02.2016.

Autore immagine: 123rf com

Corte di Cassazione, sez. Civile – T, ordinanza 4 – 18 febbraio 2016, n. 3254
Presidente Iacobellis – Relatore Conti

In fatto e in diritto

La società Iniziative commerciali e promozionali di F.C. s.a.s. impugnava innanzi alla CTP di Milano il fermo amministrativo di un autoveicolo di proprietà della contribuente, deducendo la nullità delle cartelle di pagamento prodromiche in quanto notificate al portiere in assenza dell’invio di ulteriore raccomandata di avviso dell’avvenuta notificazione. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso con sentenza confermata dalla CTR della Lombardia n.789/2014, depositata il 14.2.2014. Secondo la CTR il mancato rispetto dell’art.60 dPR n.600/73 con riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento prodromiche al fermo amministrativo del mezzo giustificava il rigetto dell’appello.
Equitalia Nord spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nessuna delle parti intimate ha depositato difese scritte.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.26 dPR n.602/73 e 60 c.1 lett. b-bis dPR n.600/73. La CTR non aveva considerato che in forza del ricordato art.26 non era necessaria, in caso di notifica al portiere, l’ulteriore formalità dell’invio di raccomandata attestante l’avvenuta notificazione.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato la decisione su un giudicato formatosi rispetto ad una sentenza del Giudice di Pace di Milano non conferente, per come dedotto nel giudizio di merito.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982­ cfr. Cass. n. 17598/2010;Cass.n.911/2012;Cass.n. 14146/2014;Cass.n. 1977112013 ;Cass.n.16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario-.
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell’art. 14 1. n. 890/82, come modificato dall’art.20 1.n.146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n.600173 art.60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari -e per quel che qui interesse alla società concessionaria- di utilizzare le forme semplificate a mezzo dei servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v.art.39 d.m. 9 aprile 2001(cfr.Cass.n.27319/2014)- senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l’art.26 1^comma dei dPR n.602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio all’art.60 dPR n.600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo(cfr. Cass. n. 14196/2014).
A tali principi non si è uniformato il giudice di appello.
Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.


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