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Il diritto all’identità sessuale

27 Febbraio 2016 | Autore:
Il diritto all’identità sessuale

Rettificazione dell’attribuzione di sesso e conseguenze sul matrimonio.

Il sesso influenza largamente la vita della persona e i suoi rapporti con gli altri. Di qui l’interesse del soggetto al riconoscimento, nell’ambiente in cui vive, della propria identità sessuale. Si tratta di un aspetto particolarmente importante, poiché la dissociazione tra la struttura biologica di una persona e la sua identità sessuale, intesa come consapevolezza di appartenenza a un sesso diverso da quello anatomico, caratterizza il fenomeno del transessualismo, regolato dalla L. 164/82 e dal D.Lgs. 150/11.

In un primo tempo la giurisprudenza non riconosceva la possibilità di modificare l’identità sessuale a seguito di interventi chirurgici, in virtù del principio della immodificabilità dell’atto di nascita, ma tale preclusione apparve incostituzionale in quanto lesiva del diritto all’identità personale. Ora il problema è stato superato dalla L. 14 aprile 1982, n. 164, la quale ha riconosciuto che il Tribunale può autorizzare, con sentenza, i trattamenti medico-chirurgici necessari per il mutamento di sesso, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.

Il trattamento medico-chirurgico serve ad assecondare la struttura corporea a quella mentale, tenendo conto di tutti i limiti in cui la conversione è tecnicamente possibile e, soprattutto, prescindendo dagli eventuali difetti di carattere funzionale riscontrabili ex post nel concreto esercizio dell’attività sessuale, specie quando si tratta di transessuale femmina-maschio.

È sempre il Tribunale a dover autorizzare la rettificazione degli atti dello stato civile, una volta accertato l’avvenuto mutamento del sesso.

La L. 164/82, che disciplina (insieme al D.Lgs. 150/11) le modalità per la rettificazione dell’attribuzione di sesso, e conseguentemente del nome, per le persone transessuali, costituisce un esempio di grande civiltà giuridica e di rispetto dei diritti civili.

L’importanza della legge è tale che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 161/85, ne ha ribadito la legittimità costituzionale e ha riconosciuto l’esistenza di un diritto all’identità sessuale sulla base degli artt. 2 e 32 Cost.

Secondo la Consulta, il legislatore ha accolto un concetto di identità sessuale che tiene conto non soltanto dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, dal quale deriva una «concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando i fattori dominanti».

La legge 164/82 stabilisce, all’art. 1, che la rettificazione dell’attribuzione di sesso è determinata con sentenza del tribunale in seguito all’avvenuta modificazione dei caratteri sessuali.

L’art. 31, co. 4, D.Lgs. 150/11 stabilisce che, quando sia necessario, il tribunale può autorizzare un trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento degli organi genitali.

Da sempre la giurisprudenza ha interpretato il criterio di necessità stabilito dalla citata legge in senso restrittivo, ritenendo che l’avvenuta modificazione deve riguardare i caratteri sessuali primari della persona in transizione.

Tuttavia, l’equilibrio psicofisico della persona transessuale non implica necessariamente l’adeguamento chirurgico degli organi genitali, che al contrario spesso viene forzato dalla necessità di «regolarizzare» una situazione intermedia nella quale la persona transessuale è soggetta a stigmatizzazione sociale, discrimina-zione, privazione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla riservatezza dei dati personali sensibili, quali quelli relativi alla salute e alla vita sessuale. L’intervento chirurgico diventa, in altri termini, per alcune persone un «intervento forzato», in assenza del quale la persona è privata della dignità e dei diritti di cittadinanza, costretta a un’«esistenza legale» che non corrisponde all’identità, all’aspetto esteriore e al ruolo sociale che la persona riveste. L’intervento chirurgico diventa, cioè, un modo per vedere riconosciuta dalla legge l’identità stessa della persona.

L’art. 31 D.Lgs. 150/11 stabilisce che:

– le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso sono regolate dal rito ordinario di cognizione;

– è competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l’attore;

– con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro;

– la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo, e determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.

A questo proposito, Cass. 14329/2013 ha sollevato la questione di costituzionalità della disposizione perché lesiva degli artt. 2 e 29 Cost., nella parte in cui afferma che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca l’automatico scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza la necessità di una domanda e di una pronuncia giudiziale.

Si tratterebbe, in sintesi, di un’ipotesi di “divorzio imposto”, poiché i coniugi sarebbero costretti a subire lo scioglimento del matrimonio a seguito del cambia-mento di sesso di uno di loro.

La questione è stata accolta da Corte cost. 170/2014, che ha ritenuto l’incostituzionalità della caducazione automatica degli effetti civili del matrimonio in conseguenza della rettificazione del sesso di uno dei due coniugi. In particolare, il divorzio, quale effetto legale del mutamento di sesso in conseguenza della rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi, viola la tutela della comunità di vita fra i due coniugi quale formazione sociale ex art. 2 Cost. ed è, pertanto, illegittimo.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale, Cass. 8097/2015 ha affermato che deve ritenersi illegittima l’annotazione automatica della cessazione degli effetti civili del matrimonio apposta a margine dell’atto di matrimonio a seguito del cambiamento di sesso di uno dei coniugi e ha precisato che, al fine di dare attuazione alla declaratoria d’illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 170/2014, è necessario conservare ai coniugi il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto, fino a quando il legislatore non consenta ad esse di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con un’altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti e obblighi.

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