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Chiudere in casa un ladro è sequestro di persona?

28 Febbraio 2016
Chiudere in casa un ladro è sequestro di persona?

Colto in fragranza mentre rubava in casa, il padrone di casa chiude la porta a chiave e “sequestra” il ladro: può essere davvero denunciato?

Una scena che spesso si concretizza nelle paure di molti italiani: tornare a casa, trovare la porta aperta e dentro un ladro intento a frugare nei cassetti e a svaligiare gli armadi. Chi è pronto di spirito e abile di riflessi – ma anche un po’ temerario – riesce a chiudere subito la porta a chiave per poi chiamare la polizia. Ma il nostro Paese, si sa, è spesso additato per un eccessivo garantismo nei confronti di criminali e imbroglioni e non ci meraviglierebbe che il povero derubato si possa trovare da vittima a carnefice, denunciato dallo stesso ladro per sequestro di persona.

Non è una favola: casi del genere ne sono successi. Ma le cronache si fermano all’antefatto, quello che fa più notizia e scalpore per la paradossalità della vicenda: il lestofante che trascina in processo la vittima. Siamo in Italia – si dirà – e tutto è possibile. Ma i giornali, poi, non ci raccontano di come finiscono processi. Ed è qui che interveniamo noi, per cercare di sfatare un luogo comune: si può essere denunciati per sequestro di persona dal ladro chiuso a chiave in casa nostra?

Subito urge la prima precisazione: denunciati sì (chiunque è libero di sporgere querela contro un’altra persona), condannati, invece, più difficilmente. Questo per dire che, se anche il ladro ha l’ardire di fare la pecorella della situazione denunciando il suo sequestro, il processo si chiuderà con l’assoluzione del padrone di casa. Vediamo perché.

Siccome siamo un popolo di diffidenti, a cui non piace credere in chi spiega le notizie se non “toccando con mano”, partiamo subito dalle norme. Il codice di procedura penale [1] stabilisce che ogni cittadino (qualora se la senta, ovviamente: non è obbligato!) può procedere all’arresto del criminale “beccato” in flagranza, ossia con le mani nel sacco. “Arresto” implica non certo l’uso delle tradizionali manette, ma, in senso pragmaticamente fisico, bloccare il soggetto in questione. Tale facoltà è concessa a chiunque, purché il criminale stia compiendo un delitto perseguibile d’ufficio (che non necessita cioè di querela per poter essere punito).

Poiché nessuno cammina con il codice penale in tasca, si sappia che i delitti perseguibili d’ufficio sono sempre quelli più gravi. È appunto il caso di furto in abitazione quando c’è violenza sulle cose (effrazioni di porte o finestre) o uso di mezzo fraudolento, chiavi false, grimaldelli ecc. oppure nei casi di rapina. In tutte queste ipotesi, dunque, il padrone di casa – anche nello spirito di una certa autotutela – può procedere a “bloccare” dentro casa (ossia arrestare) il ladro. Il che legittimerebbe il derubato ad usare una certa violenza – proporzionata pur sempre all’offesa – per vincere l’altrui resistenza. Non cadiamo però in tentazione: il ladro che fugge non fa resistenza, per cui non è consentito sparargli alle spalle (ma neanche in faccia!).

Molto importante: non bisogna tentare di vendicarvi. In pratica, dopo aver chiuso la porta, è necessario chiamare subito la polizia. La legge infatti richiede che il cittadino, una volta proceduto all’arresto in flagranza, debba mettere a disposizione delle forze di polizia il ladro nel più breve tempo possibile.

Addirittura, prima di una recente riforma, si riteneva che il cittadino, al momento dell’arresto del criminale, fosse un pubblico ufficiale, perché svolgente un’attività di rilievo pubblico, di interesse collettivo. Per cui il criminale che tentava di svincolarsi o di usare violenza contro il padrone di casa, commetteva anche l’ulteriore reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Sintetizzando: il titolare di un appartamento che scopre in casa il ladro dopo aver scassinato la porta, lo può chiudere a doppia mandata. Subito dopo dovrà chiamare il 112 o il 113. Se anche il malvivente malauguratamente lo denuncia per sequestro di persona, è verosimile che l’accusa cada già nella fase delle indagini preliminari.

Un’ultima precisazione: una riforma del 2006 ha reso più elastico l’uso della pistola come mezzo per difendersi in casa propria. In pratica, si presume già che, in caso di violazione di domicilio, l’arma sia usata per legittima difesa, salvo la prova contraria che, in questo caso, dovrà dare il criminale. È necessario comunque che colui che pone in essere la legittima difesa paventi un pericolo per l’incolumità della persona e infine che la legittima difesa sia esercitata a mezzo di un’arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto da chi ne fa uso.


note

[1] Art. 383 cod. proc. pen.

Autore immagine: 123rf com


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4 Commenti

  1. Come è successo parecchi anni fa, una rapina di un negozio di mobili con lo svuotamento degli stessi, il proprietario del mobilificio abitando di sopra al negozio, sentendo dei rumori è sceso di soppiatto e ha rinchiuso il malfattore in bagno, e stato denunciato per sequestro di persone, e ne ha pagato le conseguenze. Quindi la legge non è uguale per tutti

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