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Voucher: come si usano?

4 Marzo 2016 | Autore:
Voucher: come si usano?

I voucher sono gli strumenti che caratterizzano il c.d. lavoro accessorio, cioè quel lavoro le cui prestazioni non sono riconducibili ai normali contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario e non continuativo.

Nell’attività lavorativa di tipo accessorio il pagamento avviene attraverso i cosiddetti buoni lavoro o voucher.

I buoni lavoro, o voucher lavoro, vengono erogati dall’INPS e sono dei modi di pagamento per lavori occasionali e discontinui o per prestazioni di lavoro accessorie, cioè non regolamentati con i classici contratti. Sono un metodo per rendere regolari situazioni che potrebbero essere considerati lavoro nero, ma che nel tempo sono diventanti abbastanza diffusi.

La possibilità di regolamentare il rapporto di lavoro come “lavoro accessorio” e, conseguentemente, utilizzare i voucher ha delle caratteristiche e degli obblighi precisi:

Per il lavoratore:

– I compensi percepiti dal prestatore non possono superare gli €.7.000,00 netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno solare (si intende il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), con riferimento alla totalità dei possibili committenti.

– Inoltre, le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare nell’anno, gli €.2.020,00 netti (2.693 lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite annuale di 7.000 euro netti, (9.333 euro lordi).

– Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito, il limite economico è di 3.000 euro complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi.

Per il datore (committente):

– è previsto l’obbligo di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (DTL), prima dell’inizio, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi;

– inoltre, sempre prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL);

– il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. Attraverso l’uso dei voucher sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL.

Lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

Con la recente riforma [1] dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto) sono state poste le seguenti limitazioni all’utilizzo dei voucher per i committenti imprenditori e professionisti:

– il limite di 2.000 euro (ossia 2.693 euro lordi) erogabili al singolo prestatore;

– l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.

Quindi, la limitazione dei 2 mila euro è operativa per tutti i soggetti con partita Iva.

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) [2] ha chiarito che una serie di soggetti, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle suddette limitazioni.

A titolo non esaustivo l’INPS indica i seguenti soggetti:

– Committenti pubblici (con alcune limitazioni);

– Ambasciate;

– Partiti e movimenti politici;

– Gruppi parlamentari;

– Associazioni sindacali;

– Associazioni senza scopo di lucro;

– Chiese o associazioni religiose;

– Fondazioni che non svolgono attività d’impresa;

– Condomini;

– Associazioni e società sportive dilettantistiche;

– Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.);

– Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc.

Questi, pertanto, non rientrano nella definizione di imprenditori commerciali, possono utilizzare i voucher fino al più alto limite di 7 mila euro annui (ossia 9.333 lordi) e possono anche ricorrere all’acquisto cartaceo dei buoni lavoro, non essendo obbligati ad utilizzare la procedura telematica.


note

[1] D.Lgs. 81/2015.

[2] Inps, messaggio del 2 febbraio 2016, n.8628.


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