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Le dimissioni del lavoratore per giusta causa

13 Marzo 2016
Le dimissioni del lavoratore per giusta causa

In caso di mancato o ritardato pagamento dello stipendio da parte dell’azienda, il lavoratore può dimettersi e percepire l’indennità di disoccupazione.

Il lavoratore può dimettersi (qualcuno, impropriamente, dice “licenziarsi”) tutte le volte in cui il datore di lavoro (l’azienda) venga meno ai suoi obblighi di pagamento di stipendio, premi e quant’altro previsto dal contratto di lavoro: così, anche per un ritardo di pochi giorni, è possibile (ma non consigliabile) presentare le proprie dimissioni per giusta causa.

Il dipendente non è tenuto a dare un preavviso nel caso di dimissioni per giusta causa (cosa che, invece, in tutti gli altri casi è tenuto a fare): l’importate è che l’inadempimento del datore sia considerabile “grave”, tale cioè da non permettere la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.

Le dimissioni non devono necessariamente indicare le motivazioni ma devono specificare che intervengono per “giusta causa”. Ecco qualche esempio di dimissioni per giusta causa:

  • – mancato o ritardato pagamento dello stipendio;
  • – omesso versamento dei contributi previdenziali, salvo che il lavoratore abbia accettato a lungo tale situazione;
  • – comportamento ingiurioso del superiore gerarchico verso il dipendente;
  • – pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite del dipendente;
  • molestie sessuali perpetrate dal datore di lavoro nei confronti del dipendente;
  • demansionamento, ossia significativo svuotamento del numero e del contenuto delle mansioni, tale da determinare un pregiudizio al bagaglio professionale del lavoratore;
  • – mobbing.

Come comunicare le dimissioni per giusta causa?

Il lavoratore non deve attendere troppo tempo dal fatto “incriminato” prima di dare le proprie dimissioni per giusta causa: in altre parole, la sua reazione all’inadempimento dell’azienda deve essere immediata. Non essendo possibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, infatti, non è neppure ammesso un differimento delle dimissioni, salvo che, in relazione al caso concreto, il differimento possa essere giustificato in via del tutto eccezionale e comunque per un brevissimo periodo di tempo.

La modalità per presentare le dimissioni è la stessa di quelle ordinarie. Tuttavia, poiché il modello per la comunicazione delle dimissioni non consente di esplicitare se le stesse sono state rassegnate per giusta causa e per quali motivi, è necessario che il lavoratore, una volta trasmesso in via telematica il modello standard, provveda a comunicare per iscritto al datore di lavoro la sua volontà di dimettersi per giusta causa ed i fatti che l’hanno originata.

Cosa spetta al lavoratore che si dimette per giusta causa?

Il lavoratore che dà le dimissioni per giusta causa ha diritto:

  • – all’indennità sostitutiva del preavviso;
  • – a richiedere l’indennità di disoccupazione, sussistendone i presupposti.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, è escluso invece che al lavoratore spetti il risarcimento del danno a compenso del pregiudizio specifico determinato dalla risoluzione del rapporto


note

Autore immagine: 123rf com


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