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Come diventare avvocato

16 Luglio 2018
Come diventare avvocato

Avvocati civilisti o penalisti: dal corso di studi universitario in giurisprudenza alla pratica, dall’esame di abilitazione all’apertura dello studio legale; tutto l’iter per diventare avvocato in Italia.

Come diventare un avvocato? Una domanda a cui potremmo offrire due risposte: la prima, illustrando quali sono i titoli scolastici, i tirocini, gli esami di abilitazione, le condizioni personali e, insomma, tutto l’iter formale per “fare” l’avvocato; la seconda, invece, spiegando le motivazioni, le doti, l’intraprendenza che deve avere il legale per poter davvero “essere” avvocato. Si diventa avvocati a seguito di un corso di laurea in giurisprudenza e di un periodo di praticantato. C’è poi l’esame di abilitazione alla professione, che è sia scritto che orale. Ma ciò non basta. Bisogna saper “rimanere avvocato” pagando la cassa professionale, frequentando i corsi di aggiornamento professionale e dotandosi di alcuni strumenti indispensabili (una linea telefonica/fax, una Pec, un sistema di accesso al processo telematico). In questo articolo affronteremo tutti questi temi. Ma prima di spiegare come diventare un avvocato una precisazione che ci sembra d’obbligo: la professione è sempre quella di una volta e c’è convenienza ad abbracciare questo percorso? Ecco il nostro punto di vista a riguardo.

Diventare avvocati: conviene davvero?

Le regole per diventare avvocato cambiano di tanto in tanto, talvolta allo scopo di selezionare, in modo più rigoroso, gli aspiranti a una carriera che, un tempo dotata di lustro, oggi ha perso gran parte di fascino e appetibilità economica: gli onorari non sono più quelli di una volta ed è drasticamente diminuito il numero di cittadini che, in cambio di una giustizia non sempre giusta, sono disposti ad aspettare anni e pagare tasse esorbitanti. Peraltro, le recenti riforme hanno portato fuori dai tribunali numerosi procedimenti un tempo ad esclusivo appannaggio degli avvocati, come ad esempio le separazioni e i divorzi (che oggi si possono fare anche in Comune a determinate condizioni) o le transazioni (per molte cause, oggi, è obbligatorio tentare prima una soluzione pacifica presso un organismo di mediazione). Il che ha determinato un ulteriore decremento della richiesta di legali. Ciò nonostante non possiamo negare come la professione di avvocato continui ad esercitare una certa attrazione, non fosse altro per il fatto che – così come con la medicina – la vita quotidiana ha continuo bisogno di conoscenze legali, le quali sole – in uno Stato burocratizzato come il nostro – consentono, in determinate situazioni, di “sopravvivere”. La dimostrazione è forse propio il fatto che tu ora ti stia chiedendo come diventare avvocato.

È bene però che, chi vuole abbracciare questa professione e il percorso che essa presuppone (dai più ritenuto un calvario), abbia ben chiara una cosa: non esiste più l’avvocato di un tempo, specie nell’ambito del diritto civile. L’immagine del professionista d’udienza, impegnato in arringhe o, allo studio, in copiose dissertazioni scritte è tramontata. E questo per due ordine di motivi:

  • il contenzioso non è più quello di una volta: le cause più numerose si concentrano in settori ormai ben definiti, riguardando principalmente i procedimenti di natura tributaria, lavoristica, assicurativa ed esecuzioni forzate;
  • la stessa economia è cambiata, sicché sarà meno probabile fare una causa di usucapione di un terreno e molto più probabile imbattersi in una vertenza di diritto all’oblio.

Sul versante ricavi/spese, le cose non vanno meglio: a fronte di un aumento dei costi di gestione dello studio legale (si pensi alla polizza per responsabilità professionale, ma anche al commercialista, ai software con le banche dati, all’uso del processo civile telematico, ecc.), a cui si aggiunge l’odiato pagamento dei contributi previdenziali (non meno di 3.500 euro l’anno), bisogna aggiungere, sull’altro lato della bilancia, la cancellazione delle tariffe minime: gli onorari sono ormai soggetti al libero mercato ed è facile – come succede quando c’è concorrenza pura – la gara al ribasso.

Abbiamo ritenuto necessario fare questa premessa prima di spiegare come diventare un avvocato non tanto per dissuadere gli eventuali interessati alla professione, quanto piuttosto per metterli nella piena consapevolezza che:

  • in un mercato altamente competitivo come quello attuale degli avvocati (posto l’enorme numero di professionisti iscritti all’albo), o si è i migliori oppure bisogna abbandonare i sogni di una carriera sfavillante e ricca di soddisfazioni;
  • per poter raggiungere una piena indipendenza economica non basta più aver conseguito il titolo, ma saranno necessari numerosi anni (finanche dieci).

Detto ciò, possiamo passare ad analizzare i singoli step necessari a comprendere come diventare un avvocato.

Il corso di studi e la laurea in legge

Si può diventare avvocati a prescindere dal liceo che si è frequentato. È una falsa credenza quella di ritenere che possano essere avvocati solo coloro che hanno studiato discipline umanistiche. A dire il vero, la conoscenza del latino può aiutare a comprendere e memorizzare determinati vocaboli e brocardi che ancora, con un morboso attaccamento alla tradizione, gli avvocati continuano ad utilizzare. Ma non esistono preclusioni di genere.

Diverso è il discorso all’università. È necessario conseguire la laurea in giurisprudenza (o “laurea in legge” che dir si voglia). Attualmente il percorso di studi prevede la cosiddetta “laurea magistrale”, ossia un corso di cinque anni, con il classico 3+2, cioè laurea base triennale e laurea specialistica.

Il voto di laurea non è influente ai fini della successiva abilitazione alla professione.

Il tirocinio per diventare avvocato

Dopo la laurea è necessario svolgere il tirocinio legale o, come qualcuno lo chiama, il praticantato. La pratica va svolta presso lo studio di un avvocato che sia iscritto all’albo da almeno 5 anni.

Non esistono strade differenti a seconda che si voglia diventare avvocati civilisti o penalisti: si può svolgere l’una o l’altra attività indifferentemente, seguendo il medesimo percorso che qui descriveremo. Il tirocinio dura 18 mesi.

Se il giovane però ha conseguito un diploma presso le scuole di specializzazione potrà sostituire la pratica forense nel limite di un anno.

Durante il periodo di pratica è necessario partecipare a 20 udienze per semestre (in tutto 60 udienze). La presenza in udienza del praticante andrà indicata nel verbale (che viene redatto dal cancelliere o, più spesso, dagli stessi avvocati) ed il giudice verificherà l’effettiva presenza del giovane.

La pratica forense non è incompatibile con il lavoro subordinato pubblico o privato, purché tale attività lavorativa non sia di ostacolo a svolgere effettivamente il tirocinio.

I laureati iscritti alla pratica dal 28 settembre 2018 devono affiancare ai 18 mesi di tirocinio la frequenza di un corso di formazione. Per garantire omogeneità di preparazione e di valutazione, il Consiglio nazionale forense (Cnf), ha messo a punto delle Linee guida con le indicazioni sui contenuti dei corsi, sul sistema di accreditamento e sui costi a carico dei praticanti. Il metodo di insegnamento indicato dalle Linee guida è quello “casistico”, in cui il docente sottopone un caso controverso, preferibilmente di carattere interdisciplinare che i tirocinanti dovranno “risolvere”.

I corsi, che devono avere una durata minima di 160 ore distribuite nell’arco dei 18 mesi di praticantato, dovranno essere organizzati dai Consigli dell’ordine attraverso le scuole forensi o in collaborazione con associazioni forensi o con le università. È prevista una verifica finale (oltre a due intermedie) il cui superamento è indispensabile per ottenere il certificato di compiuto tirocinio, necessario per iscriversi all’esame di Stato.

Anziché rivolgersi subito a uno studio legale, il neolaureato può optare di svolgere il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato, ma anche dei Comuni e di altri enti pubblici o presso gli uffici giudiziari (il tribunale ad esempio). In quest’ultimo caso, però, la pratica non può essere svolta per più di 12 mesi e deve essere completata svolgendo i restanti 6 mesi presso un avvocato.

Per ottenere la formazione in un altro Paese dell’Unione Europea sarà necessario un periodo di non oltre sei mesi. Il praticante potrà rivolgersi a professionisti con titolo pari a quello di avvocato.

È possibile svolgere la pratica presso due avvocati contemporaneamente, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine competente, nel solo caso in cui uno dei due avvocati non possa garantire un pratica sufficientemente formativa.

Il praticante è tenuto ad un’assidua, preferibilmente quotidiana, frequentazione dello studio, oltre alla partecipazione alle udienze; in ogni caso la frequenza dello studio, oltre il tempo dedicato alle udienze, non potrà essere inferiore a 15 ore settimanali.

Il praticante è tenuto a partecipare agli obbligatori corsi di aggiornamento professionale a prescindere dall’insegnamento impartitogli nello studio ove svolge il tirocinio. I corsi di formazione professionale sono gli stessi cui partecipano gli avvocati; a tenerli sono associazioni, ordini forensi e tutti i soggetti che la legge abilita.

Il praticante non ha diritto a percepire una retribuzione durante il periodo di tirocinio, ma gli è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o dell’avvocato. Dopo i primi sei mesi di tirocinio, può essere riconosciuta al praticante un’indennità o un compenso commisurati all’effettivo apporto professionale (che chiaramente continua ad essere valutato dall’avvocato presso il quale si svolge la pratica).

Dopo un anno di pratica, il tirocinante può conseguire la cosiddetta abilitazione al patrocinio che gli dà il diritto di difendere il cliente:

  • nelle cause di competenza del giudice di pace;
  • dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente nelle cause civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie.

Qui dobbiamo fare una raccomandazione: volete davvero imparare il lavoro del battitore di ferri di cavallo quando già sono arrivate le automobili? In sintesi, il vostro dominus potrebbe insegnarvi un approccio ormai vecchio e superato alla professione, potrebbe trasfondervi le sue – pur ottime – conoscenze in settori che ormai non si praticano più. Sappiate allora guardare al presente, quello “vivo”, che non è più fatto di decreti ingiuntivi nei condomini, ma di vertenze in materia di proprietà industriale, crimini informatici, ecc. 

L’esame di abilitazione professionale per diventare avvocato

Terminato il tirocinio il praticante deve svolgere l’esame di abilitazione professionale. In caso di bocciatura, l’esame può essere ripetuto all’infinito, senza un numero massimo di tentativi. Né esistono limiti di età per diventare avvocati o per rimanere tirocinanti.

L’esame si compone di tre prove scritte e una orale.

Secondo una recente novità, per superare gli scritti sarà necessario ottenere la sufficienza (ossia un punteggio minimo di 30) in tutte e tre le prove, ossia nei due pareri motivati, in materia civile e penale e nella redazione di un atto giudiziario.

Esame scritto di abilitazione per diventare avvocato

Le prove scritte attengono a:

  • un parere in materia di diritto civile;
  • un parere in materia di diritto penale;
  • la redazione di un atto processuale.

L’esame scritto è diventato più difficile per via del divieto, appena introdotto, a portare codici commentati o annotati con la giurisprudenza.

Esame orale di abilitazione per diventare avvocato

Superata la prova scritta, si passa alla selezione orale, consistente in un esame con domande che, secondo la prossima riforma, saranno selezionate da un “database” centrale e unico per tutto il territorio.

Come diventare avvocato: giuramento e iscrizione all’albo degli avvocati

Superato anche l’orale, c’è un ulteriore passo da compiere, ma che ha valore puramente celebrativo: il giuramento dell’avvocato che avviene presso il tribunale. Quindi il neo avvocato, per poter esercitare l’attività professionale e partecipare alle udienze, deve iscriversi al consiglio dell’ordine degli avvocati del proprio circondario.

A questo punto scatta anche l’obbligo di iscriversi alla Cassa di Previdenza degli Avvocati e iniziare pagare i relativi contributi (che, per i primi anni, sono dovuti in misura agevolata).

Chi fa l’avvocato non può:

  • fare il notaio;
  • fare il commerciante in nome proprio o in nome altrui;
  • essere giornalista professionista; direttore di banca, di agente di cambio, ricevitore del lotto, appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura;
  • accettare un lavoro dipendente pubblico o privato, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.

La partita IVA

L’ultimo passo da svolgere è l’apertura di una partita IVA. Una recente riforma, infatti, ha subordinato alla titolarità di una partita IVA la possibilità di rimanere iscritti all’albo.

Come rimanere iscritti all’ordine degli avvocati

Una volta diventati avvocati, per poter continuare a rimanere iscritti all’albo è necessario rispettare una serie di requisiti volti a garantire l’esercizio continuativo della professione. In particolare è necessario:

  • avere una partita IVA attiva;
  • avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;
  • trattare almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista; il termine «affari» include non solo gli incarichi di carattere giudiziale ma anche quelli stragiudiziali, come consulenze e pareri. Per aiutare i giovani avvocati gli incarichi possono essere inoltre assegnati anche da un altro avvocato e non necessariamente conferiti direttamente dal cliente.
  • essere titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
  • partecipare ai corsi di aggiornamento professionale;
  • è necessario sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione;
  • pagare i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine;
  • corrispondere i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.

Tutti questi requisiti potete averli anche associandovi ad altri avvocati e costituendo, per esempio, uno studio associato mediante una associazione professionale o una società tra avvocati o con altri professionisti. E qui vengono le note dolenti: l’avvocatura italiana è stata da sempre caratterizzata da un forte individualismo, dall’incapacità di creare strutture organizzate serie e competitive. Quando anche i mercati dei “servizi legali” saranno davvero aperti in Europa (e non manca poco perché questa data arrivi), saranno molti gli studi legali a fare la fine delle piccole botteghe sotto casa, costrette a chiudere all’arrivo degli ipermercati.

Società tra avvocati

La professione forense può essere esercitata, oltre che individualmente o con la partecipazione in associazioni tra avvocati, anche in forma societaria [1].

È consentito costituire società tra avvocati nelle seguenti forme:

  • società di persone;
  • società di capitali;
  • società cooperative.

La società tra avvocati, in qualunque forma sia costituita, è tenuta ad inserire nella denominazione sociale l’indicazione di “società tra avvocati“.

Le società tra avvocati devono essere iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’Ordine territoriale nella cui circoscrizione si trova la sede della società stessa.

Presso tale sezione, a fini del principio di trasparenza, è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale.

Viene consentita la partecipazione nella società tra avvocati anche a soggetti non iscritti nel relativo albo, quindi sia professionisti iscritti in albi di altre professioni, sia soci di capitale.

Alla partecipazione dei soci di capitale viene posto, però, un limite, rappresentato dalla prescrizione di una corrispondente quota fissa di partecipazione dei soci professionisti.

I soci, infatti, per almeno i 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere, comunque:

  • avvocati iscritti all’albo, ovvero
  • avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

La suddetta condizione deve permanere anche successivamente alla sua costituzione, pertanto, in caso del suo venir meno, la società rischia lo scioglimento e la conseguente cancellazione dall’albo da parte del Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritta, salvo il ripristino, entro 6 mesi (posto come termine perentorio), della prevalenza dei soci professionisti.

Infine, non è consentita la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, pena l’esclusione di diritto del socio.

Quanto all’organo di gestione, viene stabilito che:

  • la maggioranza dei membri deve essere composta da soci avvocati;
  • i componenti non possono essere estranei alla compagine sociale;
  • i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

Anche nel caso di esercizio della professione in forma societaria, la prestazione professionale viene eseguita comunque secondo il principio della personalità.

L’incarico (che viene conferito alla società) può essere svolto solo da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente. I suddetti professionisti devono assicurare per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità e, ove già sussistenti o sopravvenuti, devono dichiarare possibili conflitti di interesse o incompatibilità.

La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

La società tra avvocati deve rispettare il Codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell’Ordine di appartenenza.

Società tra avvocati di cui al DLgs.96/2001

Fra gli elementi principali della società tra avvocati costituita in forma di Snc: si segnalano, in particolare, i seguenti aspetti

  • la società tra avvocati deve avere per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione dei propri soci;
  • la ragione sociale deve contenere l’indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata “s.t.a.”;
  • i soci devono essere in possesso del titolo di avvocato;
  • l’amministrazione spetta ai soci;
  • l’incarico professionale è conferito alla società e può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione;
  • è prevista la responsabilità della società e dei soci e del professionista che ha eseguito la prestazione.

Come si diventa avvocati in Spagna

Non sono pochi i praticanti che, non riuscendo a superare l’esame di abilitazione in Italia, lo prendono l’abilitazione professionale in Spagna, dove è sicuramente più semplice. In pratica bisogna in Spagna non è previsto – ancora per poco – l’esame di abilitazione; per cui, una volta conseguita la laurea, ci si può iscrivere all’albo degli avvocati. Dopo sei mesi si torna in Italia e ci si iscrive all’albo degli avvocati stabiliti che è un albo a sé stante.

Costoro non possono usare il termine avvocati ma abogados. Dopo un anno possono iniziare a patrocinare in controversie a condizione che la difesa sia assunta anche da un avvocato italiano. Dopo tre anni possono iscriversi all’albo italiano, senza sostenere un esame, ma un semplice colloquio presso l’ordine di appartenenza.

Motivazioni per diventare avvocati e soprattutto fare l’avvocato

A questo punto, potete “fare” l’avvocato. Ma ricordate che per “esserlo”, dovrete studiare in continuazione e munirvi di massima umiltà: perché mai come in questa professione non si finisce mai di imparare. Non è tanto l’esame del giudice cui ogni giorno si è soggetti, o la competizione con la controparte in udienza. Ogni giorno escono nuove sentenze che cambiano il diritto, nuove leggi e interpretazioni che impongono a tutti gli avvocati di “ricominciare da capo” sui libri, ripartendo dall’inizio. Proprio come all’università.


note

[1]  Art. 4-bis della L. 31.12.2012 n. 247 di riforma dell’ordinamento forense, così come introdotto dall’art. 1 co. 141 lett. b) della L. 4.8.2017 n. 124 (che ha, al contempo, ai fini di un coordinamento normativo, abrogato l’art. 5 della L. 247/2012, che prevedeva una delega al Governo “per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria”, fino ad oggi comunque mai attuata).

Autore immagine: 123rf com


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1 Commento

  1. la conciliazione non è obligatoria, è obligatorio il passaggio, il pizzo, si risponde di no, e si va davanti al giudice.

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