Per non pagare il canone Rai, autocertificazioni entro il 30 aprile


Per chi non possiede una televisione, la comunicazione va spedita all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 aprile.
L’unico modo per non pagare il Canone Rai resta quello dell’autocertificazione di non possesso della televisione, che andrà inviata entro e non oltre il 30 aprile. Diversamente, almeno per l’anno in corso, il contribuente subirà l’addebito sulla bolletta della luce. Non solo: la comunicazione andrà ripetuta ogni anno, avendo valore solo per 365 giorni, sempre che, ovviamente, nel frattempo il dichiarante non abbia acquistato un apparecchio televisivo.
Il chiarimento è stato fornito dalla stessa Agenzia delle Entrate mentre, in questi giorni, dovrebbe uscire il tanto atteso decreto che attuerà le nuove regole sul canone Rai introdotte dalla legge di Stabilità 2016 [1]. In buona sostanza, essendo stato ormai abolita la possibilità di disdire l’abbonamento tv tramite la pratica del suggellamento, gli unici contribuenti che non pagheranno (salve ovviamente i beneficiari dell’esenzione perché over 75 anni e con un reddito inferiore a 6.713,98 euro) saranno coloro che non posseggono un televisore, a patto però che lo comunichino all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile. Il modello della dichiarazione di “non detenzione” dell’apparecchio si può scaricare e compilare secondo le istruzioni che abbiamo dato in “Come inviare l’autocertificazione di non possesso della Tv”
Leggi anche: “Canone Rai: come evitare di pagare l’imposta sulla TV”
La legge, come noto, stabilisce un’automatica presunzione di detenzione della tv per chi ha intestato, all’interno dell’immobile principale, ove cioè è residente, un contratto della luce. La presunzione fa scattare l’addebito automatico del canone Rai sulla bolletta della luce e il pagamento copre anche tutti gli altri immobili posseduti dal soggetto nonché tutti gli altri componenti lo stesso nucleo familiare. L’unico modo per superare la presunzione legale è quella di dichiarare la non detenzione della tv. Ma qui si pone un ulteriore inghippo: chi non presenterà l’autocertificazione non potrà, in una seconda sede, sollevare tale eccezione. Insomma, stando al tenore letterale della legge, se il contribuente riceverà, dopo qualche anno, un accertamento per il mancato pagamento del Canone, non potrà dimostrare la mancata detenzione della televisione, non avendolo comunicato all’Agenzia per tempo. Pertanto gli sarà precluso ogni diritto di difesa sia in via amministrativa che davanti al giudice. Una situazione inaccettabile e, per certi versi, incostituzionale, come abbiamo detto in “Canone Rai: impossibile opporsi alla sanzione”.
note
[1] Dl n. 208/72015.
Autore immagine: 123rf com
Per quanto riguarda l’indirizzo a cui mandare l’autocertificazione di non possesso di televisore, è stato diffuso dalla RAI un altro indirizzo : Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale 1
Sportello SAT
Corso Bolzano 30
10121 Torino
In novembre mandai l’autocertificazione all’indirizzo da Voi pubblicato, posso stare tranquilla o devo rifare un’altra raccomandata?
Ma perchè tutta questa fretta….attendiamo che l’Agenzia delle Entrate faccia luce su questa benedetta autodichiarazione con le modalita e il modello ufficiale
Giobbe
E per le attività commerciali come funziona???
scusate—–con questa dichiarazione—-chi controlla al domicilio ?———–quindi—chi la paga da anni sara’ criminalizzato—-altri come gli scovi ?—meditate