Percentuale ai dirigenti delle Entrate sull’accertamento: com’è calcolata?


Vorrei dei chiarimenti al riguardo alla percentuale che spetta ai dirigenti dell’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti fiscale, in modo particolare chiedo in base a quale normativa specifica compete tali premi e se, come sostiene l’Agenzia delle Entrate, tali premi competono solo sull’importo “pagato” dal contribuente in forma definitiva.
La materia sulla percentuale ai dirigenti dell’Agenzia Entrate per gli accertamenti di cui si discute è effettivamente molto complessa da approfondire e di difficile lettura, in quanto sono innumerevoli le norme relative alla fattispecie considerata. Basti pensare alle variazioni apportate ad ogni nuova contrattazione collettiva nazionale del settore dipendenti pubblici ed alle Leggi Finanziarie, o di Stabilità come oggi rinominate, che si sono succedute nel tempo, variando le norme e le percentuali degli incentivi da assegnare al personale direttivo, dirigenziale e non dirigenziale della P.A.
Tuttavia, semplificando il più possibile, la sostanza dovrebbe essere la seguente.
L’Amministrazione Finanziaria stanzia annualmente, a favore dei propri dipendenti, somme che derivano da diverse e numerose fonti. Questi stanziamenti, dal 2004 in avanti entravano a far parte di un fondo denominato Fondo Unico di Amministrazione – FUA, in oggi confluito in un altro fondo denominato Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività – FPSRUP.
Questo ultimo fondo – FPSRUP – viene utilizzato per incentivare le risorse umane. Le risorse che servono per alimentarlo derivano da numerose fonti, interne ed esterne all’amministrazione finanziaria, ma quella che interessa per la risposta al quesito è determinata sulla base della L. 24.12.2003 n. 350 (Legge Finanziaria 2004) che, all’art. 3 co. 165 lett. a), prevede quanto segue:
“Art. 3 co. 165. All’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l’attività di controllo e di monitoraggio dell’andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dall’anno 2004, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell’Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema»;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le somme derivanti dall’applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell’Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all’apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1».
Pertanto la risposta ai suoi quesiti è la seguente.
Per quanto riguarda il primo quesito implicito, cioè quale sia la norma specifica che prevede incentivi per i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate basati sugli accertamenti, la risposte è stata sopra evidenziata, cioè l’art. 3 co. 165 lett. a) che modifica il contenuto dell’art. 12 c. 1 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140.
Per quanto riguarda il suo secondo quesito, anch’esso implicito, cioè se i premi competano solo sugli importi pagati dai contribuenti in via definitiva, la risposta è sempre contenuta nella norma di cui sopra, ovvero il premio incentivante è calcolato sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale.
Infine, a titolo meramente conoscitivo, resta l’incertezza sulla percentuale che annualmente il MEF stabilisce per l’assegnazione del riscosso in via definitiva da utilizzare come risorsa per l’incentivazione del personale.
Alcune fonti parlano di percentuali molto basse, comunque sotto l’1% annuo. Invece in termini assoluti, l’importo stanziato a detto titolo, al momento della prima costituzione del fondo, come risulta dalla “Relazione tecnico finanziaria sulla ipotesi di accordo di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2011, è il seguente:
1.1.3 ‐ Le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 3, comma 165, legge 24 dicembre 2003, n. 350, aventi carattere di certezza e stabilità, come certificato dal Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in occasione dell’accertamento della compatibilità economica finanziaria dell’accordo del 28 luglio 2005 relativo alla costituzione del fondo 2005, sono quantificate nell’atto di costituzione del Fondo, punto 1.1, sub c), in: € 33.817.856 al lordo degli oneri riflessi; € 25.484.443 al netto degli oneri riflessi.”