Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Licenziamento per chi usa i congedi parentali per scopi diversi

31 Marzo 2016
Licenziamento per chi usa i congedi parentali per scopi diversi

Illegittimo l’utilizzo dei congedi per scopi diversi da quelli propri dell’istituto.

È legittimo licenziare il dipendente che si assenta dall’azienda, fruendo di congedi parentali, quando poi viene scoperto svolgere, durante tali giorni, attività di carattere personale del tutto indipendente dalle ragioni addotte all’azienda. L’utilizzo improprio dei congedi parentali per finalità diverse da quelle tipiche dell’istituto è causa di espulsione dal posto di lavoro. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di due giorni fa [1].

Secondo la Corte, la condotta di chi abusa dei congedi parentali per scopi personali si concretizza in una violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

La vicenda

Un lavoratore si era ripetutamente assentato dal lavoro per brevi periodi, talvolta immediatamente prima dei giorni festivi, per partecipare a delle battute di caccia; l’uomo, al fine di prolungare la propria assenza, aveva inviato al datore di lavoro dei certificati medici oppure aveva utilizzato dei giorni di congedo parentale.

Il licenziamento

È orientamento consolidato della giurisprudenza quello di ritenere il licenziamento come “estrema spiaggia” e, quindi, solo in caso di violazioni talmente gravi da rendere non più proseguibile il rapporto di lavoro. Il che, in caso di licenziamento disciplinare coincide di norma con condotte del lavoratore che violino il dovere di buona fede e correttezza. Sembrerebbe quindi di intuire – anche dalla lettura della sentenza in commento – che il singolo episodio, se non estremamente grave, non possa portare all’espulsione del dipendente. Difatti, nel caso di specie, il lavoratore si era “più volte” assentato sfruttando i congedi parentali.

In ogni caso, il ragionamento effettuato dalla Cassazione può essere trasposto per qualsiasi tipo di congedo ed anche per eventuali assenze dovute a malattia.


note

[1] Cass. sent. n. 6054/16.

Autore immagine: 123rf com


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube