Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Data certa: il timbro va apposto su un unico foglio

5 Aprile 2016
Data certa: il timbro va apposto su un unico foglio

Il timbro del pubblico ufficiale deve essere per forza apposto sulla scrittura privata che deve costituire un unico corpo con il foglio “datacertato”.

 

A pochi giorni dalla notizia della cessazione del famoso servizio Data Certa di Poste Italiane e mentre si rincorrono, su internet, i suggerimenti alle soluzioni alternative per poter dare alle scritture private una “evidenza temporale” incontestabile dai terzi, tramite timbratura del pubblico ufficiale o altro sistema avente fede pubblica, ecco che, sul punto interviene una ordinanza della Cassazione [1] a chiarire alcuni aspetti per chi, ancora, vuol servirsi della tradizionale carta. Ma facciamo un passo indietro.

 

 

La scrittura privata e la contestazione della data

Tutte le scritture private non autenticate dal notaio possono presentare un problema: anche se la data viene apposta dalle parti al termine del documento (così come normalmente si è soliti fare), essa può essere facilmente contestata dai terzi, posta la facile alterazione di tale elemento. Chiunque, infatti, è in grado di retrodatare una scrittura volendo perseguire intenti fraudolenti (per esempio, l’alienazione di un bene mobile per sottrarlo al pignoramento dei creditori; un prestito di denaro da parte di un parente per contestare un accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate). Solo l’attestazione di un pubblico ufficiale può garantire che la data riportata sulla scrittura è certa e, quindi, non falsa. In buona sostanza, il timbro di un notaio, di un postino, di un dipendente della pubblica amministrazione (per esempio un funzionario del Comune o dell’Agenzia delle Entrate nel momento in cui si paga l’imposta di registro) garantisce che il documento è stato certamente creato non dopo detta data.

La data certa

Sino ad oggi chiunque ha voluto munire una propria scrittura di data certa, per non pagare costi notarili o l’imposta di registro, si è recato all’ufficio postale e ha provveduto a spedire il plico a sé stesso, previa affrancatura. In questo modo il timbro apposto dal postino è servito per confermare la data del documento, dandole quindi il carattere di data certa. Preso atto di ciò Poste Italiane ha istituito un apposito servizio (denominato appunto “data certa”) che, tuttavia, qualche giorno fa, è stato ufficialmente dismesso.

Restano le soluzioni alternative come il ricorso all’invio di una PEC (posta elettronica certificata) o, per chi è fedele alla carta tradizionale, rimane ovviamente la possibilità di spedire il documento a sé stesso. In questo caso, dopo aver acquistato il francobollo, il documento viene spedito come una normale raccomandata.

Qui però interviene la puntualizzazione di ieri della Cassazione: perché il timbro del pubblico ufficiale possa avere l’effetto certificatore della data è necessario che esso sia apposto sul documento stesso da “datacertare”: in buona sostanza esso deve formare un “corpo unico”. Il che significa, in buona sostanza, piegare la scrittura su sé stessa e fare in modo che il timbro vada a finire su uno degli stessi fogli. Abbiamo spiegato come si fa in questo articolo: “Come spedire una raccomandata senza busta”. Non avrebbe valore il timbro apposto su un foglio diverso come, ad esempio, nel caso in cui il documento venga imbustato in un normale busta da lettera.

La Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto per cui, in materia di data certa, nel caso in cui la scrittura privata non autenticata costituisca un unico corpo con il foglio su cui è stato apposta la timbratura, la data realizzata dal timbro medesimo rappresenta la data certa della scrittura ai fini della opponibilità di fronte ai terzi.

Ciò in quanto, ha aggiunto il Collegio, la timbratura realizzata presso un pubblico ufficio è equivalente ad un’attestazione autentica del fatto che il documento è stato inviato il giorno stesso in cui è stata posta in essere.


note

[1] Cass. ord. n. 6512/2016 del 4.04.2016.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 febbraio – 4 aprile 2016, n. 6512

Presidente Ragonesi – Relatore Genovese

Fatto e diritto

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 luglio 2015, la seguente proposta dì definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

«Con decreto in data 24 settembre 2014, il Tribunale di Monza ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dal Banco Popolare soc. coop. con il quale detto creditore era stato escluso dal passivo fallimentare senza il riconoscimento del credito richiesto in base al saldo del conto corrente bancario n. 168152 (Filiale di Paderno Dugnano). Avverso il detto decreto il Banco Popolare ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 novembre 2014, sulla base di quattro motivi, con cui denuncia la violazione e falsa applicazione: a) dell’art. 2704 c.c. (primo mezzo); dell’art. 117 D. Lgs. n. 385 del 1993 (secondo mezzo); dell’art. 99 LF (terzo e quarto mezzo), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Il Fall. ML Arredamenti di M. L & C. snc non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente fondato,per quanto di ragione, giacché:

A)con riferimento alla prima ratio decidendi, con la quale era stata sollevata d’ufficio e accolta l’eccezione di difetto di data certa relativa alla documentazione versata dalla Banca,deve affermarsi il principio di diritto secondo cui:

In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. (Sez. 1, Sentenza n. 10749 del 2015).

Infatti, la Banca ricorrente ha indicato nel doc. 11, allegato al ricorso ex art. 98 LF, un atto sulla cui ultima pagina è riportato il timbro dell’Ufficio postale di Paderno bugnano, recante la data dell’U gennaio 2011, come tale munito di data certa, anteriore alla dichiarazione di fallimento della debitrice. E, sulla base di tale atto, per l’esplicito riferimento – ivi contenuto – al conto corrente n. 00168152, è deducibile la (conseguente) inferenza sull’esistenza del conto menzionato, intrattenuto dalla società debitrice, al momento della spedizione del documento avente data certa. Tutte informazioni probatorie «acquisite e non valutate, che mettono in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito» e che comportano la cassazione con rinvio della decisione per la rivalutazione di tali dati.

A tal proposito, infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10873 del 1999) secondo cui «In tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un unico corpo con il foglio sul quale è stato impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi come data certa della scrittura, ai fini della computabilità di fronte ai terzi, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita.»;

B)con riferimento alla seconda ratio decidendi, con la quale è stata ritenuta comunque infondata la domanda di riconoscimento del credito per continuità­trasmigrazione tra i dati relativi ad altro conto corrente rispetto a quelli contenuti nel. sopra menzionato rapporto, quello oggetto del travisamento della prova da parte del giudice del merito, la questione – in disparte il problema della forma del contratto di conto corrente come condizione di sua validità, posto nel II mezzo di cassazione – deve considerarsi. assorbita dalla necessità del riesame della certezza di data relativa ai documenti attestanti l’anteriorità al fallimento del sopra menzionato (e puntualmente indicato) rapporto di conto corrente bancario;

  1. C) Lo stesso dicasi per le doglianze (contenute nel terzo e quarto motivo di cassazione) relative ai mezzi istruttori negati dal giudice di merito (il terzo, perché espressamente subordinato al rigetto del secondo; il quarto, anche perché privo dell’indicazione della parte del provvedimento impugnato espressamente reiettivo di quelle produzioni documentali).

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.».

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse critiche od osservazioni scritte;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata, in ragione dei principi di diritto sopra enunciati, con rinvio della causa al Tribunale a quo, che – in diversa composizione – deciderà anche delle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Monza, in diversa composizione.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

1 Commento

  1. Mi sorge un dubbio sulle scritture private con raccomandata senza busta per data certa, qualcuno potrebbe inviarsi un foglio in bianco e poi compilarlo e firmarlo in un secondo momento o quando effettivamente necessario. Non era meglio prima che le poste apponevano il timbro su qualcosa che visivamente era scritto e firmato?

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube