Abuso edilizio: la prescrizione del reato


Mentre i reati edilizi sono soggetti a termini di prescrizione, la sanzione amministrativa della demolizione può essere sempre esercitata, anche a distanza di molto tempo dall’abuso.
L’abuso edilizio è un reato molto comune, dal quale tuttavia ci si salva spesso grazie alla prescrizione. Prima però di entrare nello specifico del tema, è opportuno cercare di fornire una definizione di illecito o abuso edilizio.
Con una certa approssimazione possiamo definire abuso edilizio quell’attività di realizzazione dell’opera edile senza il rispetto delle specifiche normative di settore.
La materia è particolarmente vasta e complessa, caratterizzata dalla presenza di più livelli di legislazione, sia statale [1] che regionale e da un sistema sanzionatorio misto, sia di natura penale che amministrativa.
In linea generale, possiamo dire che sono da intendersi abusi edilizi quegli interventi di realizzazione di manufatti edilizi iniziati e/o continuati in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative o realizzate in modo difforme da quanto autorizzato (si è, ad esempio, autorizzati alla costruzione di un terrazzo di 100 metri quadrati e se ne realizza uno di 150 metri quadrati).
Indice
La prescrizione del reato
Gli illeciti in materia edilizia sono tutti contravvenzioni [2].
Sui criteri di calcolo della prescrizione dei reati rinviamo all’articolo “La prescrizione dei reati nel codice penale” atteso che le regole sono esattamente le stesse.
Ai nostri fini è sufficiente specificare che i reati edilizi si prescrivono in quattro o cinque anni a seconda del fatto che sia iniziata o meno, in questo lasso di tempo, l’azione penale. In pratica il reato si prescrive:
– in 4 anni nell’ipotesi in cui in tutto questo tempo nessuno si sia accorto dell’abuso ed il tempo sia decorso senza l’avvio di azioni penali;
– quando l’azione penale ha avuto avvio, invece, il termine è di 5 anni poiché intervengono le cosiddette cause di sospensione e/o interruzione del corso della prescrizione [4].
Da quando inizia a decorrere il termine di prescrizione?
La questione più rilevante è l’individuazione del momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. In altri termini, da quale momento cominciano a decorrere i 4 o 5 anni necessari per la prescrizione del reato?
In sintesi possiamo dire che la prescrizione inizia a decorrere da:
1) ultimazione dell’opera: con tale concetto si intende il completamento di tutte le lavorazioni, comprese le rifiniture interne (non deve essere in pratica più necessario il compimento di ulteriori azioni).
2) emissione della sentenza di primo grado e/o dall’esecuzione del provvedimento che interrompe l’attività (es. sequestro) sempreché, in questo caso, l’attività edificatoria sia effettivamente interrotta;
3) per ipotesi di desistenza volontaria. A tal fine non è sufficiente la sospensione dei lavori essendo necessario poter determinare sulla base di elementi concreti quali, ad esempio, la risalenza nel tempo dell’ultimo atto edificatorio, la volontà di interrompere la costruzione in modo definitivo.
Chi può commettere il reato?
I reati edilizi sono illeciti cosiddetti a forma libera. Questo significa che qualunque persona apporti un apprezzabile contributo alla realizzazione del manufatto abusivo è potenzialmente perseguibile per l’abuso.
Potranno, pertanto, essere perseguiti non solo il proprietario, il direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire o l’impresa edile che sta realizzando (o ha realizzato) l’abuso, ma anche gli operai impegnati nella costruzione, sulla base della considerazione che, in mancanza, l’opera non poteva essere realizzata.
Le sanzioni amministrative: la demolizione
Se, tutto sommato, una accorta strategia difensiva può riuscire nel risultato di conseguire la prescrizione del reato, sfruttando adeguatamente i cosiddetti tre gradi di giudizio (primo grado, appello e cassazione) sicché l’imputato può giovarsi di una sentenza di “non doversi procedere” per estinzione del reato dovuto alla prescrizione, discorso diverso deve essere fatto relativamente alle sanzioni amministrative.
Per le sanzioni amministrative, infatti, la legge non prevede alcun termine di prescrizione e/o di decadenza. Sicchè, in linea generale, l’azione amministrativa è imprescrittibile.
In altri termini, nel caso in cui sia accertato un abuso edilizio, mentre l’imputato potrà giovarsi della prescrizione del reato e quindi uscire indenne dal processo penale, l’amministrazione pubblica potrà, ed anzi dovrà, comunque procedere, anche a distanza di molti anni, alla irrogazione delle sanzioni amministrative che, nei casi più gravi, possono comportare anche l’abbattimento del manufatto abusivo ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del proprietario committente i lavori.
note
[1] Dec.Pres.Rep. 380 del 2001, e succ.mod. e integ.
[2] I reati si distinguono sotto questo profilo in delitti e contravvenzioni: sono delitti quelli puniti con la reclusione e la multa, contravvenzioni quelli puniti con l’arresto e l’ammenda.
[3] Artt. 159 e 160 cod.pen.