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Associazioni sportive: i contratti a progetto sono consentiti

16 Aprile 2016 | Autore:
Associazioni sportive: i contratti a progetto sono consentiti

Sebbene i contratti di lavoro a progetto siano stati recentemente aboliti, tuttavia essi rimangono lo strumento principale con cui vengono regolati i rapporti di lavoro di natura sportiva con le Associazioni sportive, le Società sportive dilettantistiche e quelle rese in favore del  CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.

Come tutti sanno, da pochi mesi è stato sancito “il superamento del contratto di lavoro a progetto” (il ben noto Co.Co.Pro.) [1], mediante l’abrogazione dei relativi articoli nel decreto attuativo della cosiddetta “Legge Biagi[2]. In generale tutti i contratti di lavoro si presumono subordinati.

Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato ha trovato applicazione ed è subentrata anche in tutti quei i rapporti di collaborazione che erano precedentemente regolati dai contratti a progetto. La legge ha escluso, però, tutta un serie di rapporti di lavoro quali, tra l’altro: le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni [3].

La cosa ha pertanto coinvolto tutti quei rapporti di natura sportiva utilizzati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, per le discipline associate, e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI.

Il CONI ha anche proposto un’istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, proprio in ordine all’ambito di applicazione della legge [3] concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione.

La Direzione Generale ha, anche per propria parte, confermato che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina del superamento dei contratti di lavoro a progetto [4] “le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. … .”.

Per andare più in dettaglio, appare necessario fare riferimento alle disposizioni dettate dal Testo unico delle Imposte dei Redditi [5]. Infatti, la legge [6], ai fini della qualificazione dei “redditi diversi”, si riferisce alle “indennità di trasferta, ai rimborsi forfettari di spesa, ai premi e ai compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

La legge, dunque, con l’obiettivo di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche ha utilizzato la locuzione “qualunque organismo comunque denominato” con un’accezione ampia in modo da ricomprendervi il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di promozione sportiva nonché qualsiasi altro sodalizio sportivo non professionale da essi riconosciuto, proprio in considerazione della valenza delle funzioni sociali dagli stessi svolte connesse al benessere psicofisico della persona e a finalità di carattere educativo e formativo [7].

Ciò risulta ulteriormente certificato in forza di quella norma [8] che ha annoverato le Federazioni Sportive Nazionali, le discipline associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI tra i soggetti beneficiari dello specifico regime agevolato ivi previsto.

Quindi, anche secondo il Ministero del Lavoro e delle Attività Produttive, esulano dall’applicazione della presunzione di subordinazione tutte le collaborazioni sportive in favore di tali Enti ed Associazioni con l’effetto che i contratti di lavoro a progetto sono tuttora validi e continuano ad essere utilizzabili in tutte queste ipotesi.


note

[1] Art. 52, D.Lgs. n. 81/2015.

[2] Artt. da 61 a 69 del D.Lgs. n. 276/2003.

[3] Art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015.

[4] D.Lgs. n. 81/2015.

[5] D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

[6] Art. 67, lett. m) del citato D.P.R., come modificato dall’art. 90, comma 3, L. n. 289/2002.

[7] cfr. Corte d’Appello Firenze sent. n. 683/2014.

[8] Art. 35, comma 6, L. n. 14/2009.


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