Pensione in totalizzazione: si devono sommare tutti i contributi?


Pensione di vecchiaia e anticipata in regime di totalizzazione: si possono escludere i contributi di gestioni diverse?
Vorrei escludere dalla totalizzazione i contributi versati in una gestione in cui otterrei una pensione autonoma: posso farlo?
La totalizzazione è un istituto che dà la possibilità di ottenere un’unica pensione sommando i contributi versati in gestioni diverse.
La facoltà di totalizzazione è molto utilizzata, in quanto sono sempre di meno i lavoratori che possiedono una carriera continuativa in un’unica gestione. Sono numerosi, ad esempio, i soggetti che possiedono sia contribuzione da lavoro dipendente che contributi versati nella Gestione Separata, come cococo o partite Iva: poiché la facoltà di ricongiunzione dei contributi della Gestione Separata non è concessa, si opta allora per la totalizzazione di tali versamenti.
La totalizzazione ha il vantaggio di essere gratuita, ma ha lo svantaggio di comportare il calcolo contributivo dell’assegno (che è maggiormente penalizzante, basandosi sulla contribuzione versata e non sugli ultimi stipendi o redditi percepiti): ci si chiede, allora, se è possibile escludere dalla sommatoria alcuni periodi che darebbero diritto ad un’autonoma pensione calcolata col reddito misto.
Indice
Totalizzazione: i requisiti
Per ottenere la pensione con la totalizzazione, i requisiti sono i seguenti:
– pensione di vecchiaia: 65 anni e 7 mesi di età, 20 anni di contributi, attesa di una finestra di 18 mesi;
– pensione di anzianità: 40 anni 7 mesi di contributi, attesa di una finestra di 21 mesi.
Non esiste più il requisito che prevedeva un minimo di 3 anni per poter computare gli spezzoni di contributi.
Totalizzazione parziale: è possibile?
Va subito detto che l’Inps non consente la “totalizzazione parziale” dei contributi, nemmeno se si ha diritto ad un’autonoma pensione nella gestione esclusa.
Non è nemmeno possibile chiedere la totalizzazione se già si è titolari di un’autonoma pensione in una gestione, anche se si vogliono sommare dei periodi contributivi maturati in casse diverse da quella in cui sia stata già liquidata una prestazione a favore del pensionato.
Si può invece chiedere la totalizzazione anche se in una gestione si ha diritto ad un autonomo trattamento, oppure se il trattamento già in liquidazione è una pensione ai superstiti o una prestazione estera. Queste regole pongono il lavoratore davanti a un dilemma: totalizzare tutti i periodi e perdere la quota retributiva di calcolo, oppure ottenere un’autonoma pensione lasciando scoperti i periodi che si sarebbero potuti sommare?
Totalizzazione: calcolo retributivo per la pensione autonoma
Fortunatamente, se in una delle gestioni totalizzate si matura il diritto ad un autonomo trattamento di vecchiaia, il calcolo di quella quota non è contributivo, ma segue il sistema di computo proprio della gestione. Così, il trattamento sarà calcolato:
– col sistema retributivo sino al 2011, poi contributivo, se l’assicurato possiede oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
– col sistema retributivo sino al 1995, poi contributivo, se l’assicurato possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
– col sistema interamente contributivo solo se l’interessato non possiede contribuzione versata prima del 1996.
Bisogna però precisare che le parti calcolate col sistema retributivo in totalizzazione non prevedono la rivalutazione delle retribuzioni.
Pensione supplementare
Un modo (per non perdere gli anni versati presso casse diverse) alternativo alla totalizzazione, quando si possiede un autonomo diritto alla pensione, è chiedere l’ordinaria liquidazione di tale prestazione assieme alla liquidazione della pensione supplementare per gli anni rimasti “fuori”. Per richiedere la pensione supplementare è necessario il compimento dell’età prevista per il trattamento di vecchiaia.
Totalizzazione retributiva
Per evitare la penalizzazione causata dal sistema di calcolo contributivo è possibile anche l’utilizzo della totalizzazione retributiva: i periodi di contribuzione, in questo caso, sono quantificati con le regole proprie del fondo in cui sono versati. La totalizzazione retributiva non può, tuttavia, essere utilizzata se in una cassa esiste il diritto ad autonoma pensione. Inoltre, la totalizzazione retributiva non è consentita per la contribuzione versata nelle casse professionali e nella Gestione separata Inps.