Esenzione IMU terreni agricoli anche per i familiari coadiuvanti


I comproprietari dei terreni agricoli non devono pagare l’IMU se sono familiari coadiuvanti del coltivatore titolare dell’impresa agricola.
L’esenzione IMU prevista a favore dei terreni agricoli di coltivatori diretti (CD) e di imprenditori agricoli professionali (IAP), si estende ai familiari coadiuvanti che siano allo stesso tempo proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola di cui è titolare un componente del nucleo familiare. È quanto chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in una recente nota [1].
Si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto, a partire da gennaio 2016, l’esenzione IMU per i terreni agricoli:
– situati nei Comuni presenti indicati in un’apposita circolare del Ministero delle finanze [2]; se il comune indicato nella circolare risulta parzialmente delimitato (PD) l’esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione;
– posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
– situati nei Comuni delle isole minori;
– a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Secondo la nota ministeriale, il beneficio dell’esenzione si estende ai familiari coadiuvanti dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli che siano allo stesso tempo anche proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola. Ai fini dell’esenzione devono essere infatti soddisfatti due requisiti:
– requisito oggettivo: possesso e conduzione del terreno agricolo;
– requisito soggettivo: coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
I familiari coadiuvanti soddisfano il primo requisito in quanto risultano proprietari/comproprietari del terreno coltivato dall’impresa agricola di cui è titolare un componente del nucleo familiare. È rispettato anche il secondo requisito se il coadiuvante del titolare dell’impresa agricola risulta iscritto, come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo azienda, negli appositi elenchi previdenziali.
note
[1] MEF, nota n. 20535 del 23.5.16.
[2] Ministero delle Finanze, circolare n. 9/1993.