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Se il lavoratore comunica l’assenza in ritardo

26 Maggio 2016 | Autore:
Se il lavoratore comunica l’assenza in ritardo

Ritardo di oltre un’ora rispetto all’orario di ingresso nella comunicazione del lavoratore all’azienda: giustificata la sanzione disciplinare.

Che succede se il lavoratore comunica l’assenza dal lavoro dopo che è già scoccato l’orario di entrata? Si tratta di certo di un illecito disciplinare, dice la Cassazione con una recente sentenza [1], tuttavia non particolarmente grave quando la comunicazione avviene, comunque, in tempi relativamente brevi: ad esempio, se il dipendente fa sapere, nell’arco dello stesso giorno, la propria indisponibilità al lavoro rischia, tutt’al più, la sanzione del rimprovero scritto (nel caso di specie, il lavoratore aveva comunicato la sua assenza dopo poco più di un’ora dall’orario di entrata).

Tale sanzione è stata ritenuta, dalla Suprema Corte, congrua rispetto all’illecito; difatti la legge stabilisce che, per il legittimo esercizio del potere disciplinare, è sempre necessario che vi sia proporzionalità tra infrazione commessa e contestata al lavoratore e sanzione irrogata dal datore di lavoro.

In generale l’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere comunicata tempestivamente all’azienda e, comunque, prima del termine dell’inizio della prestazione lavorativa (ossia l’orario di entrata in ufficio). Se così non dovesse essere, ai fini della gravità del comportamento bisognerà valutare il tempo che il dipendente ha impiegato a sanare la dimenticanza: si passa da un ritardo di un’ora (nel migliore dei casi) all’omissione della comunicazione (nei casi più gravi, il che potrebbe costare anche il licenziamento se l’azienda ne ha subito un danno particolarmente grave).

Il controllo dell’azienda sull’orario di lavoro

Il datore di lavoro può controllare il rispetto dell’orario di lavoro tramite sistemi di rilevazione delle presenze come il badge. Il dipendente che ritardi anche pochi minuti rispetto all’orario di ingresso deve comunicarlo tempestivamente al datore, per cui può essere licenziato qualora il dipendente si faccia timbrare il cartellino dal collega per rispettare i tempi di entrata sul lavoro. Secondo infatti una sentenza di ieri della Cassazione [2], tale comportamento – anche se isolato e posto in essere una sola volta – è caratterizzato, in sé e per sé, da particolare gravità, a prescindere dalla ripercussioni sull’azienda; il che giustifica il recesso immediato e senza preavviso dal rapporto di lavoro.

La comunicazione della malattia

Non molto diverso dal semplice ritardo è il caso di malattia che renda del tutto impossibile l’entrata sul lavoro. In tal caso, Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o domicilio abituale, per rendere possibili i successivi controlli medici.

L’obbligo della comunicazione è distinto, e in genere preventivo, rispetto all’invio della certificazione da parte del medico. La comunicazione serve, infatti, a giustificare l’assenza dal lavoro; la certificazione è invece finalizzata a dimostrare l’esistenza della causa giustificativa.

Il procedimento disciplinare in caso di ritardo

Nel caso in cui il lavoratore non osservi tali regole (anche, quindi, nel caso di ritardo comunicato non tempestivamente), il datore di lavoro deve avviare il procedimento di contestazione dell’illecito disciplinare che così si struttura:

  • comunicazione per iscritto al lavoratore della contestazione relativa al comportamento illegittimo: tale comunicazione deve avvenire tempestivamente rispetto ai fatti, in modo da dare al dipendente la possibilità di difendersi. La contestazione deve contenere la manifestazione non equivoca dell’intenzione del datore di lavoro di considerare le circostanze addebitate come illecito disciplinare;
  • entro 5 giorni dalla contestazione, il lavoratore può produrre le proprie difese e controdeduzioni in forma scritta o orale. La sanzione disciplinare irrogata senza l’audizione orale eventualmente richiesta dal lavoratore è illegittima per violazione di norme imperative di legge;
  • esperita validamente la procedura disciplinare, il datore di lavoro può intimare il provvedimento sanzionatorio.

note

[1] Cass. sent. n. 10833/2016.

[2] Cass. sent. n. 10842/2016.


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