Far arrivare puzza di plastica bruciata al vicino è reato


Scatta il reato di “getto di cose pericolose” per chi brucia la plastica anche una sola volta infastidendo i vicini con il cattivo odore.
Chi, anche una sola volta, dà fuoco a della plastica e fa arrivare la puzza di bruciato al vicino di casa risponde del reato di “getto di cose pericolose”. A dirlo è la Cassazione con una sentenza [1] che, nell’interpretare alla lettera la norma del codice penale [2], stabilisce però un principio estremamente rigoroso nei rapporti tra confinanti.
Indice
Chi brucia plastica molesta il vicino
Partiamo dall’aspetto civilistico della vicenda, tutt’altro che isolata. Il codice civile [3] vieta le cosiddette immissioni di fumi, rumori, calori, odori ed esalazioni di ogni genere quando queste sono superiori alla normale tollerabilità: un concetto quest’ultimo volutamente generico affinché possa essere interpretato, caso per caso, dal singolo giudice, alla luce di una serie di variabili come la distanza degli immobili, la zona in cui essi sono inseriti, l’intensità e l’idoneità delle immissioni a ripercuotersi sfavorevolmente sui soggetti che le ricevono, ecc.
La violazione di tale norma comporta solo l’obbligo del risarcimento del danno. Nel caso poi di rumori, il giudice potrebbe anche imporre l’obbligo di insonorizzazione dei locali.
Tale norma si applica anche negli edifici in condominio: si pensi al caso di un proprietario che accenda il barbecue sul proprio terrazzo, così sporcando di cenere il balcone del vicino o facendogli arrivare l’odore di carne dentro casa.
La prova del superamento della normale tollerabilità non deve per forza essere affidata a un perito che effettui le indagini sui luoghi: il giudice può anche basarsi sulle testimonianze dei vicini che confermino i fatti denunciati da chi avvia la causa.
Il reato di getto di cose pericolose
Non c’è solo il risarcimento del danno per chi molesta il vicino. Rischia infatti anche una condanna penale colui che brucia la plastica anche una sola volta, facendo arrivare il cattivo odore nell’appartamento o nella proprietà del vicino e così arrecandogli fastidio.
Nella sentenza in commento, la Corte si sofferma non tanto sulla gravità della condotta, ma sul numero di episodi sufficiente a far scattare il reato. Secondo i giudici, anche un solo episodio di emissione molesta di gas, vapori, fumo è sufficiente a legittimare una querela per il reato di getto di cose pericolose.
Non è infine necessario che il vento trascini sulla proprietà vicina la cenere e i corpuscoli di plastica bruciata: basta la semplice puzza. L’emissione, in ogni caso, deve essere “molesta”, ossia generare disturbo. Sembra così di non poter dare alcun rilievo penale alla condotta che generi solo un leggero odore di bruciato, tale però da non infastidire concretamente nessuno: insomma la “normale tollerabilità” va valutata non solo con riferimento al risarcimento del danno, ma anche all’esistenza del reato.
note
[1] Cass. sent. n. 24817/2016 del 15.06.2016.
[2] Art. 674 cod. pen.
[3] Art. 844 cod. pen.