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Le siepi: distanza, altezza, spese

16 Giugno 2016
Le siepi: distanza, altezza, spese

A che distanza vanno piantate le siepi dal confine della proprietà ed a chi appartengono invece quelle collocate proprio sulla linea di confine tra due terreni?

A chi appartengono le siepi piantate sulla linea di confine tra due proprietà, chi deve sostenere le relative spese per la loro manutenzione, qual è l’altezza massima che, in tal caso, possono raggiungere? Se, invece, le siepi vengono piantate all’interno del giardino, a che distanza dal confine devono stare?

Sono numerose le domande che i proprietari di villette e cortili si pongono quando hanno a che fare con le siepi, un elemento certamente di decoro architettonico e di particolare pregio, tuttavia spesso causa di numerosi litigi tra proprietari limitrofi. Cerchiamo quindi, con questa breve scheda, di fornire i giusti chiarimenti.

A chi appartengono le siepi poste sul confine tra due terreni privati?

La siepe che funge da muro di confine tra due proprietà si presume (salvo prova contraria) in comune tra i titolari dei relativi immobili. Questo significa che entrambi devono concorrere, al 50%, alle spese per la loro manutenzione, potatura, irrigazione, ecc.

Se però la siepe si trova all’interno di un recinto, essa appartiene al proprietario del terreno recintato.

Nel caso in cui tra i due terreni vi sia un termine di confine e la siepe è posta in uno dei due fondi, appartiene al relativo proprietario.

Se la siepe è all’interno di un terreno, a che distanza va posta dal confine?

Nel caso invece in cui la siepe non sia posta sulla linea di confine tra due proprietà, ma all’interno di una di esse, deve essere piantata a:

  • non meno di mezzo metro dal confine, in generale;
  • non meno di un metro per le siepi di ontano, catagno e di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;
  • non meno di due metri per le siepi di robinie.

Le distanze si misurano dalla linea di confine al tronco dell’albero o al luogo della semina, ma non devono essere rispettate se sul confine esiste un muro purché le piante non siano più alte del muro stesso.

Tali regole sulle distanze non si applicano più nel caso in cui:

  • sul confine esiste già un muro divisorio – di proprietà esclusiva o in comune – a condizione che le siepi siano tenute ad altezza pari od inferiore al muro stesso;
  • se i due fondi sono separati da un fosso in comproprietà [1];
  • alle piante in vaso mobile e alle piante rampicanti.

Queste sono le regole dettate dal codice civile e che si applicano sempre che i regolamenti e gli usi locali non prevedano discipline differenti.

I proprietari dei due terreni confinanti possono però accordarsi per derogare tali norme (salvo che vi siano norme esplicitamente ostative nei regolamenti locali o nelle norme di settore). La deroga deve avere la forma scritta a pena di nullità.

Quale tutela se la siepe non rispetta la distanza minima dal confine?

Il vicino può chiedere al giudice di ordinare, al proprietario del terreno, l’estirpazione delle siepi poste a distanza non regolamentare dal confine. Un diritto che gli spetta anche se le siepi non gli arrechino alcun effettivo danno. In pratica, il giudice è tenuto esclusivamente a valutare il rispetto delle distanze e non anche a valutare l’esistenza di particolari danni.

Le leggi speciali che tutelano il paesaggio e l’ambiente non possono salvare dall’estirpazione la pianta troppo vicina al confine.


note

[1] Cass. sent. n. 19936/2007.

Cass. sent. n. 1682/2015

Ai fini della distanza dal confine, l’art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, escludendo gli alberi di alto e medio fusto, purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, al fine di impedire la crescita in altezza e consentire l’avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione di una barriera contro gli agenti esterni. Non è escluso, quindi, che anche gli alberi di alto e medio fusto possano costituire siepe, come si desume dall’art. 892, comma 2, c.c. pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma, come i cipressi. Consegue che, ove il giudice di merito abbia accertato che la collocazione di essi sia stata finalizzata a costituire una siepe che adempia alla sua naturale funzione di barriera contro gli agenti esterni, sussiste l’obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.

 

Gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, ai sensi dell’art. 892 secondo comma, cod. civ., anche se non appartengano – come i cipressi – a specie contemplate espressamente dalla norma purché siano tagliati periodicamente vicino al ceppo così da impedirne la crescita in altezza e favorirne quella in larghezza; in tal caso sussiste l’obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.

Trib. Bari, sent. n. 565/2014

Le siepi della specie “pittosforum tobira”, trattandosi di arbusti, rientrano nella previsione dell’art. 892 comma 1 n.3 cc. che impone il rispetto di una distanza di mezzo metro dai confine, quale che sia in concreto l’altezza degli arbusti; al contrario per le siepi della specie “cupressus cyparis leylandi” la distanza di 50 cm non è regolamentare, sia considerandole piante di alto fusto per le quali è prevista una distanza di tre metri dal confine ex art. 892 comma 1 n.1 cc, sia considerandole siepi vive per le quali è prevista una distanza di un metro dal confine ex art. 892 comma 2 cc.

Cass. sent. n. 19936/2007

Qualora due fondi siano separati da un fosso, non è possibile parlare di fondi tra loro confinanti, dal che deriva l’inapplicabilità dell’art. 892 c.c. in riferimento agli alberi che uno dei due proprietari abbia piantato, all’interno del proprio fondo, in relazione al confine con il fosso. Inoltre, poiché il fosso si presume, fino a prova contraria, di proprietà comune (art. 897 c.c.), il diritto di ciascuno dei comproprietari si estende – sia pure nei limiti della relativa quota – fino all’una ed all’altra riva, con la conseguenza che il rispetto delle distanze legali, in riferimento alle piantagioni esistenti nel fosso, va valutato partendo dall’argine di proprietà del vicino. Tale disciplina non consente, comunque, l’impianto indiscriminato di alberi nel fosso, trattandosi di attività sottoposta al regime dell’art. 1102 c.c. in materia di uso della cosa comune.

Cass. sent. n. 19781/2006

In caso di violazione di natura permanente (consistente, nella specie, nell’aver collocato e mantenuto una siepe di altezza tale da limitare la visibilità nelle fasce di rispetto), l’atteggiamento antidoveroso di chi viola il precetto si protrae nel tempo fino al compimento dell’azione che pone fine alla situazione antigiuridica di pericolo (nella specie, l’adeguamento alle vincolanti prescrizioni dell’ente proprietario della strada), mentre con la contestazione della violazione, anche se seguita dall’applicazione della relativa sanzione e dall’eventuale pagamento in misura ridotta, la permanenza si interrompe e nella ulteriore persistenza dell’inadempimento si realizza una nuova violazione del medesimo precetto, autonomamente sanzionabile.

Cass. sent. n. 32/2006

Appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta ad ottenere la recisione di una siepe di alloro esistente nella proprietà del vicino a ridosso del muro di confine per la parte in cui essa superi, in verticale, l’altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell’art. 892, ultimo comma, c.c., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi in orizzontale, invadenti l’altrui proprietà (regolata dall’art. 896 c.c.), rientrante nella competenza del giudice unico di tribunale.

Cass. sent. n. 2830/1999

Ai fini della distanza dal confine, l’art. 892 c.c., distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto – purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l’avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni – le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.

Cass. sent. n. 164/1981

Ai fini della distanza dal confine, l’art. 892 c.c., distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, eccetera, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, che così individuate per la loro composizione morfologica vanno tenute a mezzo metro dal confine, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto – purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l’avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni – le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine. (Nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto applicabile la distanza di un metro dal confine ad una siepe formata da alberi di alto fusto del tipo “cupressus arizonica conica”, periodicamente recisi vicino al ceppo. Il S.C. ha confermato la statuizione, enunciando il principio che precede).


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11 Commenti

  1. il mio vicino trasferitosi da poco sta costruendo lungo la mia recinzione alta 1m20 un’ altra recinzione con picchetti e rete molto più alta della mia, chiudendomi anche la veduta?
    Ho letto art. 892 del c c ma non trovo risposta esatta…
    E’ regolare?

  2. Una siepe fitta piantata a pochi cm dal confine delimitato da un muretto di 50 cm sormontato da una recinzione metallica di circa 150 cm fino a che altezza può essere lasciata crescere a norma di legge ?

  3. Buon giorno, stiamo installando un nuovo impianto di irrigazione e mi sono posto una domanda. Tra il muro della
    casa ed il giardino vi é una fascia di circa 70-90 cm di edera
    che naturalmente necessita pure di essere innaffiata. Qual
    é la distanza ottimale per mettere gli irrigatori affinché l’eventuale nebulizzazione non bagni il muro.
    Grazie a chi vorrà darmi un consiglio utile

    1. anche io vorrei sapere la distanza che deve mantenere il mio vicino che stà mettendo un impianto di irrigazione…..grazie

      1. Puoi trovare tutte le informazioni nei nostri articoli:
        -Alberi e siepi: distanza, altezza, potatura e radici https://www.laleggepertutti.it/93478_alberi-e-siepi-distanza-altezza-potatura-e-radici
        -Siepi, regole di buon vicinato https://www.laleggepertutti.it/144136_siepi-regole-di-buon-vicinato
        -Tubi di acqua e gas in condominio: quale la distanza regolamentare? https://www.laleggepertutti.it/110468_tubi-di-acqua-e-gas-in-condominio-quale-la-distanza-regolamentare
        -Distanze condominio: ultime sentenze https://www.laleggepertutti.it/280346_distanze-condominio-ultime-sentenze

  4. La mia vicina ha piantato praticamente a distanza zero dal muretto in comune piante di alloro (piante ad alto fusto) che ora superani sia il muretto che la rete di altezza di un paio di metri circa cosa posso fare grazie

    1. Buongiorno Roberto. Puoi trovare le risposte alle tue domande nei nostri articoli:
      -Le distanze per gli alberi https://www.laleggepertutti.it/273194_le-distanze-per-gli-alberi
      -Alberi ad alto fusto a tre metri dal confine https://www.laleggepertutti.it/34764_alberi-ad-alto-fusto-a-tre-metri-dal-confine
      -Quanto devono essere distanti gli alberi dal terreno del vicino? https://www.laleggepertutti.it/154831_quanto-devono-essere-distanti-gli-alberi-dal-terreno-del-vicino
      -Alberi del vicino che sporcano https://www.laleggepertutti.it/280867_alberi-del-vicino-che-sporcano

  5. Buongiorno, vorrei sapere quanto può essere alta al massimo una siepe a confine in una casa a schiera di proprietà, il vicino la lascia alta ed incolta e la taglia solo dal lato a confine quando la siepe invade la mia proprietà. nel lato del passaggio comune esterno invece taglia la siepe 2 volta l’anno e mantiene una altezza di 2 metri. La siepe è composta da piante di Gratego pertanto non di alto fusto.

    1. Buongiorno a te Federico. Puoi trovare tutte le informazioni nei nostri articoli:
      -Siepe: distanza dal confine col vicino e possibilità di taglio https://www.laleggepertutti.it/199967_siepe-distanza-dal-confine-col-vicino-e-possibilita-di-taglio
      -Come obbligare il vicino a tagliare la siepe https://www.laleggepertutti.it/180655_come-obbligare-il-vicino-a-tagliare-la-siepe
      -Alberi e siepi: distanza, altezza, potatura e radici https://www.laleggepertutti.it/93478_alberi-e-siepi-distanza-altezza-potatura-e-radici
      -Siepi, regole di buon vicinato https://www.laleggepertutti.it/144136_siepi-regole-di-buon-vicinato

  6. Buongiorno, il mio vicino ha messo a dimora purtroppo già da qualche anno, (e senza mai chiedere il mio permesso) una siepe di Lauro Ceraso a circa trenta centimetri dal muro portante della mia abitazione. Per il buon vicinato non ho mai detto nulla, se non avergli fatto notare che tale arbusto raggiunge anche i 10 M di altezza e di conseguenza anche le radici che potrebbero minare le fondamenta stesse di casa mia. Dettogli ciò mi ha promesso già due volte che le avrebbe tolte,…ma gli anni passano ed i cespugli rimangono. Come mi devo comportare? Ringrazio in anticipo per la risposta.

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