Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Vieni fuori se hai coraggio… che facciamo a botte, è minaccia

16 Giugno 2016 | Autore:
Vieni fuori se hai coraggio… che facciamo a botte, è minaccia

Scatta il reato di minaccia per l’invito a far a pugni fuori dal locale se vi è un’effettiva intimidazione e il pericolo è credibile.

Quante volte abbiamo sentito dire, in un bar o in un altro locale, “Vieni fuori se hai coraggio, così vediamo chi è il più forte”: una scena che potrebbe ricordare i film western, ma che in certi ambienti è ancora radicalizzata; insomma, è un costume purtroppo abituale quello di risolvere i contrasti con le mani, come se la ragione del più forte fosse anche quella del più giusto.

Di fatto, il semplice “invito” – per chi tale lo vuol vedere – a fare a botte è già di per sé stesso un reato, senza bisogno di scendere concretamente alle mani. Infatti, secondo la Cassazione, pronunciatasi sul punto poche ore fa [1], l’incoraggiamento ad essere seguiti fuori dal locale per scendere alle maniere forti altro non è che una minaccia e, pertanto, integra il reato. Da oggi in poi, dunque, chi si senta dire “Vieni fuori se hai coraggio…” potrà già, per questo stesso fatto, sporgere una querela ai carabinieri.

È tuttavia necessario che la minaccia sia credibile e, quindi, provenga da soggetto effettivamente in grado di procurare un danno fisico. Tale non sarebbe, ad esempio, quella avanzata da un vecchietto debole, la cui forza non potrebbe certo costituire un pericolo per un giovanotto. Così come non è credibile la minaccia avanzata da un corpo esile di un ragazzino nei confronti di un soggetto palesemente più corpulento e forte. Insomma, se proprio bisogna scendere ai pugni, la forza fisica diventa anche parametro per stabilire la gravità e l’effettività della minaccia.


note

[1] Cass. sent. n. 25080/2016 del 16.06.2016.

Autore immagine: 123rf com

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 maggio – 16 giugno 2016, n. 25080
Presidente Nappi – Relatore Pistorelli

Ritenuto in fatto

1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Belluno ha condannato alla sola pena pecuniaria B.C. per i reati di minaccia e ingiuria commessi ai danni di V.M. nel corso di una lite condominiale.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato deducendo errata applicazione della legge penale in merito alla sussistenza del reato di minaccia e violazione di legge per il difetto assoluto di motivazione sul punto, rilevando come la frase attribuitagli non contiene alcuna minaccia di un male ingiusto, mentre alcuna valutazione sulla sua effettiva idoneità intimidatoria sarebbe stata compiuta in sentenza, che non avrebbe tra l’altro tenuto conto della sua età avanzata e della reazione della persona offesa, la quale dimostra l’assoluta innocuità della condotta. Analoghi vizi denuncia il ricorrente in merito all’imputazione di ingiuria, lamentando l’ingiustificata ed illogica esclusione dell’esimente della reciprocità delle offese.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente deve rilevarsi come, successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, il delitto di ingiuria contestato all’imputato è stato abrogato ad opera del d. lgs. n. 7/2016, talchè la stessa deve essere annullata senza rinvio con riguardo al suddetto reato, rimanendo assorbito il secondo motivo di ricorso.
2. Ciò detto, deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, atteso che l’idoneità intimidatoria della frase pronunziata (“vieni fuori che facciamo a pugni”) – pur in astratto in grado di integrare la condotta tipizzata dall’art. 612 c.p. – deve essere valutata con riferimento al concreto contesto di riferimento. Valutazione che la sentenza ha totalmente omesso e che invece rivela la sua assoluta inoffensività anche solo evidenziando come l’imputato all’epoca dei fatti aveva 84 anni e la persona offesa oltre venti di meno. Anche in riferimento a tale imputazione la sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto all’addebito di ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, quanto all’addebito di minaccia perché il fatto non sussiste.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA