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Pensione per chi ha meno di 15 anni di contributi al 1992

23 Giugno 2016 | Autore:
Pensione per chi ha meno di 15 anni di contributi al 1992

Pensione di vecchiaia con Deroga Amato: in quali casi è accessibile ai lavoratori che possiedono meno di 15 anni al 31 dicembre 1992.

La pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi può essere ottenuta anche da chi possiede meno di 15 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992: la Legge Amato [1], difatti, prevede ulteriori deroghe, che consentono di raggiungere il trattamento di vecchiaia con requisito contributivo più basso rispetto a quello attualmente previsto dalla Legge Fornero. Tali deroghe, secondo una nota circolare dell’Inps [2], sono a tutt’oggi pienamente valide.

Autorizzazione ai versamenti volontari

La prima eccezione prevista dalla Legge Amato consente di ottenere la pensione con 15 anni di contributi, anche se non vi sono 15 anni di accrediti precedenti all’anno 1993, se si è in possesso di autorizzazione al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 31 dicembre 1992.

La deroga è valida persino nei casi in cui non risultano versati contributi volontari, è può essere utilizzata sia dai lavoratori dipendenti (iscritti all’Ago- Assicurazione generale obbligatoria- o all’Enpals) che dagli autonomi.

Chi possiede tali requisiti, dunque, una volta raggiunta l’età pensionabile può percepire il trattamento di vecchiaia anche se non possiede 20 anni di contributi (deve comunque possederne almeno 15); non è ancora stato chiarito, invece, se questi soggetti potranno avvalersi dell’Ape, il nuovo anticipo pensionistico, che consentirebbe loro di anticipare la pensione di 3 anni.

Lavoratori discontinui

La seconda eccezione prevista dalla Legge Amato consente ugualmente di ottenere la pensione con 15 anni di contributi, anche se non vi sono 15 anni di accrediti precedenti all’anno 1993, se si soddisfano i presenti requisiti:

– si possiede un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni (il primo contributo, cioè, deve essere stato versato almeno 25 anni prima della data della pensione; può trattarsi anche di un contributo versato in qualità di lavoratore autonomo o all’estero);

– si risulta occupati per almeno 10 anni come dipendenti, per periodi inferiori alle 52 settimane l’anno (non contano, dunque, i periodi di lavoro autonomo);

– si possiedono almeno 15 anni di contributi da lavoro subordinato.

Requisito di contribuzione personale

Esiste poi una terza deroga, che consente di raggiungere la pensione con meno di 20 anni di contributi, in base ad un criterio di calcolo specifico per ogni situazione, riguardante i soli lavoratori dipendenti (che possono risultare iscritti sia all’Ago, che alle forme sostitutive ed esclusive, quindi anche all’ex Inpdap, Ipost, Enpals).

Per gli iscritti all’Ago, l’applicazione di questa deroga è contenuta in questa semplice regola: chi possiede, al 31 dicembre 1992, almeno un contributo accreditato, può accedere alla pensione di vecchiaia quando ha maturato un’anzianità contributiva pari alla somma:

– dei contributi accreditati al 1992;

– con le settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese in cui compie l’età pensionabile.

Il risultato di questa somma corrisponde al requisito personale che il lavoratore deve maturare per ottenere la pensione di vecchiaia.

Deve comunque essere applicato il requisito minimo di 15 anni di contribuzione (come appunto esposto nella circolare Inps che ha confermato la validità della Legge Amato [2]).

Naturalmente, quando la somma tra l’anzianità maturata al 1992 e il numero di settimane comprese tra il 1993 e l’età pensionabile supera i 20 anni, il requisito contributivo è pari a 20 anni, come per la generalità dei lavoratori.

Questa specifica deroga, di fatto, è stata superata dal tempo trascorso, considerando che anche un solo contributo anteriore al 1992, sommato al tempo intercorso per accedere ora al pensionamento, porta in ogni caso a superare i 20 anni minimi richiesti dalla normativa vigente, a prescindere da qualunque deroga.

Riscatto e ricongiunzione di periodi precedenti

In certi casi, è comunque possibile raggiungere il requisito di 15 anni di contribuzione anteriori al 1992 riscattando o ricongiungendo periodi precedenti.

I contributi ricongiunti, difatti, entrano a pieno titolo  a far parte della gestione in cui confluiscono, come se fossero originariamente stati versati in tale cassa. Bisogna però aver riguardo al fatto che i contributi ricongiunti, per rientrare nella deroga, debbano essere collocati anteriormente al 31 dicembre 1992.

È anche possibile raggiungere 15 anni di versamenti al 31 dicembre 1992 se esistono dei periodi da riscattare anteriori a tale data: può essere il caso di un pregresso rapporto per il quale non siano stati accreditati i contributi.

In quest’ipotesi, può essere chiesto all’Inps il riscatto del periodo, dimostrando, però, con documentazione scritta, l’esistenza di un effettivo rapporto di lavoro (ad esempio con buste paga, lettere di assunzione, etc.): anche se il riscatto (chiamato in questo caso costituzione di rendita vitalizia) spetterebbe al datore di lavoro inadempiente, il dipendente può comunque accollarsi l’onere, ai fini della futura pensione.

Il riscatto potrebbe anche riguardare il corso di studi di laurea o un corso assimilato, se esistente, anche parzialmente.

Pensione con 5 anni di contributi

Nel caso in cui non si possieda alcun contributo riscattabile per arrivare al minimo di 15 anni anteriori al 1992 e non vi sia la possibilità di effettuare versamenti volontari per ottenere 20 anni di contributi, non tutto è perduto.

È difatti possibile pensionarsi a 70 anni e 7 mesi con soli 5 anni di contribuzione, col calcolo del trattamento effettuato con sistema interamente contributivo.

Può accedere a tale trattamento:

– chi non possiede contributi versati prima del 1996;

– chi opta per il computo nella Gestione Separata (è dunque necessario iscriversi a tale cassa e versarvi almeno 1 mese di contributi) e possiede:

– non più di 18 anni al 31 dicembre 1995;

– almeno 5 anni di contributi dal 1996 in poi.


note

[1] D.lgs 503/1992.

[2] Inps Circ. n. 16/2013.


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