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Depistaggio: il nuovo reato spiegato in parole semplici

6 Luglio 2016 | Autore:
Depistaggio: il nuovo reato spiegato in parole semplici

Il nuovo articolo 375 del codice penale: il neo introdotto reato di frode processuale e depistaggio approvato dalla Camera.

La Camera ha approvato la modifica all’articolo 375 del codice penale che introduce il nuovo reato di frode processuale e depistaggio. Con questo nuovo reato si punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, allo scopo di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale

  • muti artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
  • affermi il falso o neghi il vero ovvero taccia in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

Il depistaggio, quindi, non è un reato che potrà commettere chiunque, ma solo chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (si chiamano reati propri).

Inoltre, è necessario un intento specifico nel colpevole (in gergo tecnico si dice dolo specifico), poiché, oltre alla coscienza e volontà di porre in essere il comportamento descritto dalla norma, è richiesta anche la specifica intenzione di “impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale”.

La norma si potrà applicare solo quando il medesimo comportamento non integri un reato più grave.

Non sarà punibile tuttavia il colpevole che, prima della fine del dibattimento, ritratti il falso e dica al giudice la verità.

 

Le circostanze aggravanti

Il reato è aggravato, con l’applicazione dell’aumento della pena da un terzo alla metà, quando il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento. Inoltre, è prevista la pena della reclusione da 6 a 12 anni quando il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici gravi reati.

I termini di prescrizione previsti per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato sono raddoppiati.

 

Le circostanze attenuanti

La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l’autore del fatto si adopera per:

  • ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove;
  • evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
  • aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori. 

Pene accessorie

Alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio, in caso di reclusione superiore a 3 anni, consegue la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 

Il delitto commesso in un procedimento civile o amministrativo

Abbiamo sino ad ora osservato le regole di comportamento nel caso di processo penale. La nuova legge, tuttavia, si estende anche ai casi di frode nel processo civile e amministrativo: viene stabilita la reclusione da 1 a 5 anni per chi, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di un esperimento giudiziale, oppure il perito nell’esecuzione di una perizia, muta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone.

 

Ulteriori aggravanti

Viene inoltre inserito nel codice penale il nuovo art. 383-bis­ dove vengono collocate le circostanze che aggravano non solo il depistaggio, ma anche alcuni altri delitti contro l’amministrazione della giustizia.. La pena da applicare è così determinata:

  • reclusione da 4 a 10 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni;
  • reclusione da 6 a 14 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni;
  • reclusione da 8 a 20 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all’ergastolo.

Circostanze speciali

Nel caso in cui i delitti di false informazioni al pm, di falsa testimonianza, di frode processuale e di favoreggiamento personale siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale in relazione ad alcuni specifici gravi delitti, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione prevista nei casi di false informazioni personali al pm o al difensore.

Anche in questi casi la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.



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