Scade il prossimo 31 agosto il periodo di sospensione delle scadenze processuali: gli accertamenti ricevuti in questo periodo hanno termini più lunghi per il ricorso. Ecco quali.
Si chiama sospensione estiva e consiste nello stop a tutte le scadenze processuali nel periodo estivo.
La sospensione decorre a partire dal 31 luglio di ogni anno e sino al 1 settembre [1].
Durante questo periodo le scadenze processuali si interrompono, di conseguenza nella generalità dei casi (ma esistono casi particolari), non possono essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.
Le scadenze per la presentazione dei ricorsi dunque viene procrastinata. È questo il caso anche per le scadenze relative ai ricorsi per accertamenti fiscali. Ecco come calcolare i termini entro cui fare ricorso.
Indice
Accertamenti nella pausa estiva: entro quando si può fare ricorso?
La pausa estiva funziona come un congelamento dei termini, di conseguenza i termini ordinari riprendono alla fine del periodo di sospensione.
Applicando la sospensione feriale dunque benché i termini siano i medesimi, cioè ad esempio:
- per proporre ricorso: 60 giorni;
- per proporre appello: 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
il conteggio si sospende al 31 luglio e ricomincia il 1° settembre.
Facciamo allora un esempio di conteggio per la presentazione di un ricorso ad un accertamento ricevuto il 10 agosto.
Esempio pratico di ricorso ad accertamento in periodo di sospensione feriale
Mettiamo di aver ricevuto un accertamento (di valore inferiore a 20mila euro) il 10 agosto 2016. Per presentare ricorso sarà necessario presentare istanza di reclamo o di mediazione entro i 60 giorni successivi alla notifica.
Tuttavia tale termine come sopra accennato viene congelato per effetto della pausa feriale. Di conseguenza, i 60 giorni decorrono dal primo settembre, di conseguenza avremo tempo sino al 30 ottobre 2016. Si badi bene il 30 e non il 31 (in questo caso i 60 giorni non si intendono equivalenti a 2 mesi solari).
Sospensione “lunga” solo per accertamenti sotto 20mila euro
Si tenga inoltre presente che tali regole non valgono per gli accertamenti oltre i 20mila euro. Di conseguenza per sapere il termine corretto bisogna tener conto del valore della “cartella”, ovvero l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni.
Nel caso in cui si tratti invece di un accertamento di sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di tali sanzioni.
note
[1] DL 132/2014.
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