REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Franca Mangano Presidente
Vittorio Contento Giudice
Cecilia Pratesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.43869/2012 promossa da:
(…) con il patrocinio dell’avv. Cr.Gu.;
RICORRENTE
contro
(…) con il patrocinio dell’avv. VE.SA.
RESISTENTE
e con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
INTERVENUTO
OGGETTO: Separazione giudiziale;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 luglio 2012 (…) ha chiesto la pronuncia della propria separazione da (…), con addebito alla stessa, per violazione dell’obbligo di fedeltà. Ha chiesto che ognuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento sostenendo che il figlio (…) (maggiorenne ma non economicamente indipendente) sarebbe rimasto con lui nella casa familiare (di cui ha pertanto invocato l’assegnazione). La resistente ha proposto a sua volta domanda di addebito, in virtù della perdurante violazione degli obblighi di assistenza e mantenimento posti in essere dal marito, sostenendo inoltre che la relazione tra i coniugi fosse deteriorata da molto tempo a causa del carattere dispotico del marito, estremamente geloso e sospettoso al punto da non consentirle di svolgere alcun tipo di attività in sua assenza. Ha chiesto l’assegnazione della casa familiare e la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad Euro 750, oltre ad un assegno perequativo di uguale misura per le necessità del figlio.
I provvedimenti provvisori hanno previsto l’assegnazione della casa familiare al ricorrente (sulla base della volontà manifestata dal figlio di continuare a vivere con il
padre) con obbligo di quest’ultimo di corrispondere un assegno di mantenimento pari ad Euro 700 in favore della moglie.
Il ricorrente, a sostegno della domanda di addebito per violazione dell’obbligo di fedeltà, ha prodotto una serie di riproduzioni fotografiche di SMS estratti da un telefono portatile della moglie, e di alcune schermate della sua pagina (…), da cui emerge una corrispondenza con un soggetto indicato come “(…)” che dalla pagina (…) sembrerebbe potersi identificare con tale (…) in proposito il teste (…) amico di famiglia, ha dichiarato di avere notato già nel 2011 in occasione del compleanno della (…) (che cade in aprile), che sul suo profilo (…) erano apparsi dei messaggi con dei cuoricini, a cui aveva prestato attenzione dato che il mittente si chiamava (…) come lui. Il teste in un primo momento – dati i buoni rapporti tra i coniugi (…) – (…) non aveva dato peso alla cosa, cui aveva però ripensato nel maggio 2012, quando (…) lo aveva chiamato in stato di agitazione dicendogli che trovato delle foto e dei messaggi molto espliciti su un cellulare che la moglie aveva lasciato a casa perché ne aveva avuto uno nuovo in regalo; il teste aveva quindi recuperato le pagine (…) che facevano riferimento a scambi affettuosi tra la moglie e (…) e consegnato all’amico una chiavetta su cui aveva salvato le schermate in questione (che sono poi state prodotte in questo giudizio); ora, se i messaggi (…) possono anche essere letti come semplice scambio di affettuosità fra utenti del web, gli SMS in atti rappresentano senza ombra di dubbio il dialogo fra due persone tra cui è in corso una relazione intima; vi sono scambi di affettuosità, parole amorose e chiari riferimenti ad una comune sessualità, che non possono prestarsi ad equivoco di sorta.
La contestazione che la ricorrente ha sollevato in merito alla loro provenienza è assolutamente generica, tanto è vero che la difesa (…) si è concentrata in particolare sulla eccezione di inutilizzabilità dei documenti in quanto acquisiti in violazione della normativa sulla privacy.
In proposito il collegio ritiene che in un contesto di coabitazione e di condivisione di spazi e strumenti di uso comune quale quello familiare, la possibilità di entrare in contatto con dati personali del coniuge sia evenienza non infrequente, che non si traduce necessariamente in una illecita acquisizione di dati. E’ la stessa natura del vincolo matrimoniale che implica un affievolimento della sfera di riservatezza di ciascun coniuge, e la creazione di un ambito comune nel quale vi è una implicita manifestazione di consenso alla conoscenza di dati e comunicazioni di natura anche personale, di cui il coniuge in virtù della condivisione dei tempi e degli spazi di vita, viene di fatto costantemente a conoscenza a meno che non vi sia una attività specifica volta ad evitarlo. In un simile contesto, non può ritenersi illecita la scoperta casuale del contenuto di messaggi, per quanto personali, facilmente leggibili su di un telefono lasciato incustodito in uno spazio comune dell’abitazione familiare. Non occorre dunque addentrarsi nei dibattito non del tutto sopito sulla utilizzabilità a fini di prova nel giudizio civile, di documenti acquisiti in violazione di normative pubblicistiche, dal momento che la produzione non può dirsi frutto di acquisizione illecita.
Posto dunque che può dirsi provato che la resistente avesse in corso prima della separazione una relazione sentimentale con persona diversa dal coniuge, difetta invece la dimostrazione della preesistenza di una crisi tra le parti; il ricorrente ha anzi prodotto in giudizio del materiale fotografico (non disconosciuto) ove i coniugi, in tempi di poco precedenti alla instaurazione del giudizio, appaiono ritratti in atteggiamenti affettuosi, in ogni caso non vi sono riscontri alla tesi che il marito abbia fatto mancare la propria assistenza alla moglie, o l’abbia privata dei necessari mezzi di sussistenza. La circostanza che gli abbia deciso di chiudere il conto corrente che condivideva con lei, ed aprirne uno a sé intestato, di per sé non integra una violazione dei doveri matrimoniali ed è condotta del resto usuale in prossimità di una separazione.
La causa della separazione va dunque individuata nella infedeltà coniugale della moglie, nei cui confronti va emessa una pronuncia di addebito.
Non può quindi essere riconosciuto in favore di (…) un assegno separativo, fermo restando che le somme a lei versate sin qui in esecuzione dei provvedimenti provvisori non sono comunque ripetibili giacché la condizione economica della beneficiaria, priva di redditi e di occupazione stabile, ed estromessa dalla casa familiare all’indomani dell’udienza presidenziale, lasciano presumere che gli importi versati siano stati interamente impiegati per fare fronte ad esigenze primarie.
Il figlio venticinquenne della coppia (…), che non risulta ancora autonomo economicamente, sentito in fase presidenziale ha dichiarato di voler vivere con il padre, cui va dunque confermata l’assegnazione della casa familiare di proprietà comune.
La mancanza di risorse stabili della madre (che risulta svolgere occasionalmente l’insegnante di danza), a fronte della capacità reddituale del padre (insegnante, che percepisce uno stipendio mensile di circa 1.800 Euro oltre a proventi per circa 300 Euro mensili da lezioni private di musica e per di più gode in via esclusiva della casa familiare di cui la moglie è comproprietaria), suggeriscono di prevedere che sia il padre a farsi carico interamente delle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio. Tale ultima statuizione determina un margine di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi (…) e (…), uniti in matrimonio a Roma in data (…), (atto (…) parte (…)
2. Dichiara la separazione addebitabile alla moglie, e rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente;
3. Assegna la casa coniugale al marito;
4. Rigetta la domanda della resistente di attribuzione di un assegno separativo;
5. Pone il mantenimento ordinario e straordinario del figlio interamente a carico del padre;
6. Dispone la trasmissione della sentenza al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni di legge.
2. Spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2015.
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2016.