Insultare una persona in pubblico sui social network è reato. Conta anche il fatto della diffusione incontrollata. Chi riceve insulti sul web cosa può fare?
Che i social network siano (anche) una sorta di «discarica» in cui ognuno scrive quello che vuole, è risaputo. Quello che, a quanto pare, in molti ignorano è che proprio tutto-tutto non si può e non si deve scrivere, soprattutto se si manca di rispetto a qualcuno con insulti, notizie false o frasi ingiuriose. Ti sarà capitato di leggere sui social degli insulti più o meno pesanti a qualcuno. Magari anche tu stesso sei rimasto vittima di offese su Facebook per qualcosa che hai scritto o condiviso. In questo caso, cosa fare?
Questo atteggiamento, di certo poco edificante, si paga molto caro. È la Cassazione, con una sentenza del 2017 [1], a classificarlo come reato di diffamazione aggravata[2]. In poche parole: scrivere su Facebook un’offesa a qualcuno può costare la reclusione da sei mesi a tre anni o una multa non inferiore a 516 euro.
Non che i social non abbiano fatto qualcosa per evitare le offese su Facebook che comportano il rischio della diffamazione aggravata. Contro l’incitamento all’odio via web esiste un codice europeo sottoscritto dalla Commissione Ue ed dai principali attori della comunicazione sociale via Internet: Facebook, Youtube, Twitter e Microsoft. Social network e Unione europea, dunque, si sono schierati insieme contro le frasi offensive che partono dalla tastiera di un pc o di uno smartphone e che, purtroppo, qualche volta degenerano in violenza non virtuale ma reale.
Vediamo, dunque, perché la Cassazione ritiene le offese su Facebook un reato di diffamazione aggravata e che cosa prevede il codice europeo contro l’incitamento all’odio su Internet.
Secondo la Cassazione, dunque, le offese su Facebook possono configurare il reato di diffamazione aggravata perché si tratta di una condotta «potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone». E fin qui il motivo per cui si parla di diffamazione.
La Suprema Corte, però, aggiunge l’aggravante del mezzo utilizzato, cioè di Facebook, in quanto in grado «di coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – ed aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa».
Dunque, per la Cassazione la questione di merito si trova proprio nel potenziale del social network, nella sua capacità di diffondere un messaggio, positivo o negativo che sia, a decine, centinaia o migliaia di persone, a seconda del seguito che ha la bacheca di chi pubblica delle offese su Facebook e del fatto che i suoi contatti, a loro volta, condividano le offese, amplificando, in questo modo, la loro divulgazione.
Il citato articolo del Codice penale recita, infatti: «Se l’offesa è recata con mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa non inferiore a 516 euro». Facebook, quindi, viene considerato dagli ermellini quel «mezzo di pubblicità» che consente una vasta e veloce diffusione di un messaggio.
Dunque, se in passato la giurisprudenza riteneva un profilo privato di Facebook come un ambiente chiuso, più recentemente la Cassazione ha voluto insistere sul fatto che pubblicare delle offese su Facebook rende le stesse accessibili ad una moltitudine indeterminata di persone e, pertanto, costituiscono uno dei fattori essenziali per configurare il reato di diffamazione. Reato, appunto, aggravato dall’uso di un mezzo di pubblicità, come tali sono ritenuti dalla Corte i social network.
Offese su Facebook: quando sono reato
Affinché le offese su Facebook possano essere ritenute diffamazione aggravata, devono concorrere questi presupposti:
che il soggetto destinatario delle offese sia ben individuabile;
che le offese possano essere lette da più persone;
che la diffusione delle offese possa avvenire in maniera incontrollata;
che ci sia la chiara volontà di utilizzare delle espressioni oggettivamente adatte ad offendere il decoro, l’onore e la reputazione del soggetto preso di mira.
Facciamo un esempio. Se scrivo sul mio profilo di Facebook una frase del tipo «qualcuno è un ladro perché va in giro a rubare le pensioni agli anziani», lascio il tempo che trovo, perché da tale considerazione non si capisce di chi sto parlando. Se invece scrivo «Tizio è un ladro perché lo vedo ogni giorno inseguire gli anziani per rubare loro la pensione», magari accompagnando la frase con una sua fotografia, è chiaro il mio intento diffamatorio nei confronti di Tizio e non di un’altra persona, utilizzando un’espressione («ladro», appunto) che lascia poco spazio all’immaginazione.
La mia offesa a Tizio avrà l’aggravante di essere stata pubblicata su Facebook, in quanto:
può essere letta da tutti i miei contatti;
può essere condivisa da loro e, quindi, la sua diffusione può avvenire in maniera incontrollata.
Il risultato è che Tizio (purché non sia veramente un ladro o io non riesca a dimostrare le mie accuse) può denunciarmi per diffamazione aggravata e io rischio di restare «al fresco» da sei mesi a tre anni oppure di pagare una multa non inferiore a 516 euro.
Offese in un post su Facebook o in un gruppo chiuso
Di recente la Cassazione [4] ha confermati la condanna per un uomo, che aveva additato una serie di soggetti come “intrallazzatori”. Decisiva la stampa da cui emergono l’identificativo del gruppo sul social network e nome e cognome del mittente. Il principio che emerge dalla sentenza è chiaro: le offese in un post su Facebook o in un gruppo chiuso costituiscono diffamazione aggravata.
Dare dell’“intrallazzatore” a una persona, condividendo questo concetto con un messaggio inviato a un gruppo Facebook, è una condotta catalogabile come «diffamazione aggravata».
Scenario della vicenda è la politica, meglio un ente territoriale in Sicilia, e un’inchiesta su una presunta associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi in atto pubblico e reati elettorali. Diverse le persone coinvolte, e online, sul social network Facebook, alcune di quelle persone vengono definite «inutili e devastanti intrallazzatori». Inequivocabile il contenuto del messaggio scritto da un uomo e condiviso con i componenti – circa duecento soggetti – di un gruppo su Facebook. L’episodio è noto anche a una delle persone indicate come “intrallazzatori”. Logica la sua reazione, concretizzatasi in una denuncia nei confronti del mittente del messaggio. A distanza di quasi 9 anni la vicenda giunge a conclusione con la definitiva condanna per l’autore del messaggio, colpevole di «diffamazione aggravata» realizzata «col mezzo di un sito internet pubblico
Offese su Facebook: cosa fare?
Se sei stato oggetto di offese su Facebook tramite un post diffamatorio o, comunque, con un commento o una foto in grado di rovinare la tua reputazione, puoi sporgere querela.
Se il colpevole ha utilizzato un account falso sarà più difficile identificarlo, in quanto sarà necessario presentare la denuncia alla Polizia postale affinché individui il responsabile attraverso una richiesta a Facebook.
Per procurarti la prova potresti stampare la pagina e farla autenticare da un notaio o, in modo più economico, chiedere a un amico di vedere il post e testimoniare in udienza.
Se però preferisci restare lontano da giudici e polizia, potresti comunicare l’offesa a Facebook stesso tramite il sistema di segnalazione degli abusi. Tutto ciò che devi fare è andare sul profilo del responsabile cliccare sul bottone “Segnala/Blocca”, a forma di ingranaggio, posto in alto a destra. Segui poi le istruzioni a video, estremamente semplici.
Offese su Facebook in privato: è reato?
Se le offese su Facebook vengono fatte in privato, non si parla di diffamazione aggravata ma di ingiuria che, però, è non è più un reato ma un illecito civile. Magari ti è capitato di ricevere queste offese tramite la chat privata (sulla quale può scriverti anche chi non è compreso tra i tuoi «amici»). In questo caso, puoi avviare una causa per ottenere il risarcimento, dopo avere stampato il contenuto della chat per presentarlo come prova. Se il colpevole verrà condannato, dovrà pagare, oltre all’indennizzo alla persona offesa, una sanzione pecuniaria allo Stato compresa tra 100 e 8.000 euro.
Offese su Facebook: il codice europeo
Come accennato all’inizio, l’Unione europea, Facebook, Youtube, Twitter e Microsoft, si sono impegnati a combattere l’incitamento all’odio su Internet con un elenco di norme di comportamento, affinché il web non diventi un ring.
Il doppio obiettivo di questo accordo tra l’Ue ed i gestori dei principali di social network e di social media è quello di garantire che le piattaforme online non diventino un amplificatore di forme illegali di incitamento all’odio e, nel frattempo, di garantire la libertà di espressione degli utenti più corretti.
Un primo passo per frenare l’incitamento all’odio sui social network, secondo la Commissione europea, è quello di assicurare che leggi dei vari Stati membri recepiscano la normativa comunitaria sulla lotta al razzismo e alla xenofobia online e offline. Questo significa che i singoli governi, appena ricevuta una segnalazione da un social network su un incitamento all’odio, devono intervenire in modo immediato ed efficace per contrastarla e punire il responsabile.
Offese su Facebook: come funziona il codice europeo
In virtù del codice firmato dalla Commissione europea, Facebook, gli altri social network e le aziende informatiche si impegnano a rafforzare la loro attività di controllo contro l’incitamento all’odio e le offese online. L’accordo comporta l’elaborazione permanente di procedure interne e la formazione del personale affinché si riesca ad esaminare entro 24 ore il maggior numero possibile di richieste di rimozione di contenuti illeciti. Le reti sociali devono, inoltre, fare in modo di elaborare e promuovere idee e iniziative di sostegno all’educazione sul pensiero critico.
Nello specifico, il codice prevede questi impegni per le aziende informatiche:
predisporre delle regole per gli utenti in cui sia chiaro il divieto di istigazione alla violenza e a comportamenti basati sull’odio;
stabilire delle procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni riguardanti forme illegali di atteggiamenti offensivi, in modo da poter rimuovere tali contenuti o disabilitarne l’accesso;
esaminare entro 24 ore la segnalazione ricevuta, alla luce delle regole e degli orientamenti predisposti e, se necessario, delle leggi nazionali di recepimento della decisione quadro [3], affidando l’esame a squadre specializzate;
svolgere verso gli utenti un’opera di educazione e di sensibilizzazione sulle tipologie di contenuti non autorizzate in base alle regole e agli orientamenti predisposti;
fornire informazioni sulle procedure di trasmissione di avvisi, al fine di rendere più rapida ed efficace la comunicazione fra le autorità degli Stati membri e le aziende informatiche tramite i punti di contatto nazionali designati. Si consentirà così anche agli Stati membri di acquisire ulteriore familiarità con i metodi per riconoscere le forme illegali di incitamento all’odio online;
incoraggiare la trasmissione degli avvisi e la segnalazione dei contenuti che promuovono atteggiamenti scorretti avvalendosi di esperti, anche attraverso le organizzazioni della società civile;
formare il proprio personale sugli sviluppi sociali in corso e scambiare opinioni sulle possibilità di ulteriori miglioramenti;
intensificare la collaborazione con altre piattaforme e altri operatori dei social media per migliorare la condivisione delle pratiche più efficaci.
Dal canto suo, la Commissione europea, in coordinamento con gli Stati membri, promuove l’adesione agli impegni stabiliti nel codice di condotta anche da parte di altre piattaforme e di altri operatori dei media sociali.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 marzo – 12 giugno 2019, n. 26054
Presidente Vessichelli – Relatore Belmonte
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale di Patti che aveva ritenuto Mi. Za. colpevole del reato di diffamazione aggravata, in danno di Lu. Gu., commesso il 18 agosto 2010 perché comunicando con più persone, in particolare inviando sulla email del profilo del social network Facebook di Gu. Lu. una nota riportante tra l’altro le seguenti parole “Faremo forti gesti di protesta affinchè Pi. Ve., Ci. Gu., suo nipote Lu. Gu. , Sa. Im. e tutti gli altri inutili e devastanti intrallazzatori vadano per sempre a casa…”, offendeva la reputazione del predetto Gu. Lu. con l’aggravante di avere commesso il fatto mediante la attribuzione di un fatto determinato e con il mezzo di un sito internet pubblico.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con il patrocinio del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per manifesta illogicità con riferimento all’art. 595 cod.pen. ( ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. B) ed E) cod. proc. pen.) lamentando che la Corte territoriale ha pronunciato sentenza di condanna ritenendo la responsabilità dell’imputato in assenza di accertamento in ordine alla provenienza della missiva e-mail dall’imputato, non essendo stato verificato l’indirizzo IP (Internet Protocol address) del mittente, né alcuna rilevanza assume la mera fotocopia del messaggio inoltrato ai membri del gruppo Facebook, la quale reca, peraltro, una data (09/11/2010) diversa a quella indicata in imputazione (18/08/2010), e non potendosi dalla stessa desumere il numero effettivo di destinatari che ne ha preso lettura, non essendo stata svolta prova testimoniale sul punto.
2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza della motivazione in ordine alla pena irrogata – errata in quanto era stata irrogata la sanzione della ammenda piuttosto che della multa (legalmente prevista) – in ogni caso di gran lunga eccedente il minimo edittale senza alcuna giustificazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché tende a una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita nel giudizio di legittimità, laddove il ricorrente invoca una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio. Come affermato già da Sez. U. n. 6402/1997, Dessimone, Rv. 207944, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Deve, infatti, tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622; Sez. 3, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774). 2. Con il motivo di ricorso in esame il ricorrente contesta la decisione dei giudici di merito che hanno fondato il giudizio di penale responsabilità solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, omettendo di accertare se l’indirizzo IP della e-mail inoltrata dallo Za. sul profilo del social network Facebook di Gu. Lu. dal contenuto diffamatorio – destinata a tutti gli appartenenti al gruppo face book, che contava oltre 200 iscritti – corrispondesse a quello dell’odierno imputato, né la stampa della comunicazione in questione era in grado di dimostrare quanti destinatari avesse effettivamente raggiunto e che essi l’avessero letta. Come premesso, il motivo è una riedizione del motivo di appello al quale la Corte territoriale ha fornito adeguata replica, rilevando che l’imputato non aveva mai contestato nel giudizio di primo grado che la email in questione fosse stata da lui spedita, né la pluralità di componenti del gruppo face book a cui la stessa fu inoltrata. Ha( altresì ritenuto superfluo , con giudizio discrezionale che, in quanto immune da palesi incongruenze logiche non è censurabile in questa sede, l’accertamento tecnico ritenendo correttamente, secondo la regola di giudizio di cui all’art. 192 cod.proc.pen , sufficiente, in termini probatori, la stampa del messaggio nel quale è esattamente indicato il gruppo, il nome e il cognome del mittente, corrispondenti, appunto, al ricorrente, e attenendosi all’indirizzo affermato da questa Corte in tema di configurabilità del delitto di diffamazione nel caso di invio di una e-mail a contenuto diffamatorio realizzato tramite internet.
2.1. In questa sede il ricorrente, come premesso, reitera la medesima doglianza, confrontandosi in modo solo apparente con l’incedere argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata, al fine di proporre una rilettura dei risultati dell’istruttoria che assecondi la prospettazione difensiva. I vizi di motivazione evidenziati in ricorso si risolvono, quindi, in inammissibili richieste, al giudice di legittimità, di effettuare una nuova valutazione del risultato della prova e di sostituirla a quella effettuata dal giudice di merito, valutazione, quest’ultima, che invece si sottrae al sindacato di legittimità, se condotta nel rispetto dei canoni della logica e della completezza.
2.2. Ciò che è riscontrabile nel caso di specie, dove la Corte di appello ha reso una plausibile argomentazione, a giustificazione della propria decisione, tanto in ordine alla ricostruzione dei fatti, sulla base degli elementi provenienti dalla prova dichiarativa e di quella documentale, correttamente esaminati e sinergicamente valutati con giudizio che, non palesando vistose incongruenze e manifeste fratture logiche, si sottrae alle censure di legittimità, atteso che la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità, al riguardo, essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U,sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074).
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (sez. 2 n. 35443 del 06/07/2007 Rv 237957), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in Euro 3000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
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1 Commento
Commentare nn so a cosa serve, ma dire nn credere alle istituzioni e molto piu semplice. E ormai un mese che io e la mia comapagna riceviamo minacce,, insulti e subito aggressioni tutte sempre denunciate. Su fb giornaliermemte ne leggiamo di tutti i colori. Dal suo ex marito. Ferdinando perfetto. Almeno la decenza di controllare su fb. E si parla tanto di proteggere le violenze di questo tipo. Che verfogna, ogni tanto per trovare qualche giorno ” di pace, ss cosi si vuole xhiamare” scappiamo dalla nostra citta. Perxhe le uniche risposte che riceviamo dalle istituziomo sono, dobbiamo aspettare, poi quando succedere l irreparabile cosa si dira? Poverini eppure avevano sempre denunciato. Nn dico altro perxhe so che la rabbia mi farebbe commettere errori a scrivere indecenze amche se giustificate. Ma da oggi stesso queste mie parole giungeranno a tuttte le testate giornalistiche. Arcangelo
Commentare nn so a cosa serve, ma dire nn credere alle istituzioni e molto piu semplice. E ormai un mese che io e la mia comapagna riceviamo minacce,, insulti e subito aggressioni tutte sempre denunciate. Su fb giornaliermemte ne leggiamo di tutti i colori. Dal suo ex marito. Ferdinando perfetto. Almeno la decenza di controllare su fb. E si parla tanto di proteggere le violenze di questo tipo. Che verfogna, ogni tanto per trovare qualche giorno ” di pace, ss cosi si vuole xhiamare” scappiamo dalla nostra citta. Perxhe le uniche risposte che riceviamo dalle istituziomo sono, dobbiamo aspettare, poi quando succedere l irreparabile cosa si dira? Poverini eppure avevano sempre denunciato. Nn dico altro perxhe so che la rabbia mi farebbe commettere errori a scrivere indecenze amche se giustificate. Ma da oggi stesso queste mie parole giungeranno a tuttte le testate giornalistiche. Arcangelo