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Abolito di fatto il fondo patrimoniale

25 Ottobre 2018 | Autore:
Abolito di fatto il fondo patrimoniale

Possibile il pignoramento della casa di famiglia per i debiti di lavoro anche se inserita nel fondo patrimoniale: ampliato il concetto di bisogni familiari.

Addio fondo patrimoniale, un istituto antico come il codice civile che, per oltre 70 anni, ha protetto le case e i terreni degli italiani dai pignoramenti dei creditori. Con due colpi ben assestati, Governo e Cassazione hanno ormai sancito l’abolizione di fatto del fondo patrimoniale e il via libera alle esecuzioni forzate anche sugli immobili di famiglia.

In un momento in cui, tra fisco e crisi economica, non si fa che parlare di debiti e di espedienti per rimettere aziende e famiglie in piedi, a rendere la vita più difficile si aggiunge un altro tassello: la demolizione dello scudo dell’impignorabilità della casa (prima, seconda o terza che sia) su cui, sino ad oggi, in molti hanno fatto affidamento.

È vero: c’è sempre il divieto di pignoramento della prima casa. Ma questo non vale né per i terreni, né per chi ha un immobile considerato di lusso (magari ereditato e non acquistato). E, cosa di non poco conto, tale tutela vale solo nei confronti delle azioni esecutive intentate dall’Agente della Riscossione esattoriale. Banche, finanziarie, condomini, fornitori e altri creditori privati possono continuare a pignorare l’abitazione del debitore anche per crediti di minimo importo.

Ebbene, contro i rischi del futuro – quali il pericolo di un’azione di responsabilità, il fallimento dell’azienda, un licenziamento, un debito imprevisto, un errore del commercialista – un tempo ci si tutelava mettendo al riparo la casa e i titoli di investimento inserendoli nel fondo patrimoniale. Oggi però questa scelta è diventata quasi sempre inutile e chi l’ha adottata in passato si ritrova ad avere tra le mani solo un pezzo di carta (notarile, quindi per giunta costoso) che, per il diritto, non ha più lo stesso valore di un tempo. Vediamo allora perché e in che modo è stato abolito di fatto il fondo patrimoniale.

Quando tutela il fondo patrimoniale

Tutte le coppie sposate, con o senza figli, possono decidere di creare un fondo patrimoniale: si tratta di uno scudo, una sorta di campana di vetro, apposta su immobili e titoli. In forza di tale protezione, scattano due conseguenze: un diritto e un dovere. Quanto al diritto: i creditori non possono più pignorare tutti i beni inseriti nel fondo patrimoniale a meno che l’obbligazione per la quale avanzano soldi sia stata contratta per esigenze della famiglia (ad esempio le spese per l’università dei figli, la manutenzione ordinaria o straordinaria della casa, l’auto per andare a lavorare, ecc.). Quanto al dovere: i coniugi sono obbligati (ma nessuno li controlla) a destinare tutti i frutti dei beni inseriti nel fondo ai bisogni della famiglia (ad esempio i soldi dell’affitto riscosso da un appartamento inserito nel fondo patrimoniale non possono essere destinati a un investimento speculativo o a un viaggio di piacere).

Il fondo patrimoniale non cambia la proprietà dei beni che rimane in capo al precedente titolare oppure resta nella comunione dei coniugi. Esso quindi si sostanzia solo in un atto notarile che viene iscritto nei pubblici registri immobiliari e annotato a margine dell’atto di matrimonio (è da quest’ultimo momento che il fondo acquista efficacia).

Una volta stipulato dal notaio e iscritto nell’atto di matrimonio, il fondo patrimoniale tutela gli immobili di famiglia (quindi, solo quelli di coppie sposate e unioni civili tra gay) da eventuali successivi pignoramenti.

Come abbiamo spiegato sopra, la tutela però non vale per tutti i tipi di debiti, ma solo per quelli volti a soddisfare esigenze diverse dai “bisogni della famiglia”. In buona sostanza, tutto ciò che si spende per le necessità familiari dà diritto al creditore non pagato di pignorare anche la casa o il terreno inserito nel fondo patrimoniale; invece, ciò che non riguarda i bisogni della famiglia impone al creditore di rivolgere le proprie “attenzioni” su cose diverse da quelle del fondo.

In ogni caso, a prescindere dalla natura del debito, nei primi cinque anni il fondo patrimoniale può essere sempre revocato se si dimostra che il debitore si è spossessato dei suoi beni principali e non ne ha altri per garantire le obbligazioni contratte. Così, se Mario fa un debito di 500 mila euro e subito dopo va dal notaio per costituire il fondo patrimoniale, il creditore può far revocare tale atto e sottoporre l’immobile a pignoramento.

L’azione revocatoria, però, è sempre esistita insieme al fondo patrimoniale in quanto prevista dal codice civile. Né poteva essere altrimenti: il legislatore non può infatti tutelare intenti fraudolenti volti a sottrarre i propri beni ai creditori. Ma oggi, si è andati ben oltre. Consapevoli del fatto che il fondo viene ormai usato proprio per tutelare la casa da eventuali pignoramenti, sia il parlamento quanto la giurisprudenza hanno riformato profondamente questo strumento, decretandone la sostanziale abolizione. Vediamo come.

Il fondo patrimoniale vale solo dopo 1 anno

La prima sostanziale demolizione del fondo patrimoniale è partita nel 2015 con una modifica al codice civile [1] che ha reso sempre pignorabile il fondo patrimoniale – anche per debiti estranei alle esigenze familiari – se il creditore trascrive, nei pubblici registri, il suo pignoramento entro l’anno successivo alla costituzione del fondo stesso. Ad esempio, se Mario va dal notaio il 1° maggio 2018 per inserire la propria casa nel fondo patrimoniale ed entro il 30 aprile 2019 (1 anno esatto) un creditore inizia un pignoramento (trascrivendolo nei registri), tale creditore può comunque pignorare la casa di Mario, nonostante essa sia stata inserita nel fondo. Insomma, affinché la tutela del fondo sia efficace devono trascorrere 12 mesi senza che nessun avvii “gli atti” contro il debitore.

A differenza dell’azione revocatoria, il pignoramento dei beni nel fondo patrimoniale nel primo anno avviene in automatico: non richiede né una causa, né una prova dell’intento fraudolento. Il creditore può cioè agire direttamente col pignoramento senza prima far “cancellare” il vincolo del fondo patrimoniale. Se il creditore fa trascorrere però il primo anno, il fondo non è ancora al sicuro: per altri quattro anni dalla sua annotazione infatti può essere oggetto di revocatoria (ma, a tal fine, bisognerà proporre un giudizio in tribunale e dimostrare la malafede del debitore).

Esperire l’azione revocatoria nei confronti del fondo patrimoniale non è però così difficile. Basta che il creditore dimostri che il debitore, all’esito della costituzione del fondo, non abbia altri beni pignorabili. Ad esempio, se Mario inserisce nel fondo patrimoniale tutti i suoi averi, i creditori non avranno altri beni da aggredire: pertanto la malafede è implicita e si può esercitare l’azione revocatoria. Al contrario, se Mario ha altri beni di valore pari o superiore al proprio debito, non c’è intento fraudolento e l’azione revocatoria non può essere esercitata.

I bisogni della famiglia sono anche i debiti lavorativi e dell’azienda

Il secondo – e più forte – colpo al fondo patrimoniale lo ha dato la giurisprudenza e, da ultimo, la giurisprudenza [2] e, in particolare, la Cassazione. Per capire cosa è successo ricordiamo che il fondo patrimoniale, anche dopo numerosi anni dalla sua costituzione (quindi anche dopo i cinque anni per la revocatoria) può essere aggredito se il debito si riferisce a “bisogni della famiglia”. Ebbene, secondo le più recenti interpretazioni dei giudici, rientra nel concetto di “bisogni di famiglia” un vasto elenco di debiti, da quelli fiscali nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione a quelli coi fornitori dell’attività lavorativa, dalla fideiussione prestata per l’azienda di famiglia ai debiti derivanti dall’attività professionale o imprenditoriale. Il concetto è che il lavoro è un bisogno della famiglia perché serve per portare il pane a casa, per cui tutti i debiti che hanno origine dall’attività consentono di pignorare il fondo patrimoniale. In questo modo si è abbracciata la quasi totalità delle situazioni di morosità degli italiani. Il che significa che aumenta il numero di creditori che possono pignorare il fondo patrimoniale in ogni momento (anche dopo i cinque anni necessari alla revocatoria).

Se in passato la casa nel fondo poteva essere pignorata solo in caso di debiti nati da bisogni familiari (come spese di istruzione, oneri di condominio, tasse sulla casa, ecc.), oggi invece è aggredibile anche dai creditori dell’attività lavorativa, sia essa imprenditoriale o professionale. Hai fatto un mutuo per aprire un negozio? Hai firmato come garante del tuo socio per un finanziamento alla società? Hai omesso di pagare i lavoratori dipendenti e questi, ora, ti stanno facendo tutti causa? Il fondo patrimoniale non ti tutela più. Anche se lo hai fatto in passato, ossia in epoca in cui ancora nessuno sospettava che questo sarebbe diventato l’orientamento dei giudici.

Insomma, gran parte degli italiani, che confidavano di avere tra le mani uno strumento che li tutelasse – e magari per questo hanno preso “a cuor leggero” alcune spese – ora si trovano col fiato dei creditori sul collo.

Proprio di recente la Cassazione [3] ha detto che «In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni». E di rimando la Corte di Appello di Lecce [4] ha detto che «In merito all’aggredibilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non possono ritenersi estranei ai bisogni della famiglia i debiti inerenti l’attività di lavoro dei coniugi ivi compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, allorquando da tale attività la famiglia tragga i mezzi di mantenimento e proprio in ragione della destinazione degli utili di tali attività anche e soprattutto alle esigenze familiari. Nella fattispecie in esame i debiti dell’appellato, derivano per la maggior parte dall’esercizio dell’attività d’impresa del medesimo, con cui egli manteneva la propria famiglia e sono pertanto riconducibili alle esigenze familiari».

Da cosa tutela oggi il fondo patrimoniale?

I giudici, nel tentare di lasciare un minimo ambito di operatività al fondo patrimoniale, hanno detto che il fondo resta inattaccabile solo per quei debiti contratti per esigenze di natura voluttuaria come potrebbe essere un viaggio vacanza, o caratterizzati da intenti speculativi come un investimento mal riuscito: situazioni con le quali la gran parte degli italiani non si confronta più, avendo già difficoltà nell’arrivare a fine mese con le bollette e le altre spese necessarie alla sopravvivenza. Insomma, la famiglia italiana media spende solo per necessità (lavorativa o personale) e, quindi, tutti i conseguenti debiti danno luogo a pignoramento del fondo patrimoniale.


note

[1] Art. 2929 bis cod. civ. introd. dall’art. 12 DL 83/2015.

[2] C. App. Lecce, sent. n. 434/2016.

[3] Cass. sent. n. 16176/2018. Cass. sent. n. 8881/2018: In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. Il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità.

[4] C. App. Lecce sent. n. 819/2017

Autore immagine: 123rf com

In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare tale finalità. L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’articolo 170 cod. civ., grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale; la prova può consistere anche in presunzioni semplici o nel ricorso a criteri logici e di comune esperienza.

Corte cassazione, sezione Tributaria, sentenza 24 febbraio 2016 n. 3600

 

Le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti speculativi rilevano al fine di escludere la pignorabilità quando esse non ineriscano direttamente beni costituiti in fondo patrimoniale; qualora invece i debiti siano contratti per la gestione e l’amministrazione di questi stessi beni, essi debbono intendersi necessariamente riferiti ai bisogni della famiglia, anche quando inerenti, come detto, a spese a carattere voluttuario o comunque evitabili.

Corte cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014 n. 23163

 

In sede di opposizione all’esecuzione, come l’opponente può contestare il diritto di procedere all’esecuzione forzata adducendo una ragione di impignorabilità del bene staggito (nella specie, il suo conferimento ad un fondo patrimoniale) sorta anteriormente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o al conseguimento della sua definitività, così, simmetricamente, non è precluso al creditore procedente di replicare che la pignorabilità del bene deriva dall’applicazione dell’art. 192 cod. pen. , qualora il fondo sia stato costituito dall’autore del reato dopo la commissione dello stesso, attesa l’inesistenza di un rapporto di pregiudizialità tra azioni revocatorie, tanto più di quella penale, rispetto all’opposizione all’esecuzione che si fondi sull’impignorabilità di beni che siano oggetto di queste.

Corte cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014 n. 23158

 

Si è ammesso che anche il credito extracontrattuale è ammesso a soddisfacimento sui beni in fondo patrimoniale, purché sussista una relazione tra il fatto generatore (o fonte generatrice) e le esigenze familiari e intese poi queste ultime in senso relativamente ampio, quali quelle volte al pieno soddisfacimento e all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Corte cassazione, sezione III, sentenza 26 agosto 2014 n. 18248

 

L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; e al riguardo bene si sostiene non solo che l’istituto integri un divieto di espropriazione avente natura di eccezione al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore, ma comunque che un tale divieto si basi sulla necessaria coesistenza di almeno tre presupposti della cui prova è onerato l’esecutato: di un elemento formale, cioè della rituale annotazione a margine del registro di stato civile; di un elemento oggettivo, cioè l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia; di un elemento soggettivo, cioè la consapevolezza del creditore di tale estraneità.

Corte cassazione, sezione III, sentenza 26 agosto 2014 n. 18248

 

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 cod. civ. Nell’ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito deve considerarsi ricompresa la fideiussione.

Corte cassazione, sezione III, sentenza 7 ottobre 2008 n. 24757

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, primo comma, n. 1), cod. civ. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori, il cui credito anteriore non può considerarsi estinto per novazione oggettiva a seguito della mera modificazione quantitativa della precedente obbligazione e per il differimento della sua scadenza, essendo a tale effetto necessari l’”animus novandi” e l’”aliquid novi”.

Corte cassazione, sezione VI – 3, ordinanza 10 febbraio 2015 n. 2530

 

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

Corte cassazione, sezione III, sentenza 12 dicembre 2013 n. 27854


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7 Commenti

  1. All’azione di un Governo corrotto di proprietà delle Banche, ci mancava solo la collaborazione della Cassazione! In un Mondo Capital liberista dove tutto il circolante è debito inalienabile, queste leggi agevolano solamente l’espropriazione indebita a favore dei massimi truffatori, riducendo tutti a servi della gleba!

  2. Ritengo che questo provvedimento possa portare a una etica del debito che negli ultimi anni si è persa. Mi riferisco in particolare a imprenditori che, dopo aver distolto risorse finanziarie per anni, chiudono l’attività lasciando i creditori (fornitori) senza onorare il debito. Se sono particolarmente brillanti propongono un concordato al 10/20%.

  3. Indubbiamente ci sono stati “imprenditori” senza scrupoli che hanno approfittato dello tsunami economico, ma questa è purtroppo una delle tante facce di un sistema giudiziario ormai grottesco, non dimentichiamoci però che dietro la stragrande maggioranza delle aziende che non sono sopravvissute alla crisi ci sono brave persone che hanno dedicato la loro vita all’azienda contribuendo a creare posti di lavoro e benessere, persone che hanno perso tutto, e che nel momento del bisogno sono state lasciate sole, e le stesse banche, che la BCE si affanna a rimpinguare con denaro pubblico, non sono esenti da responsabilità ne per quanto riguarda il manifestarsi della crisi ne per la mattanza di aziende che ne è seguita. Vedere poi Governo e Cassazione prodigarsi per loro…..da effettivamente un certo senso di nausea.

  4. Il senso e la finalità di tale pronunciamento…, è ancor più deplorevole, poiché tende a proteggere i ricchi, ovvero coloro i quali non hanno beni intestati a se, ancorché tanti, ma tutti intestati a familiari o prestanomi. Quindi snaturato il principio per cui era sorta tale legge. Ma oggi va di moda snaturare le leggi e i diritti dei tanti a favore dei pochi. Una vera immondizia

  5. Forse lo “stato”, ci ritiene responsabili della crisi in essere, peccato che in Italia le leggi si interpretano a secondo dei momenti e delle necessità dei nostri “politici”, se una legge è stata creata e pensata per tutelare un bene a mio parere INALIENABILE come quello della casa di abitazione del nucleo familiare, non vedo per quel motivo oggi e solo oggi a seguito di una crisi “che grazie al nostro STATO”, si protrae da anni, il FONDO PATRIMONIALE, debba essere così depotenziato, come al solito in Italia tutto è possibile quando si riferisce alla povera gente comune, POVERI ITALIANI, massacrati non solo dai governanti, adesso anche dai GIUDICI……
    GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE.
    NON CI RESTA CHE IMPICCARCI TUTTI.

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