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È legale mettere roulotte in un terreno?

20 Luglio 2016 | Autore:
È legale mettere roulotte in un terreno?

Roulotte, camper e case mobili: per non integrare l’abuso edilizio è necessario il permesso di costruire o la finalità transitoria; se la roulotte è ancorata stabilmente al suolo scatta il reato.

Piantare un roulotte su un terreno per farne la propria abitazione e non pagare così le tasse sulla casa è reato di costruzione edilizia abusiva [1]; la nostra legge, infatti, vieta la destinazione di una roulotte ad esigenze abitative stabili se manca il permesso di costruire: e ciò vale anche se la roulotte viene fissata su un terreno non necessariamente urbanizzato.

Mettere una roulotte su un terreno può essere lecito solo per finalità provvisorie (ad esempio turistiche), ma non in modo permanente; diversamente si configura una appropriazione del suolo pubblico. Per far scattare l’abuso edilizio non rileva il fatto che la roulotte, al contrario delle normali costruzioni, non sia fissata in modo permanente al suolo, ma sia montata solo su ruote. Secondo infatti una recente sentenza della Cassazione [2], il reato edilizio si configura anche in caso di installazione di strutture mobili come appunto le roulotte, i camper o anche le case mobili che, come noto, non sono incorporate al terreno e non possono ritenersi beni immobili.

Il Testo Unico Edilizia [3] vieta l’ancoraggio al suolo di case mobili, roulotte e camper se non si possiede una concessione edilizia: si tratta, infatti, di una “nuova costruzione” per la quale è necessario il titolo edilizio.

Il Decreto Casa [4] consente l’installazione al suolo di case mobili solo alle seguenti condizioni:

  • all’interno di una struttura ricettiva all’aperto;
  • per scopi transitori e non abitativi;
  • il terreno o la struttura entro cui è effettuata l’installazione deve avere destinazione turistica: se dovesse venir meno tale requisito, il proprietario è obbligato alla rimozione immediata della casa mobile, del camper o della roulotte eventualmente ancorati al suolo.

Nel rispetto di tali condizioni è anche possibile anche l’allaccio alle reti (idrica, elettrica, ecc.), se non effettuato permanentemente.

Dunque, installare una roulotte in un terreno, in modo permanente, per farne la propria abitazione stabile, costituisce reato, salvo che il proprietario richieda e ottenga il cosiddetto permesso di costruire.

Quando è lecito mettere una roulotte in un terreno?

Non scatta il reato di abuso edilizio se:

– la roulotte, il camper, la casa mobile o il prefabbricato sia collocato su ruote ed sia omologato al trasporto su strada; non è sufficiente la semplice collocazione su un supporto mobile che non permetta il trasporto. Pertanto, è illecito collocare una semplice roulotte su un terreno senza che sia agganciata a un’automobile;

– la roulotte, il camper o la casa mobile deve soddisfare necessità puramente transitorie;

– la roulotte, il camper o la casa mobile deve essere immediatamente rimovibile e trasferibile altrove. Non è possibile ancorare a terra la roulotte o la casa mobile.

Questo perché tali strutture sono idonee a determinare un’alterazione dell’originario assetto territoriale ed una modificazione urbanistica, tale da comportare la violazione delle prescrizioni della strumentazione urbanistica.


note

[1] Art. 44 co. 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001.

[2] Cass. sent. n. 10504/2015 del 12.03.2015.

[3] T.U. Edilizia, dPR n. 380/2001.

[4] DL n. 47/2014.

EDILIZIA E URBANISTICA – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione: nozione agli effetti dell’obbligo delle concessioni – Interpretazione della norma – Necessità di considerare nuova costruzione qualsiasi genere di struttura non diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee – Necessità di considerare nuova costruzione quelle opere che comunque implichino una stabile – ancorché non irreversibile – trasformazione urbanistico-edilizia del territorio preordinata a soddisfare esigenze non precarie – Conseguenze – Irrilevanza della circostanza che il singolo manufatto sia materialmente suscettibile di ricollocazione in diverse zone del medesimo lotto di riferimento – Ipotesi di un bene amovibile che sia stato nel tempo dislocato altrove, conservando il vincolo funzionale che ne aveva originariamente motivato l’installazione sul territorio – Elemento che di per sé costituisce ragione ostativa alla sua regolarizzazione edilizia – Fattispecie.

L’art. 3, lett. e.5) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, va interpretato nel senso di ricondurre alla nozione di « intervento di nuova costruzione » l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, sicché, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si devono valutare come opere di « nuova costruzione » quelle opere che comunque implichino una stabile – ancorché non irreversibile – trasformazione urbanistico-edilizia del territorio preordinata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell’immobile, dovendosi, pertanto, da ciò logicamente inferire che se, allora, sono soggetti a titolo edilizio tutti i manufatti che, pur semplicemente aderenti al suolo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, la circostanza che il singolo manufatto, per le sue caratteristiche strutturali, sia materialmente suscettibile di ricollocazione in diverse zone del medesimo lotto di riferimento non reca deroga al generale principio per cui la localizzazione delle costruzioni sul territorio identifica con precisione l’area di sedime sulla quale ognuna di esse insiste, quale tratto che connota, al pari del manufatto realizzatovi, l’intervento richiedente il titolo edilizio; il che a sua volta comporta che l’eventualità che il bene amovibile sia stato nel tempo dislocato altrove, seppur conservando il vincolo funzionale che ne aveva originariamente motivato l’installazione sul territorio, costituisce di per sé ragione ostativa alla sua regolarizzazione edilizia, giacché la non coincidenza dell’elemento essenziale dell’area di ubicazione della struttura rivela l’inesistenza dell’opera oggetto della domanda di condono (nella fattispecie la ricorrente aveva ammesso il periodico spostamento dei manufatti abusivi nelle osservazioni formulate a séguito del preavviso ex art. 10- bis della Legge n. 241 del 1990. Pertanto, sebbene in assenza di elementi che lasciassero intendere una variazione della destinazione d’uso delle strutture, il solo fatto che l’Amministrazione comunale avesse accertato la loro differente collocazione nel lotto, ad avviso del Collegio, ne rivelava caratteristiche identificative non corrispondenti a quelle addotte in sede di richiesta di rilascio del titolo edilizio in sanatoria, sì da precludere legittimamente la concessione dello stesso).

TAR Bologna, sent. n. 423/2016

L’istallazione su di un terreno, in assenza del permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura diretta a soddisfare esigenze abitative, integra il reato di costruzione edilizia abusiva.

  1. App. Palermo, sent. del 2.03.2016

Edilizia e urbanistica – Costruzione abusiva – In genere – Piccola struttura in legno realizzata in zona agricola – Preordinata al futuro uso dell’area per sosta di camper e roulette – Illegittimità.

La prevista realizzazione di una piccola struttura in legno per la fornitura di acqua ed energia elettrica per la rigenerazione dei servizi determina, nel complesso, un utilizzo duraturo del territorio quale area attrezzata per la sosta di camper e roulotte che si pone di per se in contrasto con la destinazione agricola e di zona di salvaguardia e di interesse ambientale prevista dal piano regolatore, senza che rilevino i materiali impiegati, l’eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni, non essendo previsto in progetto un uso contingente e limitato nel tempo di tali elementi, con successiva effettiva rimozione delle strutture.

TAR Puglia sent. n. 2811/15 del 17.09.2015

In tema di reati edilizi-urbanistici, è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001) nell’ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative. Ciò avviene, ad esempio, nella fattispecie di case prefabbricate munite di ruote gommate.

Cass. sent. n. 10504/15 del 22.01.2015

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Necessità – Per il deposito di roulotte o camper stabilmente ubicati all’interno di un suolo privato – Ove si sia verificata una situazione di stabilità tale da rendere qualificabile l’intervento edilizio alla stregua di una nuova costruzione.

È necessario il rilascio del permesso di costruire per il deposito di roulotte o camper stabilmente ubicati all’interno di un suolo privato, allorquando in ragione dei sistemi di ancoraggio al suolo o del tempo decorso dal momento dell’installazione, si sia determinata una situazione di stabilità tale da rendere qualificabile l’intervento edilizio alla stessa stregua di una nuova costruzione. È, infatti, l’impiego di un dato bene che ne qualifica l’incidenza sull’assetto urbanistico ed edilizio del territorio; cosicché, a fronte di uno stato complessivo dei luoghi in cui i mezzi mobili, stabilmente destinati all’uso abitativo, concorrono a realizzare con gli altri interventi una prolungata e rilevante alterazione del territorio (come accaduto nel caso di specie, in ragione della connessione funzionale fra il camper e gli altri interventi edilizi, consistenti nella realizzazione del pianale in cemento, della tettoia e del box), non può non ritenersi necessario il preventivo rilascio del titolo edilizio.

TAR Roma, sent. n. 217/14 del 9.01.2014

Edilizia e urbanistica – Piani regolatori generali – In genere – Violazione – Installazione in parco pubblico di container, roulotte e camper – È tale.

L’installazione in parco pubblico urbano di container , roulotte e camper non effettivamente destinati alla circolazione costituisce modificazione rilevante dell’assetto territoriale, a meno che detti manufatti non abbiano dimensioni effettivamente insignificanti.

TAR Perugia, sent. n. 269/2012

 

 

EDILIZIA E URBANISTICA – Costruzione edilizia – Reati edilizi – Strutture abitative mobili – Permesso di costruire – Necessità.

È configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) nell’ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative. (Nella specie si trattava di case prefabbricate munite di ruote gommate).

Cass. sent. n. 25015/2011

 

Permesso di costruire – Necessità – Installazione prefabbricati – Sussistenza – Condizioni.

L’art. 3, comma 1, lett. e) del testo unico sull’edilizia annovera tra gli interventi di nuova costruzione – come tali soggetti al permesso di costruire – tra gli altri, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati ed in genere l’installazione di strutture di qualsiasi tipologia, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, a condizione che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini, ecc. e siano tese a soddisfare esigenze durevoli nel tempo: in definitiva il concetto di costruzione non postula necessariamente l’ancoraggio al suolo del fabbricato, ove sussistano le condizioni dianzi evidenziate.

Cass. sent. n. 10708/2009

Edilizia – Concessione edilizia e licenza di abitabilità – Roulotte depositata stabilmente su suolo privato – Utilizzo duraturo del territorio – Contrasto con la destinazione agricola della zona.

L’uso di un’area agricola per il parcheggio di camper e roulotte, unitamente ad un insieme di opere in grado di agevolare la stessa (recinzione del sito, sistemazione del terreno, viabilità, piantumazioni, punti luce e predisposizione per allestimento di strutture prefabbricate), determinano, nel loro complesso, un utilizzo duraturo del territorio quale area attrezzata per la sosta automezzi in contrasto con la destinazione agricola di zona prevista dal p.r.g.

TAR Brescia sent. n. 403/2006


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13 Commenti

  1. Conosco un onesto barbone italiano che vive stabilmente sotto una tenda (graziosa, regalata) ben fissata con paletti -se no il vento se la porta via- su un terreno datogli in comodato d’uso gratuito. Non è allacciato a erogazioni di servizi pubblici. Si configura un reato? La giurisprudenza distingue tra roulottes, caravan, case mobili e tende?

    1. Perché oggi i fatti hanno ormai dimostrato che allo “Stato dei governanti” interessano solo i soldi dei suoi Cittadini e null’altro.

      Essendo la popolazione italiana quantificabile in milioni di individui, a fronte di qualche migliaio di Rom in tutta Italia, si avrebbe una perdita ingente sulla tassazione delle abitazioni stanziali se tutti i cittadini meno abbienti (cioè la maggioranza della popolazione) utilizzassero case mobili e roulotte come abitazioni residenziali.

      Tanto più se si considera che oggi in Italia, di fatto, non siamo più i proprietari dei nostri beni se questi hanno un grande valore monetario. Infatti quando la tassazione di un bene supera una certa soglia, di fatto si riduce anche il diritto naturale ad esserne il “proprietario di maggioranza”, per cui diventiamo sostanzialmente solo dei “locatari speciali” a cui lo “Stato” (cioè il locatore) concede il diritto di subaffittare e vendere quello che ormai è a tutti gli effetti un suo bene.

      Presumo che in un prossimo futuro non si potranno più acquistare liberamente nemmeno i gioielli e saremo obbligati ad andare dal notaio a stipulare l’atto di proprietà e pagare le varie tasse sul possesso, esattamente come accade per gli immobili.

      1. Anche io avevo pensato di vendere l’appartamento che ho, appunto per non dare piu’ niente a questo governo infame, e andare a vivere in un’abitazione prefabbricata con o senza ruote, ma vedo che gli intoppi sono quasi come una casa vera e propria. Mettiamola come vogliamo, alla fine vincono sempre loro.

    2. Perchè per i Rom in particolare c’e’ una legge che li tutela e li riconosce come etnia itinerante in tutta europa

  2. Un caso che non trovo:
    posseggo un bilico a due assi, targato e di cui pago il bollo.
    se su questo costruisco una sorta di casetta, all’interno dei pesi e dei volumi caricabili sul bilico, e lo parcheggio nel mio terreno, dove mi fa piu comodo per non ingombrare il transito di trattori o altro, e non lo uso come “casa turistica”, ma come spazio dove ascoltare la musica senza rompere le scatole, è ancora abuso? considerando che il bilico non viene ancorato a terra vendo già le sue ruote e la sua stabilià.
    grazie

  3. Salve, io dall’anno scorso ho iniziato a riconvertire roulotte da utilizzare come pollai che sposto regolarmente su terreni che ho in affitto in modo da non esaurire il prato, sono un coltivatore diretto. Oggi la guardia forestale è passata e stanno valutando (devono anche loro verificare bene la legge) se io ne abbia davvero il diritto o se ci siano dei reati, in quanto le roulotte sono rifiuti speciali.
    Ovviamente aspetterò la comunicazione dei forestali ma se questo dovesse danneggiare l’azienda potrei decidere con il mio avvocato di contestare.
    Voi avreste un’opinione in merito? Questa forma di riutilizzo è lecita?

  4. La libertà di vivere come si vuole è sempre vietata in questa società, questo è. Per vivere devi alimentare il potente di turno, altrimenti sei un bandito. Un conto è un campo nomadi (che può essere anche pericoloso per incendi etc); ma una roulotte, se io non mi faccio problemi di sicurezza, non vedo perché dovrei affittare o farmi un mutuo e lavorare come schiavo per alimentare banche e industrie, queste leggi sono fatte per non essere rispettate, poiché violano in modo chiaro la libertà.

  5. Ringrazio per questo articolo. stavo giusto cercando un terreno agricolo in riva al mare per piazzarci una roulotte in modo stabile.. quale illuso ! :D

    l’unica cosa è diventare ROM.. sperando che mi adottino….

  6. Salve, sono possessore di un camper e vivo nel salento, negli ultimi anni, è diventato praticamente impossibile recarsi al mare con il proprio camper perchè si viene immediatamente cacciati e multati dalla polizia locale di turno , per ovviare a questo problema, un mio amico proprietario di un terreno agricolo vicino al mare, mi ha proposto di parcheggiare nel suo terreno.
    Gradirei sapere se parcheggiare e campeggiare per qualche giorno in un terreno privato è ammesso? oppure si incorre in sanzioni anche in questo caso? premetto che spesso ,le autorita’ locali non sanno rispondere a questa ,
    domanda ma sanno come si fanno le multe. Grazie .

  7. Per l’uomo è diventato illegale provvedere a se stesso autonomamente. Siamo alla follia pura! la chiara evidenza di uno stato che reprime la propria libertà di decidere come e dove vivere.

  8. però non ho capito quanto tempo la roulotte può sostare sul terreno privato di mia proprietà e nel caso, quanto tempo e a quale distanza devo allontanarla per poi poterci tornare.

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