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Cos’è il Registro delle Imprese?

22 Luglio 2016 | Autore:
Cos’è il Registro delle Imprese?

Il Registro delle Imprese è istituito presso ogni Camera di Commercio, allo scopo di assicurare la piena pubblicità dei dati di tutte le imprese soggette ad iscrizione presso lo stesso.

Il Registro delle Imprese opera in conformità agli articoli 2188 ss. c.c., nonché alle disposizioni della legge n. 580 del 1993 e al regolamento previsto da detta legge. Esso è istituito presso la Camera di Commercio, che provvede alla tenuta dello stesso, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia.

Il registro delle imprese è pubblico ed è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell’ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.

In base al regolamento (d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 — Regolamento di attuazione dell’art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c.) l’ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge e provvede, fra l’altro:

  • secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a depo- sito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;
  • al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione;
  • al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l’iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme.

L’ufficio provvede, anche, sotto la vigilanza ministeriale, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese.

Nel registro delle imprese sono iscritti:

  • i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
  • gli imprenditori di cui all’art. 2195 c.c.;
  • le società di cui all’art. 2200 c.c.;

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  • i consorzi di cui all’art. 2612 c.c. e le società consortili di cui all’art. 2615-ter c.c.;
  • i gruppi europei di interesse economico di cui al d. lgs. n. 240 del 1991;
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività

commerciale, di cui all’art. 2201 c.c.;

  • le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell’art. 25 della

legge 31 maggio 1995, n. 218;

  • gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c.;
  • i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c.;
  • le società semplici di cui all’art. 2251 c.c.;
  • gli atti previsti dalla legge.

Per l’attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all’ufficio della Camera di Commercio della provincia nella quale l’imprenditore ha sede, una domanda con il contenuto e le modalità previste dalle norme. L’iscrizione consiste nell’inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell’iscrizione e dei dati.

Il protocollo, il registro delle imprese e l’archivio degli atti e dei documenti sono pubblici.

La consultazione è effettuata sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l’ufficio oppure su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle Camere di Commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: “visura senza valore di certificazione”.

I certificati sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro.

Dall’archivio degli atti e dei documenti sono estratte con modalità informatiche copie integrali o parziali degli atti.

Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o con tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai propri archivi informatici. Per garantire la tempestività della trasmissione dei certificati e delle copie su tutto il territorio nazionale, ciascun ufficio può avvalersi del sistema informatico delle Camere di Commercio.

L’ufficio, durante il tempo necessario per l’archiviazione dei bilanci depositati, rilascia le copie, a richiesta, mediante tecniche non informatiche.

Tramite il registro delle imprese è quindi possibile raccogliere informazioni di carattere giuridico ed economico fondamentali, anche se ovviamente non esaustive, ai fini di una migliore conoscenza degli “interlocutori” contrattuali.

Il-Recupero-dei-Crediti


Il Registro delle Imprese, istituito presso ciascuna Camera di Commercio assicura, rispetto alle imprese iscritte, la pubblicità delle informazioni ad esse relative.

Sono iscritti al Registro delle Imprese, tra gli altri, società, consorzi, società consortili, enti pubblici che abbiano per oggetto un’attività commerciale.

Esso provvede, ad esempio:

— a predisporre, tenere, conservare e gestire il registro stesso;

— a rilasciare, a chi ne faccia richiesta, certificati di iscrizione o annotazioni relativi alle imprese iscritte.


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1 Commento

  1. Recatomi alla CCIA Reg Imprese ho chiesto un certificato di una società. Ciò in quanto desideravo conoscere quali erano le informazioni che s’intendevano “pubblicate” presso detto registro e, quindi, per legge conosciute dai terzi. Ho rilevato che la notizia da me cercata, non c’era. La quota di un socio risultava “pignorata” , ma non c’era la data dell’iscrizione del pignoramento che, per me era essenziale al fine di conoscere, quale creditore, gli effetti sulle mie azioni poste in essere.
    Indirizzato ad altro ufficio mi è stato risposto che avrei dovuto chiedere altro tipo di certificato in quanto le annotazioni avvengono a gruppi …ed ha iniziato a spiegarmi denominazioni e possibili contenuti. Domanda: il cittadino che chiede il certificato, ma anche i professionisti del settore, conoscono solo il certificato “semplice” e quello storico. Chiedendo quest’ultimo dovrebbero avere TUTTE le informazioni e non parte di esse contenute in una delle altre ipotesi di certificazione. Qual’è l’informazione “pubblica” ai fini della “buona fede”? Peraltro, l’iscrizione al Reg Imprese sostituisce il libro soci, visibile da chi può accedere ai documenti sociali: il socio. Però, non esiste una certificazione sostitutiva solo delle risultanze di detto libro che viene compilato in modo storico… In pratica, si sa per costa è stato costituito detto registro imprese, cosa dovrebbe fare,…, ma non si sa come lo fa e dove sono le informazioni che il cittadino in buona fede deve sapere quale esperto di certificazioni camerali.
    Dove trovare le risposte sul “tipo” di notizie pubblicate per legge e “dove” trovarle affinchè la conservazione della certificazione e/o la sua esibizione rendano il cittadino indenne da inadempienze?
    Dove trovo questo Forum con le possibili risposte?

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