Se pedino una persona commetto reato?


Pedinare una persona è lecito, salvo si sconfini nel reato di molestia o di stalking: la vittima può comunque querelare il pedinatore senza temere la calunnia, salvo sia consapevole della altrui innocenza.
In Italia non esiste il reato di pedinamento: per cui seguire di nascosto una persona e pedinarla non è vietato dalla legge, ma ciò a condizione che non si crei in lei turbamento, ansia e paura per la propria sicurezza. Infatti, ad essere punito dal codice penale non è il pedinamento in sé, ma il diverso reato di molestie, che può materialmente esplicarsi anche in un pedinamento ossessivo nei confronti di una persona.
Il reato di molestia è disciplinato dal codice penale [1] che così recita a riguardo:
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico (…), per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
Insomma, si può pedinare una persona anche in un luogo pubblico, su una strada, per auto o in un parco, poiché ciò non viola la privacy e non esistono norme che vietino ciò, ma a condizione di non essere visti o che comunque la persona pedinata non si senta minacciata o importunata. Diversamente si rientra nel reato di molestia. È quanto chiarisce anche la Cassazione a più riprese [2].
Per esempio, il pedinamento di un fotografo nei confronti di un personaggio famoso non è reato, salvo che tale comportamento diventi così ossessivo tanto da risultare inopportuno e lesivo anche della riservatezza.
Il pedinamento di un ammiratore che guardi una donna, fatto con discrezione e senza creare disagio o timore, è lecito. Diventa reato quando però la vittima si senta in pericolo o importunata. Anche il pedinamento di un ex marito potrebbe risultare punibile penalmente quando si risolva in modalità tali da far temere la moglie per la sua incolumità (si pensi all’uomo geloso).
Di converso, chi si accorga solo dopo molto tempo di essere stato pedinato e, in quello stesso momento, il pedinatore desiste dalla propria attività, non può sporgere denuncia: infatti, il comportamento, nel momento in cui è stato compiuto, non ha destato alcun timore (non essendo stato scoperto), mentre nel momento in cui tale timore sorge, il pedinamento non è più attuale e, quindi, non più sussistente. Ciò che conta è, infatti, che al momento del pedinamento sorga un turbamento per la vittima.
Per essere punito penalmente, il pedinamento inopportuno non deve necessariamente essere abituale: può bastare anche un singolo episodio molesto per far scattare il reato.
La Cassazione, a riguardo, ha chiarito che anche un singolo episodio di pedinamento può integrare il reato di molestia, purché si tratti di un’azione pressante, ripetitiva, indiscreta e impertinente e quindi idonea a interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone [3].
Come difendersi dal pedinamento
Se una persona si sente pedinata e importunata è suo diritto sporgere querela contro il molestatore. La polizia o i carabinieri sono tenuti a raccogliere le dichiarazioni della vittima e a redigere il verbale che sarà trasmesso poi alla Procura della Repubblica per le indagini. Il PM valuterà se sussistono gli estremi del reato di molestia o meno.
In ogni caso, spetta al giudice – in caso di procedimento penale contro il pedinatore – valutare la complessiva condotta tenuta dal colpevole e se questa sia tale da arrecare molestia e disturbo al soggetto pedinato, ponendolo, consapevolmente, in una condizione di disagio e alterandone le normali condizioni di tranquillità.
La vittima non deve temere la controquerela per calunnia se il Pm decide di archiviare il procedimento o se il giudizio penale si chiude con l’assoluzione. Difatti il reato di calunnia si realizza solo se il querelante è consapevole di dire una bugia, ossia dell’innocenza del soggetto querelato.
Il pedinamento ripetuto nel tempo può integrare gli estremi del reato di stalking: a tal fine non è necessaria una serie ripetuta di episodi, poiché ne bastano anche due. L’importante è che la vittima si senta in pericolo, ossia che tema per la propria incolumità o che sia costretta a modificare le proprie abitudini di vita, come nel caso in cui, per evitare il pedinatore, sia costretta a cambiare puntualmente strada.
Il pedinamento episodico, effettuato nei confronti di una singola persona, non è illecito (così è lecito pedinare la moglie dell’amico su richiesta di quest’ultimo per verificare l’eventuale tradimento). Quando invece effettuato “di professione” è necessaria l’autorizzazione del Prefetto: quella dell’investigatore è infatti un’attività regolamentata e soggetta a un proprio codice.
note
[2] Cass. sent. n. 18117/14 del 30.04.2014.
[3] Cass. sent. n. 43439 del 7.12.2010. Cass. sent. n. 5855 del 12.02.2001.