Lo sai che? Ho diritto alla disoccupazione se parto all’estero?
Lo sai che? Pubblicato il 24 agosto 2016
> Lo sai che? Pubblicato il 24 agosto 2016
Indennità di disoccupazione Naspi ed espatrio del lavoratore: che cosa si deve fare per mantenere il diritto alla prestazione?
Se stai percependo l’indennità di disoccupazione Naspi e hai intenzione di partire in un altro Stato europeo, non perdi la prestazione se ti sposti per cercare lavoro. È quanto stabilito da un noto regolamento comunitario [1], che prevede, per il lavoratore rimasto disoccupato in uno Stato e che ha maturato il diritto all’indennità di disoccupazione, il mantenimento della stessa indennità, qualora si rechi in un altro Stato dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione.
Disoccupazione all’estero: quando spetta
In particolare, per la conservazione dell’indennità di disoccupazione una volta espatriati è necessario che:
– il lavoratore, prima della sua partenza, risulti in stato di disoccupazione e si sia messo a disposizione dei servizi per l’impiego da almeno 4 settimane; è comunque possibile che le istituzioni competenti autorizzino l’espatrio prima di tale termine;
– il disoccupato, una volta giunto nello Stato membro di destinazione, si iscriva come richiedente lavoro presso gli uffici competenti , si sottoponga ai controlli e rispetti le condizioni previste dalla legge dello stesso Stato.
Queste condizioni valgono per tutti gli Stati membri: in pratica, se un cittadino ha maturato il diritto alla disoccupazione in uno Stato UE, rispettando gli adempimenti del regolamento comunitario ha diritto a conservare l’indennità per almeno 3 mesi in caso di espatrio, purché si sposti in un altro Stato membro. Peraltro, i singoli Stati possono prorogare il mantenimento della prestazione per ulteriori 3 mesi.
Naspi all’estero: cosa deve fare chi espatria
Se hai maturato il diritto alla Naspi (è necessario che tu abbia lavorato per almeno 30 giorni nell’anno in corso e possieda 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti) e hai intenzione di partire in uno Stato europeo devi:
– innanzitutto, se non l’hai già fatto, richiedere la Naspi qui in Italia secondo la normale procedura: devi, cioè, inviare la domanda all’Inps tramite patronato, sito web dell’istituto o contact center Inps Inail (ricorda che in questi ultimi due casi devi avere il codice Pin dell’Inps); ricorda anche che hai 68 giorni di tempo per inoltrare la domanda Naspi, da quando hai perso il lavoro;
– indicare, all’interno della domanda, se hai già reso la Did, cioè la dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego; se non hai ancora reso la dichiarazione, lo puoi fare contestualmente alla domanda; il centro per l’impiego competente ti chiamerà poi per la firma del patto di servizio, un programma personalizzato per riqualificarti e aiutarti a trovare lavoro;
– comunicare al centro per l’impiego, prima di espatriare, la data di partenza dall’Italia;
– chiedere alla tua sede dell’Inps il rilascio del documento portatile U2, con cui l’istituto attesta il mantenimento del diritto all’indennità di disoccupazione;
– chiedere alla tua sede dell’Inps il rilascio del documento portatile U1, con cui l’istituto i periodi di assicurazione (cioè i periodi in cui sono stati versati i contributi).
L’iscrizione come disoccupato al centro per l’impiego, per poter espatriare e conservare il diritto alla Naspi, non deve per forza essere di 4 settimane, in quanto l’Italia ha stabilito che basta anche un solo giorno di iscrizione. In pratica, è sufficiente che tu abbia reso la Did anche un giorno prima di partire.
Una volta giunto nello Stato membro di destinazione, entro 7 giorni devi iscriverti come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro competenti; devi inoltre presentare il documento portatile U2 rilasciato dall’Inps.
Le istituzioni competenti dello Stato membro devono poi comunicare all’Inps l’avvenuta iscrizione ai servizi per l’impiego e la relativa data, in modo che l’Inps possa pagare la Naspi, a partire dalla data in cui hai lasciato l’Italia. L’indennità è sospesa sinché le istituzioni estere competenti non inviano questa comunicazione all’istituto.
Se ti presenti agli uffici del lavoro dello Stato comunitario oltre il 7° giorno, l’Inps ti riconoscerà la Naspi solo a partire dalla data di iscrizione e non dalla data di espatrio. La prestazione potrà comunque avere una durata massima di 3 mesi.
Se non comunichi la partenza al centro per l’impiego, perdi la prestazione a partire dalla data dell’espatrio: l’Inps ti chiederà la restituzione della Naspi illegittimamente percepita.
note
[1] Reg. CE n. 883/2004.
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3 Commenti
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Volevo chiedere se in caso di trasferimento difinitivamente all’estero per quando tempo posso usufruire inasp. Grazie.
INPS deve vigilare , perché io conosco persone che appena entrate in disoccupazione sono uscite dall’europa , ma hanno continuato a percepire x 2 anni gli assegni .
Vorrei sapere de posso mandare modello U2 da Romania in Italia via internet per