Una tipologia di assegno bancario è l’assegno cosiddetto da accreditare, col quale si può vietare che il titolo sia pagato in contanti.
L’assegno bancario da accreditare è caratterizzato dall’apposizione, sulla faccia anteriore in senso trasversale, delle parole “da accreditare” o altra espressione equivalente (art. 42 L.A.).
In tal caso l’assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione), tutte modalità che ovviamente presuppongono la sussistenza di un rapporto tra la banca trattaria ed il soggetto che presenta il titolo per il pagamento.
Nel caso le parole “da accreditare” siano cancellate, la cancellazione si ha per non fatta.
Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell’importo dell’assegno bancario. Il trattario non è tenuto ad accreditare l’assegno che ad un proprio correntista.

Perché l’assegno possa essere considerato da accreditare occorre apporre, sulla sua faccia anteriore ed in senso trasversale, le parole “da accreditare” o altre equivalenti.
Col ricorso all’assegno bancario da accreditare il trattario è tenuto a regolare l’assegno solamente attraverso scritturazione contabile.