Si possono fare foto agli sconosciuti?


Sono molti gli appassionati delle foto di strada o in luoghi pubblici. Fotografare sconosciuti implica degli interrogativi. È possibile? È lecito pubblicare le foto? Con quali limiti?
Indice
Fotografare sconosciuti: si può?
In Italia, come nella maggior parte dei paesi di tutto il mondo, è assolutamente legale fotografare persone di qualsiasi età che siano in un luogo pubblico o aperto al pubblico.
Ciò significa che non si può assolutamente tirare in ballo la privacy e nessuno può impedire di fotografare in strada.
Quello che è assolutamente vietato è pubblicare le foto senza consenso [1], salvo alcuni casi che vedremo. Naturalmente, quando parliamo di pubblicazione, si intende non solo quella su carta stampata (giornali, riviste, ecc…) ma anche quella su Facebook, su siti internet, nel corso di mostre, ecc…
L’autorizzazione è, in ogni caso, necessaria se la pubblicazione può risultare lesiva, oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale [2]. Stesso discorso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o, comunque, non di prevalente informazione o gossip.
Fotografie di sconosciuti: quando si possono pubblicare?
Per capire, dunque, quando una foto può essere pubblicata è importante il luogo in cui viene scattata, che deve essere pubblico.
Le strade, le piazze, le spiagge, qualunque zona aperta in cui si possa accedere liberamente è senza dubbio qualificabile come tale. Ma pubblici sono anche teatri, cinema, locali dove si possa entrare senza alcuna formalità o controllo (ad esempio, in occasione di un comizio pubblico in luogo chiuso); oppure un’aula di tribunale dove si svolga un processo penale che, nella sua fase del dibattimento e salvo i rari casi di processi a porte chiuse, è pubblico.
Sulla base di quanto detto, le foto di sconosciuti fatte in strada possono essere pubblicate in ipotesi del genere:
- manifestazione pubblica: se la persona ritratta sta partecipando ad un evento pubblico si può pubblicare la foto. Per esempio, gara sportiva, carnevale, concerto in cui la persona sta suonando o cantando, ecc… In casi di tal genere, infatti, a prevalere è il diritto di cronaca;
- luoghi pubblici generalmente intesi: ad esempio, se si fotografa il duomo di Milano e davanti ci sono delle persone, anche riconoscibili, si può pubblicare la foto, purché appunto la foto sia “del duomo di Milano” e non relativa alle persone che sono lì davanti. Ciò implica che se la foto ritrae il primo piano di una persona sullo sfondo il duomo, non è possibile pubblicarla;
- personaggi pubblici, come il sindaco, una personaggio televisivo, un calciatore, un cantante ecc… In tutti questi casi non serve l’autorizzazione;
- se non si vede il viso: se la persona non è riconoscibile, tanto basta affinché la sua privacy sia garantita;
- la fotografia serve per usi di giustizia;
- la fotografia serve per usi di polizia;
- la foto serve per scopi scientifici, didattici o culturali;
- foto di minori o di adulti scattate nel corso di reportage in paesi lontani. In realtà, teoricamente, non sarebbe possibile ma è molto improbabile che ci giunga un’opposizione o una denuncia.
In generale, quindi, la casistica è varia ma l’unica cosa certa è ciò che si può fotografare.
Per quanto riguarda, la pubblicazione, invece sta all’interessato denunciare eventuali abusi della sua immagine. Logica vuole che, se nessuno denuncia l’uso che hai fatto di una foto che lo ritrae, non può succederti niente.
Inoltre, deve essere valutato lo scopo per cui un’immagine è usata e il contesto di pubblicazione. Ad esempio, se fotografi un senza tetto per strada e inserisci la sua foto all’interno di un reportage sul degrado di una città, non hai leso la dignità di quella persona. Se invece distribuisci quella foto a corredo di un testo razzista, allora il discorso cambia radicalmente.
Fotografare sconosciuti: cos’è la liberatoria?
Se fate una bella foto e volete utilizzarla senza avere problemi con le persone che vi sono ritratte, l’unico strumento a cui ricorrere è la liberatoria firmata dalla persona o dai suoi genitori se è minorenne. In quest’ultimo caso, occorre la firma di entrambi i genitori: se così non fosse, infatti, quello che non ha firmato potrebbe sempre far valere le sue ragioni.
Si tratta semplicemente di un foglio in cui ci sono i vari dati personali e in cui è scritto che colui che firma vi autorizza ad utilizzare la foto.
Nel caso di foto a minori, occorre precisare un aspetto. Ipotizziamo un minorenne che partecipi ad una gara sportiva: è possibile pubblicare la foto senza liberatoria purché essa valorizzi le qualità del minore. Ad esempio, si può pubblicare la foto del 17enne vittorioso mentre solleva la coppa, ma non la stessa foto in un articolo in cui lo stesso ragazzino sia accusato di doping.
Da ricordare che quando ad una immagine di persona è associato un fine di lucro (ad esempio, si vuole pubblicare la foto per promuovere i propri servizi fotografici), la liberatoria da parte dei soggetti immortalati è sempre necessaria.
Fotografare sconosciuti: e se mi aggrediscono?
Può succedere che il soggetto fotografato non gradisca e, con fare minaccioso, chieda di cancellare subito una foto che lo ritrae. Ovviamente, è un suo diritto ma cancellare il file non è un obbligo. Tantomeno, si è obbligati a consegnare macchine fotografiche o schede di memoria. È chiaro che, in questi casi e nelle ipotesi di foto pubblicate, la migliore soluzione è usare il buon senso.
note
[1] Art. 96 e 97, l. n. 633, del 22.04.1941 (Legge sul Diritto d’Autore).
[2] D.lgs. n. 196, del 30.06.2003.