Cassazione penale, sez. I, 23/03/2011, (ud. 23/03/2011, dep.05/04/2011), n. 13601
Fatto
OSSERVA
Con sentenza in data 04.01.2010 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva B. R. dai delitti a lui ascritti di rapina, violenza sessuale e lesioni ai danni della prostituta O.N., rilevando l’inutilizzabilità del verbale di denuncia e l’insufficienza probatoria degli altri elementi raccolti in atti. Con la stessa sentenza veniva invece confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di porto di una pistola giocattolo priva di tappo rosso, fatto qualificato in prime cure L. n. 110 del 1975, ex art. 4, per il quale – ritenuta l’ipotesi di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5 – la Corte territoriale determinava la pena nei confronti dell’anzidetto imputato in mesi 4 di reclusione ed Euro 100,00 di multa; pena sospesa e non menzione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il predetto imputato che motivava l’impugnazione svolgendo le seguenti deduzioni:
a) trattavasi di pistola ad aria compressa in libero porto, non essendo stato provato che la stessa rilasci energia cinetica superiore a 7,5 joule (v. L. n. 526 del 1999); b) comunque l’eventuale sanzione per la mancata giustificazione al porto era di natura amministrativa e non penale; c) peraltro la Corte aveva inflitto, in mancanza di impugnazione dell’Accusa, pena più grave di quella irrogata in primo grado, che aveva ritenuto fatto contravvenzionale.
- Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Ed invero deve essere innanzi tutto rilevato il duplice errore della Corte territoriale consistito: a) nell’avere applicato, a fattispecie qualificata in primo grado L. n. 110 del 1975, ex art. 4 (secondo l’insegnamento di questa Corte: cfr. Rv. 234967), la diminuente L. n. 895 del 1967, ex art. 5, che invece si può applicare solo ai delitti di cui al tale legge; b) nell’avere irrogato in sede di appello, in mancanza di gravame dell’Accusa, pena più grave per specie (reclusione) rispetto a quella stabilita in primo grado (che aveva ritenuto il fatto integrare contravvenzione), in violazione dell’art. 597 c.p.p., comma 3.
Tale errata decisione, peraltro, è stata oggetto di motivazione meramente apparente, esauritasi solo nella stessa assunta decisione (“qualificata come violazione della L. n. 895 del 1967, art. 5”).
Ciò posto, è del tutto mancata, da parte della Corte territoriale, la dovuta indagine, trattandosi di una pistola ad aria compressa, in ordine alla sua effettiva potenzialità, in relazione al disposto della L. n. 526 del 1999, incidente sulla disciplina della L. n. 110 del 1975, posto che il giudizio di primo grado, riconoscendo il reato L. n. 110 del 1975, ex art. 4, ha evidentemente ritenuto potenzialità inferiore a 7,5 joule (altrimenti sarebbe scattata la qualifica di arma comune da sparo).
In tal senso si impone annullamento per violazione di legge e rinvio per nuovo giudizio sul punto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 dicembre 2017 – 28 marzo 2018, n. 14189
Presidente Lapalorcia – Relatore Mazzitelli
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza, emessa in data 26/09/2016, la Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza, emessa in data 17/12/2014 dal Tribunale di Macerata, con cui Pi. Yu. e Pi. Mi. erano stati condannati, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione, ciascuno, in relazione al reato di cui agli art. 110, 582 e 585, cod. pen.- con contestuale declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione, in relazione al reato, sub capo b), previa riqualificazione nel delitto di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 -per aver esploso pallini di gomma, mediante una carabina marca Armalite, calibro 5.56 m. 15 A4, contro An. Cr., Ma. Na., Ge. Fu., Ma. Mu. e De. Co., cagionando agli stessi lesioni giudicate guaribili in giorni 5, fatto commesso in Cingoli, il 2/02/201.
2. Gli imputati, tramite difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, allegando vizi di legittimità di violazione di legge, ex art. 606, lett. b), codice di rito, con riferimento, in particolare, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 585, comma 2, n. 2 cod. pen., e all’erronea applicazione della legge, con riguardo al capo b) dell’imputazione. I ricorrenti evidenziano che, con la sentenza impugnata, i giudici del merito danno atto che l’arma, rinvenuta in possesso di Pi., è qualificabile come uno strumento “soft air”, con un tappino rosso inamovibile, in libera vendita. Ciononostante, i giudici hanno ritenuto che la stessa fosse paragonabile ad uno strumento atto ad offendere, in quanto aveva espulso pallini, che avevano cagionato le lesioni, oggetto di giudizio. In tale ottica, era stato riqualificato il capo b) dell’imputazione. Secondo parte ricorrente, tale interpretazione sarebbe errata. Gli strumenti, denominati “soft air” vengono inseriti normativamente nell’art. 5 L. n. 110/1975, a seguito di riforma normativa, entrata in vigore a decorrere dal 1/07/2011. Tale disposizione non include i “soft air” in plastica dura. Il fatto risaliva al 2/02/2010, sicché la specificazione “soft air” ancora non sussisteva. La corte avrebbe dovuto fare riferimento alla vecchia formulazione della norma, secondo la quale le disposizioni, nella materia specifica, non sono applicabili ai giocattoli, contraddistinti dall’occlusione della canna, con il tappo rosso. Pertanto le soft air, con energia cinetica non superiore ad 1 Joule, non sono soggette in alcun modo alla normativa di cui alla legge n. 110/75 e non possono essere considerate armi improprie ex art. 585, comma 2, cod.pen., come nel caso in esame, caratterizzato dalla presenza di una batteria e da una potenza inferiore ad 1 joule. Né sarebbe richiamabile il comma settimo dell’art. 5, ante riforma, stante la presenza del tappo rosso. Anche con riferimento alle lesioni, la corte si sarebbe riportata esclusivamente alle certificazioni mediche, senza una compiuta verifica, eseguita tramite perizia, e senza la dovuta considerazione delle deposizioni testimoniali. La sentenza sarebbe altresì viziata, non potendosi considerare l’arma giocattolo, ricompresa nella nozione dell’art. 4.comma 2, legge n. 110/1975. La Corte, anziché dichiarare non doversi procedere per intervenuta prescrizione, avrebbe dovuto applicare l’art. 129, cod. proc. pen., dichiarando la non punibilità del fatto, oggetto di giudizio, in osservanza della successione delle leggi nel tempo e dell’applicazione della disposizione più favorevole per il reo. Da ultimo, parte ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., trattandosi di un fatto di particolare tenuità.
Considerato in diritto
1. Le contestazioni, poste dalla difesa con l’atto d’appello e riproposte in questo grado di legittimità, attengono, per un verso, alla qualificazione del reato, sub a), di lesioni personali , aggravate dall’uso dell’arma, ex art. 582, c. 2, n.2, cod. pen., e, sotto altro profilo, alla non configurabilità, neppure ai fini della declaratoria della prescrizione, del reato, ex art. 4, legge n. 110 del 1975.
E ciò in considerazione dell’utilizzo di un soft air, con struttura in plastica e potenza inferiore ad un joule, come tale non suscettibile di trasformazioni e considerato non offensivo per le persone e attualmente in libera vendita, corrispondente, comunque, alle prescrizioni, già all’epoca vigenti, anteriori alla riforma del 2011, implicanti, per i giocattoli riproducenti armi, l’occlusione della canna, con un tappo rosso, incorporato ovvero intimamente connesso.
La categoria dei giocattoli, alla quale sono da ricondurre i soft air, di cui trattasi, non è soggetta alla normativa, riguardante le armi, il che escluderebbe sia la previsione dell’aggravante, contestata con riferimento alle lesioni personali, sia la prospettabilità del reato di porto di arma impropria.
Per quanto concerne il primo profilo, sono pienamente condivisibili le considerazioni, svolte sul punto specifico, dalla corte territoriale, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste ugualmente la circostanza aggravante dell’uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un’arma giocattolo. (Sez. 2, n. 18382 del 27/03/2014 – dep. 05/05/2014, Venanzi e altro, Rv. 260048).
Agli effetti del reato di lesioni, secondo tale pronuncia, sulla scia di precedenti di analogo tenore, l’aggravante va ravvisata, allorché qualsiasi strumento, provvisto di potenzialità lesiva, sia utilizzato in concreto come un’arma, dato, quest’ultimo, innegabile, nell’odierna fattispecie, ove si considerino le lesioni cagionate alle parti lese, mediante l’espulsione di pallini di gomma.
Quanto poi alla prospettabilità dell’imputazione, sub b), basti considerare, per l’appunto, il fatto, già sottolineato nella sentenza impugnata, che l’avvenuta espulsione dei pallini di gomma costituisce riprova della mancata occlusione della canna, in violazione del citato art. 5, c. n. 4, e, quindi, della sussistenza, nel caso di specie, dell’utilizzo di un’arma impropria, ovverossia di uno strumento, potenzialmente lesivo, utilizzato, a tutti gli effetti, quale strumento lesivo, paragonabile ad un’arma.
A tal proposito è bene rammentare che l’art. 5 citato, nella formulazione attuale, prevede proprio la sussistenza dell’aggravante, nonché del reato, in contestazione, allorché la canna non sia occlusa a norma del quarto comma.
A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il porto di una pistola ad aria compressa integra il reato contravvenzionale di cui all’art. 4, legge n. 110 del 1975, se la potenzialità offensiva dell’arma non sia particolarmente elevata, a seguito del rilascio di un’energia cinetica inferiore a 7,5 joule; in caso inverso, allorché la potenzialità risulti superiore, la pistola dev’essere qualificata come arma comune da sparo (Sez. 1, n. 13601 del 23/03/2011 – dep. 05/04/2011, Boracchi, Rv. 249920).
2. Da ultimo, relativamente poi alla lamentata mancata applicazione dell’istituto giuridico, di cui all’art. 131 bis cod. pen., considerata l’entrata in vigore di tale disposizione, risalente al 16/03/2015, si osserva che, nonostante la risalenza della sentenza di primo grado al dicembre 2014, la difesa degli imputati non ha richiesto l’applicazione di tale istituto né con i motivi d’appello né, tanto meno, al momento di precisare le proprie conclusioni, nel corso del dibattimento del secondo grado, il che, per gli effetti del giudicato interno, preclude la rilevabilità di tale qualificazione nel presente grado di giudizio.
3. Alla luce delle considerazioni espresse, si devono rigettare i ricorsi, ponendosi a carico dei ricorrenti, ciascuno, il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nel caso, in cui, tale arma, del tutto assimilabile visivamente ad una vera e propria arma, sia priva del tappo rosso?
Per le pistole ad aria compressa, di potenza < a 7,5J l'aquisto e la detenzione sono liberi. Al contrario di quanto testè affermato (sopra) anche per il trasporto ed il porto esistone delle limitazioni. Debbono essere trasportate in custodia e portate… solo per giustificato motivo. Con le stesse è possibile sparare solo al poligono o in luoghi privati, non aperti al pubblico. La pistola deve comunque avere il erminale della canna verniciato di rosso in quanto rientra nel nuovo decreto del 2010 come "strumento assomigliante ad un'arma".
Ecco il regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativo alla liberalizzazione delle armi ad aria compressa, con potenze inferiori a 7,5 J e ad avancarica.
DECRETO 9 agosto 2001, n. 362 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 231 del 4/10/01
Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee – legge
comunitaria 1999;
Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee – legge
comunitaria 2000;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di
armi; Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
citata legge n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una
disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o
a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n.
422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto
applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o
a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili "erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule"; Rilevata la necessita' di definire con apposito regolamento ed in conformita' ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformita' alle indicazioni contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000; Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
Sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n.
27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;
Adotta il seguente regolamento:
Titolo
Armi ad aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva
Art. 1. Definizione
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata
all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacita' offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.
Art. 2. Verifica di conformità
1. La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 e' subordinata alla preventiva verifica di conformita' da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
2. La verifica di conformita' e' effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero dell'interno, ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalita', se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonche' le caratteristiche dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa e' prodotta o da cui e' importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolarita' strutturale dell'arma. Il richiedente dovra' precisare se intende produrre o importare l'arma, indicandone in quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all'arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata all'origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, e' effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le generalita' della persona incaricata dell'esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformita' sono comunicate al soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresi' chiunque detenga le armi di cui all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.
Art. 3.
Immatricolazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione
nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Art. 4.
Punzone di identificazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 e' apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformita', uno specifico
punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l'energia cinetica
entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone e' apposto il numero della verifica di conformita' attribuito dal
Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.
Art. 5.
Fabbricazione ed importazione
1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui
all'articolo 1 sono soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. L'importazione e' altresi' soggetta al disposto di cui all'articolo 12, comma primo, della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite
dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
Art. 6.
Esportazione
1. Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto
dell'esportazione.
3. Per la sola matricola e' possibile effettuare l'avviso all'atto della spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 2 non intervengono provvedimenti dell'Autorita' di pubblica
sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.
Art. 7.
Cessione
1. La cessione
per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 e'consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalita' previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione e' compiuta, specie, contrassegni e quantita' delle armi acquistate o vendute e modalita' con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all'articolo 1, purche' avvengano con scrittura privata tra soggetti
maggiorenni. Non e' necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza e' regolata dal disposto dell'articolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche e' consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. E' fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'articolo 1.
Art.8. Detenzione
1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposta all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.
Art. 9. Porto 1.
Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposto ad autorizzazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 e' consentito esclusivamente a maggiori di eta' o minori assistiti da soggetti
maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.
Art. 10. Trasporto
1. Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere effettuato usando la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in
custodia.
Art. 11. Parti d'arma
1. Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma comune da sparo.
Titolo II – Repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo
Art. 12. Definizione
1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
Art. 13.
Immatricolazione e verifica di funzionamento
1. Alle armi di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 110/1975, commi primo, secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo,
salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui all'articolo 11 della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 12; a tal fine, ove ritenuto
necessario, puo' avvalersi della consulenza dell'esperto di cui all'articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero, sono sottoposti a cura dell'importatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. E' vietata l'importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformita' da parte della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi.
Art. 14. Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 12 e' sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.
Art. 15.
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.
Titolo III Infrazioni al regolamento
Art. 16. Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento
della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli dal 17-bis al 17-sexies del regio decreto n. 773/1931.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-ter del regio decreto n. 773/1931, quando e' accertata una violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione o, se il fatto non concerne attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe di farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2001
Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2001
Ministeri istituzionali, registro
n. 12, foglio n. 106
Dov’è scritto che devono avere la volata verniciata di rosso?
E’ previsto dall’art.5, commi 4 e 5, legge 18 aprile 1975, n.110:
LEGGE 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,
delle munizioni e degli esplosivi. (GU n.105 del 21-4-1975 )
Vigente al 10-01-2017 – Testo in vigore dal: 5-11-2013
Art. 5.
Limiti alle registrazioni
Divieto di strumenti trasformabili in armi
Le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonche’ alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa.
L’articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e’ abrogato.
Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano agli strumenti di cui al presente articolo.
I strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l’impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona. I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l’accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all’estremita’ della canna.
Gli strumenti denominati “softair”, vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purche’ l’energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell’arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.
Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell’interessato, a verifica di conformita’ accertata dal Banco nazionale di prova ((…)).
Nessuna limitazione e’ posta all’aspetto dei strumenti riproducenti armi destinati alla esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l’osservanza delle disposizioni del quarto comma, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.
Quando l’uso o il porto d’armi e’ previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o e’ aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico
Io ho trovato su un sito la vendita diarmi sotto i 7,5 j ma senza tappo rosso. Volevo comprarne una dato che dovrò essere assunto come operatore ecologico e dovrò passare il tempo in mezzo alla strada con i rischi connessi. Posto che se andrò a comprare tale arma, questa sarà chiusa nella fondina (fondina tipo borsello che va attaccata alla cintura dei pantaloni e nessuno verrebbe da pensare che li dentro ci sia una pistola) può essere usata come arma per legittima difesa? Grazie