Cass. sent. n. 4765/2016
Nel sistema della legge n. 990 del 1969, nel caso l’assicurazione abbia avuto la possibilità di offrire tempestivamente l’intero massimale in favore degli aventi diritto vanno riconosciuti, a titolo di mala gestio cd. impropria, gli interessi sul massimale di polizza dalla data di scadenza dello spatium deliberandi fino all’effettivo pagamento degli importi dovuti, quale obbligazione risarcitoria oltre il limite del massimale.
Cass. sent. n. 23210/2015.
In tema di contratto di assicurazione, qualora sia intervenuta una modifica del massimale tra la data di verificazione e quella di denuncia di un sinistro, continua ad applicarsi il massimale originario poiché i principi di aleatorietà, mutualità ed inversione del ciclo produttivo che caratterizzano l’attività assicurativa impongono una permanente coerenza tra premio pagato e rischio garantito, la quale può essere soddisfatta solo se l’assicuratore conosca in anticipo il limite di quanto potrà essere chiamato a pagare per ciascun sinistro.
Cass. sent. n. 23778/2014.
Nei giudizi di risarcimento dei danni da sinistro stradale, per valutare se il pregiudizio patito dalla vittima sia inferiore o superiore al massimale assicurato, al fine di determinare le conseguenze della cosiddetta “mala gestio” impropria, occorre avere riguardo al solo massimale pattuito nella polizza, senza che rilevi l’esistenza di altri coobbligati, né il massimale dei rispettivi assicuratori della responsabilità civile.
Cass. sent. n. 14637/2014.
Nell’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno per “mala gestio” cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell’assicuratore. Ne consegue che non costituisce domanda nuova quella con cui in appello i danneggiati chiedano la condanna dell’assicuratore al pagamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, che va intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge.
Cass. sent. n. 14199/2014
Nell’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la circostanza che l’obbligazione a carico dell’assicuratore nei confronti del danneggiato abbia natura di debito di valuta, come tale assoggettato al principio nominalistico e destinato, pertanto, a determinarsi entro il limite del massimale di polizza, non esclude che la somma liquidata possa superare il massimale in relazione agli interessi e alla rivalutazione monetaria dovuti dall’assicuratore – che ritardi ingiustificatamente il pagamento – secondo le condizioni previste dal primo e secondo comma dell’art. 1224 cod. civ., ferma restando, peraltro, la necessità che in tale operazione si abbia sempre riguardo al massimale convenuto dalle parti o a quello minimo di legge vigente alla data del sinistro, essendo irrilevanti eventuali variazioni successive.