L’autodifesa dell’imputato o dell’indagato


Il soggetto imputato in un processo penale può difendersi da solo, senza un avvocato difensore?
All’imputato/indagato nel corso del procedimento penale è garantita in ogni momento la cd. difesa tecnica attraverso la nomina di un difensore di fiducia o di ufficio che assista l’inquisito nelle udienze od al momento del compimento di atti garantiti da parte della A.G. L’imputato, però, in ogni momento può affiancare alla difesa tecnica quella svolta personalmente, senza la mediazione del difensore (cd. autodifesa o difesa materiale), sia nel corso delle indagini (v. art. 121 che consente la presentazione di memorie e richieste all’A.G., in ogni stato e grado del procedimento; l’art. 374 c.p.p. che consente all’indagato di presentarsi spontaneamente al P.M. per rendere dichiarazioni; l’art. 350, comma 7, che consente all’indagato di rendere spontanee dichiarazioni alla P.G., anche in assenza del difensore); sia nel corso del giudizio (l’art. 494 consente all’imputato di rendere nel dibattimento spontanee dichiarazioni in ogni stato di esso).