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Spionaggio, raccogliere dati altrui è reato: viola la privacy

22 Agosto 2016 | Autore:
Spionaggio, raccogliere dati altrui è reato: viola la privacy

La violazione del diritto alla riservatezza di chi avvii attività di spionaggio nei confronti di altri soggetti o società dà diritto a chiedere il risarcimento del danno.

 

Può chiedere il risarcimento chi subisce, ai propri danni, un’attività di spionaggio che si spinga oltre i normali limiti consentiti dalla legge. È quanto chiarisce il tribunale di Milano con una recente sentenza. La riservatezza è infatti un diritto costituzionale e la lesione della privacy, con conseguente ingerenza nella vita privata, dà perciò diritto al risarcimento del danno morale.

 

La vicenda

La vicenda vede una pluralità di dipendenti di una società che, nel tentare di reperire informazioni riservate su alcuni soggetti, si erano spinti ben oltre il lecito, arrivando persino a qualificarsi come poliziotti davanti al portiere dello stabile per intimargli la consegna di tutti i cestini della spazzatura delle persone sottoposte a spionaggio.

Pedinamenti e investigazioni: cosa è lecito fare

La sentenza è l’occasione per fare il punto della situazione e verificare cosa sia lecito fare quando si parla di spionaggio, pedinamenti e investigazioni di vario genere.

Pedinare una persona non costituisce reato nel nostro ordinamento, ma seguire di nascosto una persona diventa illecito nel momento in cui tale comportamento genera allarme e preoccupazione nel soggetto spiato. In tal caso, infatti, scatta il reato di molestie, che si esplica in un pedinamento ossessivo. Quindi, in buona sostanza, l’importante è non farsi scoprire o che la vittima sia cosciente e consenziente (si pensi al caso di un personaggio famoso che non disprezzi di essere seguito dai paparazzi).

Nascondere un registratore in casa, nell’auto o sul luogo di lavoro di un soggetto costituisce reato perché integra un’indebita intrusione nella vita privata altrui.

La registrazione di una conversazione è lecita solo nella misura in cui colui che registra è fisicamente presente alla discussione e non avvenga nel domicilio del soggetto passivo.

Leggere la corrispondenza altrui, le email, gli sms o accedere nell’altrui profilo di Facebook è reato anche tra coniugi. Le prove così acquisite – secondo una nutrita schiera di giudici – non possono essere utilizzate in causa.

Frugare nella spazzatura altrui costituisce un comportamento illecito. Il Garante della privacy ha infatti raccomandato il divieto di sacchetti trasparenti se la raccolta dei rifiuti avviene “porta a porta”. L’ispezione dell’immondizia di una famiglia è consentita solo se c’è l’autorizzazione del giudice per fini di indagine. Gli stessi Comuni non possono aprire indiscriminatamente tutti i sacchetti della spazzatura per verificare il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata; lo possono fare solo in modo selettivo, individuando specifici soggetti “a rischio”.

L’azienda è responsabile per i dipendenti

Chi è responsabile per i pedinamenti e lo spionaggio che oltrepassi i limiti consentiti dalla legge? Certamente l’autore del comportamento illecito, in quanto la responsabilità penale è innanzitutto personale. Tuttavia, la sentenza in commento attribuisce pari responsabilità al datore di lavoro anche in quei casi in cui i dipendenti abbiano travalicato i compiti e le raccomandazioni impartite loro dall’azienda, finendo per fare “di testa propria”. Si tratta però di una responsabilità di tipo civile, ossia rivolta al solo risarcimento del danno, posto che il codice civile stabilisce la responsabilità del committente per il fatto illecito commesso dai suoi collaboratori (siano essi dipendenti o meno) [2]. In particolare, quella del committente è una responsabilità di natura oggettiva ispirata a regole di solidarietà sociale, tesa ad attribuire – secondo la teoria della distribuzione dei costi e dei profitti – l’onere dei rischio a colui che si giova dell’opera di terzi [3].

Esiste dunque il danno da spionaggio? Sì, secondo il Tribunale milanese quando ciò si risolva in una violazione del diritto alla privacy. La quantificazione del danno deve tenere conto di una serie di elementi quali: la tipologia delle intrusioni nella vita privata e la loro diffusione, come pure la durata delle intrusioni stesse, la loro portata, l’oggetto delle violazioni (nella vicenda di specie è stato riconosciuto, per ogni vittima, un risarcimento di 15mila euro).


note

[1] Trib. Milano sent. del 16.03.2016.

[2] Art. 2049 cod. civ.

[3] Cass. sent. n. 14578/2007, n. 1516/2007.

Autore immagine:Pixabay.com

Trib. Milano, sez. X, sentenza 16 marzo 2016 (est. Nadia Dell’Arciprete)

FATTO E DIRITTO

Premesso
che con atto di citazione ritualmente notificato … hanno convenuto in giudizio la XX Y esponendo: – che i predetti nel 2001 avevano costituito la … srl – con sede a Roma in un appartamento di …- di cui erano rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato ed avente come oggetto sociale l’assistenza di aziende per operazioni di finanza straordinaria , annoverando tra i clienti dei gruppi finanziari yni ed internazionali;
– che nel settembre 2001 il dr. …, già … di XX Y, dalla quale si era dimesso, aveva iniziato una collaborazione con la …, con ufficio presso la sede della stessa e con un progetto che prevedeva l’attività di consulenza di .. con un nuovo bacino di clientela, dal momento che il .., per i considerevoli ruoli ricoperti in XX, aveva contatti con molti imprenditori e società sia pubbliche che private; …
– che nel settembre 2002 .., portiere dello stabile di .., aveva riferito che si erano presentati due persone, qualificatesi ” …”, avevano mostrato un tesserino da poliziotti ed affermato di aver in corso delle indagini, per cui gli avevano chiesto di raccogliere i cestini della spazzatura degli uffici della … e consegnare loro tutte le mattine il contenuto; ed ancora il .. aveva sostenuto che , secondo lui, altre attività di indagine venivano svolte nell’appartamento, su .. e sugli attuali attori, poiché i due ” poliziotti” in altre occasioni avevano chiesto informazioni sul .., sul .. e sul …, .. sembrando che la maggiore attenzione fosse focalizzata sul ..;
– che in base a quanto riferito dal portiere, il .. ed il .. avevano ritenuto che fossero in corso legali indagini sul .., per le precedenti attività in XX e che .. fosse considerata solo in quanto collegata al .., non potendo però escludere che l’indagine riguardasse anche qualche cliente della ..;
– che tale situazione aveva avuto pesanti ripercussioni sull’attività della .. stessa;
– che essa era proseguita per circa tre anni, sino ai primi mesi del 2005; e nel 2007, nell’ambito di notizie sulla stampa quotidiana, relative ad attività di spionaggio poste in essere da esponenti della security di XX Y, erano emerse notizie frammentarie su attività di ” raccolta della spazzatura” del .. e degli uffici presso cui lavorava;
– che le indagini svolte dalla Procura della Repubblica si erano concluse con il rinvio a giudizio di numerosi soggetti e sentenze di condanna;
ed hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniale ( lucro cessante, danno emergente) causati a .., pari a 4 milioni di euro, nonché non patrimoniali subiti da .. e .. per € 500.000,00 ciascuno; invocando una responsabilità ex art. 2049 c.c. ed art. 15 Lgs n. 196/2003;
che si è costituita XX Y SpA per contestare an e quantum debeatur;
che il Giudice, previa concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma cpc, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e , dopo una serie di rinvii per il trasferimento del Magistrato, sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Nelle more del presente procedimento è intervenuta la sentenza della Corte d’Assise di Milano, emessa in data 13.2.2013 e depositata il 23.11.2013, in cui è stata accertata, tra l’altro, l’esistenza di un’associazione per delinquere formata da esponenti interni della Security della XX, titolari di agenzie investigative e funzionari pubblici che svolgevano indagini abusive e fornivano informazioni riservate sui cittadini oggetto delle predette indagini. La sentenza si è conclusa con la condanna di vari imputati a specifiche pene detentive , mentre XX ( oltre che .. spa) è stata ritenuta responsabile civile in quanto i reati erano stati realizzati in esecuzione di un patto corruttivo , cui avevano partecipato anche suoi dirigenti e, come tale, è stata condannata a risarcire i danni alle varie parti civili ( nel procedimento penale gli attuali attori non si erano costituiti parte civile).
La Corte ha anche condannato gli imputati, che avevano utilizzato le strutture aziendali di XX per conseguire gli illeciti profitti, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla predetta XX, comprensivi delle somme che essa dovrà corrispondere quale responsabile civile.

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Quindi anche in questa sede la XX ha legittimazione passiva, in quanto responsabile ex art. 2049 c.c del fatto illecito commesso dai suoi dipendenti, ricordando sul punto che, per pacifica giurisprudenza, è sufficiente che ricorra un mero vincolo di occasionalità tra attività lavorativa e danno, tale per cui le funzioni esercitate abbiano determinato o anche solo agevolato la realizzazione del fatto lesivo, essendo irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali.

Gli attori hanno lamentato una forzata riduzione dell’attività di consulenza ( peraltro dagli stessi collocata tra l’autunno 2002 e la primavera del 2003- v. capitoli di prova) a tutela dei propri clienti poiché temevano che le indagini, pur ritenute legittime, potessero minare la reputazione, la credibilità e la riservatezza che caratterizzava la loro attività di consulenza.

Il Tribunale ritiene, peraltro, non sussista alcun nesso di causalità tra l’illecita azione di spionaggio negli uffici della … e l’asserito decremento patrimoniale della società, non potendo siffatta scelta imprenditoriale, quale l’asserita rinuncia in prevenzione a collaborazioni lavorative, trovare credibile giustificazione nella convinzione che fossero in corso accertamenti penali ( all’epoca ritenuti tali).

Se così fosse avrebbero dovuto essere azzerare tutte le attività con tutti i clienti e non solo con alcuni di essi, nello specifico la .., la .. ed il .. per la cui gestione gli attori avrebbero potuto provvedere direttamente o rivolgendosi ad altro collaboratore. E quanto alla .. essa era comunque una società costituita da altri imprenditori ( oltre al ..), per cui comunque avrebbe potuto proseguire la collaborazione con questi ultimi.

Anche la tesi dell’asserita ripresa delle attività solo nel 2005, quando le indagini sarebbero terminate, non trova giustificazione concreta, proprio in quanto tale indagini non erano di dominio pubblico, gli attori non potevano aver contezza che le stesse fossero esaurite, come pure che non potessero avere ulteriori implicazioni penalistiche.

Viene, pertanto, respinta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali in favore della … Passando alla disamina della richiesta risarcitoria per i danni non patrimoniali subiti dal .. e dal .., la difesa degli attori ha invocato la responsabilità per la violazione del diritto alla privacy ex art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e per il turbamento provocato dalle attività investigative, all’epoca ritenute lecite, poi rivelatesi illecite.
Tale tipo di danno necessariamente è oggetto di una valutazione equitativa, la quale deve essere condotta con un ragionevole apprezzamento di tutte le componenti del caso concreto.
E’ indubbio che, nel caso in esame, sia stato violato il diritto alla riservatezza degli attori, a fronte dell’illecito accesso e divulgazione dei dati personali dei medesimi.
Il danno in questione è causato dalla cono¬scenza da parte di terzi dei dati relativi alla vita personale e destinati a rima¬nere riservati: si tratta di un pre¬giudizio che prescinde dalla conoscenza che abbia avuto l’interes¬sato dell’illecita intrusione.
Ma per poter stimare l’importanza del danno occorre verificare la portata effettiva e la gravità della lesione.
Per quanto riguarda il caso oggetto d’esame nel presente procedimento, si rileva che l’ attività di ” spionaggio” ha avuto come obiettivo principale il .. ed i rapporti lavorativi di questo con la CFN sono all’origine dell’ estensione al .. ed al .. delle indagini illecite, le quali, peraltro, hanno comportato un loro solo marginale coinvolgimento, come è attestato nei capi di imputazione della sentenza sopra richiamata.
L’attività di recupero dei documenti gettati nei cestini della spazzatura non ha avuto pratica e rilevante diffusione, né concreti sviluppi penali, pur se è giustificabile una preoccupazione del .. e del .. nei riferiti periodi di ” raccolta”, tuttavia qualificabile come un turbamento dello stato d’animo, senza implicazioni psicologiche di importante valenza lesiva, neppure emerse. Mentre sono stati individuati un accesso abusivo nella Banca dati telematica del Ministero dell’Interno per

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un controllo dei precedenti nel Casellario Giudiziario, nonché uno all’Anagrafe Tributaria , nel gennaio 2002.
Quindi, seguendo alcuni parametri enucleati dalla più recente giurisprudenza di merito, appare limitata la tipologia delle intrusioni nella vita privata e la loro diffusione, come pure la durata delle intrusioni stesse, la cui portata è stata appresa dagli attori successivamente nel 2007 – come dai medesimi affermato.

Attese le suesposte considerazioni, appare equo liquidare in favore di ciascun attore a titolo di risarcimento del danno la somma di € 15.000,00 in moneta attuale.
Quanto alle spese processuali, a fronte della somma richiesta da parte attrice, si rileva che la riduzione operata in sentenza, pur non integrando gli estremi della soccombenza reciproca, ugualmente può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese (Cass. n. 22388/2012). Tenuto conto della eccedente domanda degli attori, soccombenti peraltro in relazione alla richiesta di danni patrimoniali in favore della .. e della soccombenza della XX sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva, si stima equo compensare tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo, ponendo a carico della convenuta il residuo.

Va, però, fatta una precisazione: il principio di adeguatezza e proporzionalità impone una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l’entità degli onorari per l’attività professionale svolta. Il decisum prevale, quindi, sul disputatum (Cass. SSUU n. 19014/2007), salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove consegue che il valore della controversia sia quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (Cass. n. 5381/2006). Nel caso in esame, dunque, il valore della controversia, su cui calcolare le spese di lite, è quello liquidato in sentenza, di € 30.000,00.

Si rimanda la liquidazione in dispositivo. P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
– condanna la XX Y al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di .. e .. .., liquidato in € 15.000,00 per ciascuno ( per complessivi € 30.000,00), oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
– respinge la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali in favore della .. srl;
– dichiara la compensazione delle spese processuali tra le parti nella misura di un terzo e condanna la XX alla rifusione in favore degli attori .. e . del residuo, che si liquida in € 4.500,00 per compensi ed € 800,00 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA.
Milano, lì 16.3.2016

Il Giudice
Dott. Nadia Dell’Arciprete

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