Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 2 marzo 2016 (Pres. Ortolan, rel. G. Buffone)
La separazione può essere addebitata ad entrambi i coniugi quanto risulti che ciascuno di essi abbia posto in essere comportamenti costituenti violazione dei doveri che direttamente scaturiscono dal matrimonio e che sono individuabili, con stretto rapporto di causa / effetto, quali ragioni della crisi che ha travolto la coppia. La possibile addebitabilità della separazione a entrambi i coniugi si ricava dall’art. 548 c.c. ultimo comma, che espressamente la menziona ed è comunque ammessa dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (v. Cass. Civ., sez. I, 20 aprile 2011 n. 9074). In particolare, il reciproco addebito può essere mosso al cospetto di un clima familiare caratterizzato da una situazione di reciproca intolleranza sfociata in vere e proprie aggressioni alla sfera personale dell’uno e dell’altro coniuge. Le gravi condotte lesive, traducendosi nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest’ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l’addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che l’odierna decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell ’art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“ i provvedimenti del giudice (..) sono redatti in maniera sintetica ”; comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132);
premesso CHE …, nata a … in data …, e .., cod. fisc. .., nato a .. (…) in data .. , ..hanno contratto matrimonio civile in Milano, in data … 2001 (atto n. …, … ..); dall’unione non sono nati figli; la coppia ha fissato la residenza familiare in Milano, via …, nella dimora di proprietà esclusiva di ..;
premesso che , con ricorso depositato in data … 2014, la .. ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, con addebito al medesimo e con obbligo, del convenuto di allontanarsi dalla casa familiare, di sua proprietà e a lei da assegnare; con comparsa di costituzione del .. 2015, il marito ha aderito alla richiesta di separazione giudiziale ma invocando l’addebito della pronuncia alla moglie e richiedendo, per sé, l’assegnazione della dimora coniugale e un assegno di mantenimento;
premesso che l’udienza presidenziale è stata tenuta in data ..: all’udienza de qua non è comparso il marito; il Presidente f.f., con ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa in data ..2014 ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
premesso che , con ordinanza del 10 giugno 2015, il giudice istruttore ha respinto le richieste di prova delle parti e rimesso le stesse all’udienza di precisazione delle conclusioni in data 17 novembre 2015;
premesso che, con istanza del 3 luglio 2015, la moglie ha proposto ricorso per il rilascio dell’immobile; il giudice istruttore ha definito il ricorso con ordinanza del 13 luglio 2015;
omissis
premesso che, in data 17.11.2015, le parti hanno precisato le conclusioni; i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti in data 8 febbraio 2016; la camera di consiglio è stata tenuta in data 2 marzo 2016,
Nel MERITO, rilevato che,
la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta perché i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.; peraltro, ove nel rapporto di coppia si sviluppi in modo irretrattabile una situazione di intollerabilità, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione (Cass. Civ., 30 gennaio 2013 n. 2183); nel caso di specie, la pronuncia risponde alle richieste di entrambi i coniugi (che ormai non si considerano più marito e moglie) ed è conforme alle conclusioni dell’Ufficio di Procura;
in merito alla addebitabilità della separazione richiesta dalla moglie e dal marito, giova ricordare che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un’efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre 1995 n. 13021). In adesione ai rilievi autorevolmente svolti in Dottrina, «il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare». Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l’addebito della separazione a entrambi i coniugi. Come noto, «la separazione può essere addebitata ad entrambi i coniugi quanto risulti che ciascuno di essi abbia posto in essere comportamenti costituenti violazione dei doveri che direttamente scaturiscono dal matrimonio e che sono individuabili, con stretto rapporto di causa / effetto, quali ragioni della crisi che ha travolto la coppia» (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 27 febbraio 2013, est. G. Servetti). La possibile addebitabilità della separazione a entrambi i coniugi si ricava dall’art. 548 c.c. ultimo comma, che espressamente la menziona ed è comunque ammessa dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (v. Cass. Civ., sez. I, 20 aprile 2011 n. 9074). Vi possono essere contemporaneamente comportamenti di entrambi i coniugi valutabili come gravemente contrari ai doveri imposti dal matrimonio e che sono astrattamente idonei a produrre la rottura del rapporto coniugale. Ne consegue che è ammissibile e configurabile la pronuncia di addebito della separazione a entrambi i coniugi (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 giugno 2013 n. 16142). Ebbene, nel caso di specie, entrambe le parti hanno allegato un clima familiare caratterizzato, soprattutto, negli ultimi tempi, da una situazione di reciproca intolleranza sfociata in vere e proprie aggressioni alla sfera personale dell’uno e dell’altro coniuge. Per quanto riguarda la moglie, risulta una aggressione, da parte del marito, a mezzo di pugni, che ha reso necessario il ricovero in Pronto Soccorso del … 2013 (fatto specificamente allegato dalla moglie e non adeguatamente contestato dal marito; art. 115 c.p.c.); per quanto riguarda il marito, risultano ricoveri in Pronto Soccorso in data .. .. 2014, in un caso specifico per percosse al torace con ecchimosi a livello sternale; risulta, ancora, un certificato … 2014 ove è fotografato un alterco tra marito e moglie, con intervento della polizia. Anche questi fatti, ritualmente allegati, non sono stati adeguatamente contestati ex art. 115 c.p.c. La prova di reciproche aggressioni fisiche giustifica in sé il reciproco addebito: il costume pretorile di legittimità, in tale direzione, afferma che le gravi condotte lesive, traducendosi nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest’ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l’addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (Cass., 7 aprile 2005, n. 7321; Cass., 14 aprile 2011, n. 8548). Le altre questioni restano assorbite.
in merito all’assegnazione della casa familiare, le reciproche domande sono del tutto destituite di fondamento: quanto alla moglie, è pacifico che il vincolo ex art. 337-sexies c.c. non può essere apposto in mancanza di figli; quanto al marito, è pure pacifico che l’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, «ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell’altro genitore o di proprietà comune). Le questioni relative al diritto di proprietà e a quello di abitazione esulano, inoltre, dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione» (Cass. Civ., sez. I, sentenza 1 agosto 2013 n. 18440, Pres. Salmè, rel. Dogliotti). Per i motivi già esposti, le relative domande sono infondate; la condotta del marito, che illecitamente si trattiene in casa della moglie, va risolta con gli strumenti di tutela ordinari a protezione del diritto di proprietà;
per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti economici occorre rilevare che la domanda di addebito esclude, in favore del marito, la sussistenza dei presupposti per il diritto ex art. 156 c.c.; d’altro canto, ove pure si guardasse al merito, non sussisterebbero, nel caso in esame, i presupposti costitutivi della situazione giuridica soggettiva auspicata posto che: la moglie percepisce un reddito mensile medio non superiore ad euro 1000, ricavati dall’attività commerciale gestita (… ….); il marito ha prodotto un certificato occupazionale da cui risulta una anzianità di disoccupazione dal … 2011: ebbene, nulla ha offerto in prova per dimostrare il comportamento positivo e diligente per reperire una attività lavorativa consona alle sue intatte potenzialità lavorative; è, peraltro, provata una condotta di vita (v. sentenza penale in atti) compatibile con un modus operandi negligente rispetto all’inserimento nel mercato del lavoro; ne consegue che la sua condizione è rimproverabile e non può comportare un obbligo di mantenimento in capo alla moglie;
sulle ALTRE QUESTIONI, rilevato che,
per quanto riguarda le spese di lite, esse debbono essere integralmente compensate
tra le parti attesa la reciproca soccombenza, a definizione del processo OSSERVATO che,
le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento; gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE NONA CIVILE,
in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile di cui all’anno 2014 n. …., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione giudiziale dei coniugi ….. i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano, in data…2001 (…); …
DICHIARA l’addebitabilità della separazione a …
DICHIARA l’addebitabilità della separazione a …;
RESPINGE tutte le altre domande;
COMPENSA le spese di lite tra le parti
MANDA alla cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE, AD ECCEZIONE DEL CAPO 1 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 2 marzo 2016
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Giuseppe Buffone Dr.ssa Paola Ortolan