Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 3 giugno 2016 (est. Laura Cosmai)
Il Giudice istruttore Dott. Laura Maria Cosmai , a scioglimento della riserva assunta in data 31.5.2016;
considerato che con propria ordinanza del 13.5.2016 è stata disposta l’audizione di …. ( nata il ….1998) per essere sentita in merito alla richiesta di cui al ricorso presentato dal padre diretto ad ottenere l’autorizzazione a che la figlia possa trascorrere nel periodo delle prossime vacanze estive ( … luglio – … settembre 2016) un periodo di vacanza/studio in Australia, ospite …;
rilevato che il Giudice ha ritenuto –a prescindere dall’esistente contrasto tra i genitori circa l’opportunità della vacanza- che fosse fondamentale e imprescindibile procedere all’audizione di .. trattandosi di atto necessario nel relativo procedimento;
considerato che il vigente codice di rito impone all’autorità giudiziaria, di procedere all’ascolto del minore “ in tutti i procedimenti” che li riguardano. E’ indubbio che l’ascolto del minore sia quindi atto imprescindibile soprattutto allorchè il contrasto genitoriale afferisca ad un decisione che coinvolge in via diretta la minore medesima come nel caso di specie in cui, a prescindere dalla volontà e dalla autenticità della dichiarazione della minore, è indubbio che si tratti di una decisione che la riguarda in prima persona dal momento che è la SOLA … a dover eventualmente andare in Australia per la vacanza studio;
osservato in via preliminare che il presente sub-procedimento non si sarebbe reso necessario se solo i suoi genitori avessero compreso che l’importanza di attuare insieme le scelte condivise necessarie per la crescita e lo sviluppo ( anche intellettuale e sociale) della minore e quindi avessero PROCEDUTO in via preliminare ad ASCOLTARE ( che è concetto diverso dal SENTIRE) la propria figlia. Come questo Giudice ha in più occasioni ritenuto di dover chiarire, se è vero che è compito del giudice procedere all’audizione dei minori in caso di contrasto tra i genitori avuto riguardo a scelte che li coinvolgono, tale compito è secondario rispetto a quello PRIMARIO dei genitori di ascoltare i propri figli. Se i coniugi … e … avessero ascoltato .. , avrebbero evitato un ulteriore accesso all’autorità giudiziaria – con relativo appesantimento del contezioso che li vede coinvolti ( il presente sub procedimento è il numero 4) – e avrebbero attuato le migliori scelte nel rispetto “ dei desideri, delle aspirazioni e delle inclinazioni” della figlia. La stessa …, infatti, nel corso della propria audizione ha chiesto di aver espressamente detto alla propria madre quello che pensa, di essere consapevole delle resistenze materne ( periodo troppo lungo, distanza significativa dalla residenza) ma di essere determinata nella propria decisione;
considerato che nel corso dell’audizione .. ha chiaramente espresso il proprio gradimento per il viaggio e per l’esperienza complessiva: è parsa serena, del tutto libera nella scelta, consapevole del fatto che il soggiorno sia impegnativo in termini di tempo ( avrebbe preferito un periodo inferiore per poter fruire di un periodo di vacanza prima della ripresa scolastica) ma assolutamente interessata ad effettuare questa esperienza. … , come molte giovani della sua età, desidera effettuare una esperienza all’estero e quella dell’Australia pare una soluzione adeguata all’età della ragazza . Nel ricorso sono indicati gli estremi della scuola che la ragazza frequenterebbe – nulla questio sul livello del programma- e la presenza in loco della zia … ( rappresenta una adeguata garanzia di tutela della minore ( prossima alla maggiore età per il vero). Anche il viaggio – invero lungo- non suscita nella ragazza motivo di preoccupazione. Tutte le considerazioni che precederono consentono di ritenere del tutto infondate le preoccupazioni della resistente circa una “ volontà non genuina della minore in relazione a tale esperienza” che, quindi , non si ravvisa ragione per non autorizzare.
La richiesta del ricorrente può quindi essere accolta ( con tutto gli oneri connessi a carico del padre), risultando del tutto infondate le ragioni esposte dalla resistente avuto riguardo sia la mancata
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adesione della minore al progetto e l’assenza di autonoma volontà della stessa sia l’incapacità della medesima di liberamente esprimere il suo eventuale dissenso ai genitori. Se infatti vi è qualcuno che avrebbe dovuto prendere atto della volontà della minore e non lo ha fatto, questa è proprio la Sig.ra .. a cui .. ha esposto il proprio chiaro pensiero: profilo che non potrà non essere valutato anche ai fini relativi ai profili della genitorialità ;
considerato che per tutte le ragioni che precedono di tale aspetto si dovrà tenere conto ai fini delle spese di lite del presente procedimento
P .Q.M.
Così provvede:
1. accoglie il ricorso proposto da …. in data ….2016 e per l’effetto autorizza quanto richiesto
al punto 1 delle conclusioni di cui al medesimo ricorso e con oneri tutto a carico del padre 2. Spese al definitivo
SI COMUNICHI Milano, 03/06/2016
Il Giudice Istruttore dott. Laura Maria Cosmai
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