Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Contratto colf e badanti 2016

9 Settembre 2016 | Autore:
Contratto colf e badanti 2016

Contratto collettivo nazionale di lavoro colf e badanti 2016: inquadramento dei lavoratori domestici, paga minima, malattia, che cosa cambia.

È stato recentemente rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro Colf e badanti 2016, tra Federproprietà, Uppi, Confappi e Confsal: questo contratto si applica a tutti i lavoratori addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare, compresi i lavoratori che prestano attività presso comunità religiose, caserme, comandanti militari e comunità senza fini di lucro come orfanotrofi e ricoveri per anziani. Rispetto ai precedenti contratti collettivi sul lavoro domestico, vi sono delle nuove previsioni che tutelano maggiormente i lavoratori, in particolare per quanto concerne l’assistenza per malattia. Inoltre sono state emanate apposite disposizioni in merito alla previdenza integrativa ed alla destinazione del Tfr e sono stati ridefiniti i livelli minimi di paga.

Colf e badanti: inquadramento

In primo luogo, il contratto illustra in base a quali elementi debbano essere inquadrati Colf e badanti e quali siano i livelli di inquadramento:

  • badanti super: appartengono alla categoria badanti super i lavoratori in possesso di attestati professionali o diplomi specifici riconosciuti (puericultore diplomato, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico diplomato e istruttore diplomato);
  • badanti 1° categoria: appartengono alla prima categoria di Badanti i lavoratori che presiedono all’andamento della casa in piena autonomia o che svolgono mansioni qualificate con elevata competenza;
  • collaboratori familiari 2° categoria super: appartengono a questa categoria i collaboratori familiari che svolgono mansioni inerenti all’andamento della casa ed all’ assistenza di persone con capacità e conoscenze tecniche acquisite ( assistente a persone anche parzialmente autosufficienti, cameriere, cuoco, autista e custode) senza autonomia decisionale;
  • collaboratori familiari 2° categoria: appartengono a questa categoria collaboratori familiari che svolgono assistenza a persone ( anziani e bambini ) autosufficienti o parzialmente autosufficienti ed alla attività connesse alle esigenze di vitto e della pulizia della casa dei residenti senza autonomia decisionale;
  • colf 3° categoria: appartengono a questa categoria i lavoratori generici addetti esclusivamente alle pulizie della casa, addetti al giardinaggio ordinario dell’ abitazione, addetti agli animali domestici etc. con anzianità superiore a 18 mesi ( maturata anche presso datori di lavoro diversi);
  • colf 4° categoria: appartengono a questa categoria lavoratori generici, addetti alla pulizia della casa, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 18 mesi . Dopo 24 mesi di servizio effettivo il lavoratore ha diritto di essere inquadrato nella 3° categoria.

L’inquadramento è molto simile a quello stabilito dal Ccnl sul lavoro domestico maggiormente noto, cioè al contratto firmato da Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, che scade il 31 dicembre 2016: questo accordo, però, anziché inquadrare i lavoratori  dalla 1° categoria superiore alla 4°, li inquadra, secondo esperienza e specifiche mansioni, dal livello A al livello AS.

In particolare:

  • nei livelli A-AS sono inquadrati i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza, senza esperienza professionale o con esperienza inferiore a 12 mesi; inoltre, vi sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro;
  • nei livelli B-BS sono inquadrati i collaboratori familiari con esperienza che svolgono con competenza le proprie mansioni, anche se a livello esecutivo;
  • nei livelli C-CS sono inquadrati i collaboratori familiari con conoscenze di base teoriche e tecniche, che svolgono l’attività con autonomia e responsabilità;
  • nei livelli D-DS sono inquadrati i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

Colf e badanti: retribuzioni 2016

Le tabelle retributive del contratto prevedono i seguenti importi mensili, con decorrenza da febbraio 2016:

  • 1° categoria badanti super (badanti in possesso di diplomi specifici): 1.340,82 euro;
  • 1° categoria badanti (badanti con piena autonomia decisionale): 1.284.66 euro;
  • 2° categoria collaboratori familiari super (lavoratori senza autonomia decisionale, addetti alla casa e assistenza a persone autosufficienti o parzialmente, senza diploma ma con esperienza): 980 euro;
  • 2° categoria collaboratori familiari: 941 euro;
  • 3°categoria colf (lavoratori generici addetti alla pulizia della casa con esperienza lavorativa superiore ai 18 mesi): 850 euro;
  • 4° categoria colf (con esperienza inferiore a 18 mesi): 620 euro
  • per prestazioni discontinue e assistenza notturna è prevista la maggiorazione pari al 20% rispetto alle tariffe dei livelli di riferimento;
  • per prestazioni esclusivamente d’attesa è prevista una categoria unica con la retribuzione di 613,80 euro;
  • i valori convenzionali di vitto e alloggio sono i seguenti : pranzo e/o colazione 1,90 euro al giorno, cena  1,90 euro al giorno, alloggio  1,64 euro al giorno, per un  totale di 5, 44 euro.

Le tabelle retributive sono simili a quelle previste per il2016 dal Ccnl Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, secondo il quale gli importi mensili ammontano a:

  • 624,65 euro per il livello A;
  • 738,23 euro per il livello AS;
  • 795,01 euro per il livello B;
  • 851,80 euro per il livello BS;
  • 908,60 euro per il livello C;
  • 965,38 euro per il livello CS;
  • 1135,73 euro per il livello D (più un’indennità di 167,94 euro);
  • 1192,52 euro per il livello DS (più un’indennità di 167,94 euro);
  • i valori convenzionali di vitto e alloggio sono i seguenti : pranzo e/o colazione 1,91 euro al giorno, cena  1,91 euro al giorno, alloggio  1,66 euro al giorno.

Colf e badanti 2016: i contributi

I contributi previdenziali che devono essere versati all’Inps non sono, a differenza dei livelli minimi di paga, decisi dl contratto collettivo, ma sono stabiliti annualmente dall’Inps in base alla paga oraria o al numero di ore lavorate in una settimana.

In particolare, per il 2016, i contributi ammontano a quanto indicato nella presente tabella.

Fascia oraria di retribuzione
Contributo orario
Lavoratori Domestici a tempo
indeterminato
Lavoratori Domestici a termine
Effettiva
Convenzionale
Con quota CUAF
Senza quota CUAF
Con quota CUAF
Senza quota CUAF
Fino a € 7,88€ 6,97€ 1,39 (0,35)€ 1,40 (0,35)€ 1,49 (0,35)€ 1,50 (0,35)
Oltre € 7,88 e fino a € 9,59€ 7,88€ 1,57 (0,39)€ 1,58 (0,40)€ 1,68 (0,39)€ 1,69 (0,40)
Oltre € 9,59€ 9,59€ 1,91 (0,48)€ 1,93 (0,48)€ 2,05 (0,48)€ 2,06 (0,48)
Oltre le 24 ore settimanali€ 5,07€ 1,01 (0,25)€ 1,02 (0,25)€ 1,08 (0,25)€ 1,09 (0,25)

Colf e badanti 2016: trattamento per malattia

La corresponsione dell’indennità di malattia, nei precedenti accordi collettivi a carico del datore di lavoro, è stata posta, nel nuovo contratto Colf e badanti, a carico di un apposito organismo, l’ente bilaterale denominato Ebilcoba. L’Ebilcoba è finanziato da una piccola quota, a carico per 2/3 del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore: in questo modo, è assicurata per intero al lavoratore la retribuzione durante la malattia (nei limiti dei periodi stabiliti dal contratto in base all’anzianità lavorativa). Il datore di lavoro ha, invece, il vantaggio di non dover  più subire l’onere del pagamento dell’intera retribuzione in caso di malattia, a fronte di un piccolo contributo. La quota a carico del lavoratore, nel dettaglio, è pari a 1 centesimo all’ora, mentre la quota a carico del datore è pari a 2 centesimi all’ora.

In base al Ccnl Colf e badanti 2016, ai lavoratori assenti per malattia deve essere corrisposta la relativa indennità per il seguente periodo:

  • 10 giorni complessivi nell’ anno civile (1 gennaio- 31 dicembre) ai lavoratori fino a 12 mesi di anzianità;
  • 20 giorni complessivi nell’anno civile ai lavoratori con anzianità superiore a 12 mesi ;

Le indennità dovute a titolo di malattia devono essere erogate secondo le seguente quantificazione:

  • 50% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di malattia;
  • dal 4 ° giorno sino al 10° giorno, l’indennità è pari al 100% della retribuzione globale di fatto;
  • dall’11 ° giorno al 20° giorno l’indennità è pari al 50 % della retribuzione globale di fatto.

Per i primi tre giorni di malattia l’indennità rimane a carico del datore di lavoro, per il restante periodo provvede l’Ebilcoba, sempre che il datore abbia versato all’Ente almeno 12 mesi di contributi.

Questa nuova disciplina rappresenta una svolta significativa per l’intero settore, dando una risposta definitiva e positiva per tutti sull’annoso problema della remunerazione della malattia, il cui onere risulta , solitamente, troppo pesante per il datore di lavoro domestico.



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

1 Commento

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA