Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 9 giugno – 26 luglio 2016, n. 15394
Presidente Armano – Relatore Sestini
Ragioni della decisione
stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:
“1. Il Tribunale di Nola, confermando -con diversa motivazione – la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’A. nei confronti della Società Autostrade per l’Italia, per il risarcimento del danno causato alla propria vettura dal difettoso funzionamento della sbarra di cadenza veicoli apposta in una pista di accesso dell’(omissis) riservata agli utenti del servizio “telepass”.
2. Il Tribunale ha osservato che l’A. non aveva mai nemmeno allegato di aver stipulato con la società Autostrade il contratto per il servizio “telepass” e che da ciò conseguiva che non poteva dirsi formata la non contestazione della circostanza da parte della convenuta.
Ciò premesso, ha rilevato clic non poteva dirsi raggiunta la prova che all’attore fosse consentito l’utilizzo della corsia “telepass”, con la conseguenza che non risultava possibile imputare con certezza il fatto a vizio della strumentazione di proprietà della parte convenuta piuttosto che alla circostanza che il transito era avvenuto in difetto della necessaria autorizzazione (con conseguente abbassamento automatico della sbarra).
3. Il ricorso (che denuncia – col primo motivo – la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché – col secondo motivo – la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 cc.), è fondato, nei termini che seguono.
Per citiamo risulta dal contenuto dell’atto di citazione trascritto in ricorso, l’A. aveva dedotto chiaramente – seppur implicitamente – di essere titolare di un rapporto che gli consentiva l’accesso alla pista riservata agli utenti del servizio “telepass”: in tal senso depone univocamente la stessa impostazione della domanda che presuppone necessariamente l’allegazione della ritolarità di un rapporto “telepass”, tanto più alla luce della precisazione che il conducente aveva udito il segnale sonoro del sistema elettronico e aveva visto la sbarra sollevarsi (cfr, in punto di allegazione implicita di un fatto costitutivo, Cass. n. 7735/2004).
A fronte di tale allegazione, ben poteva operare il principio di non contestazione (già pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza all’epoca dell’inizio della causa), che impone alle pani “l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione” (Cass. n. 21847/2014) e che comporta la necessità, per il convenuto, di prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, che -in difetto- debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (cfr. Cass. n. 19896/2015).
Ciò premesso e considerato che l’accertamento circa la ricorrenza degli estremi della non contestazione (in concreto e alla luce delle difese svolte dalla convenuta) va rimesso al giudice del rinvio, deve precisarsi che l’accoglimento del ricorso in relazione al profilo sopra esaminato investe l’intera sentenza, giacché sia l’affermazione relativa al difetto di prova sul diritto di accedere alla corsia telepass che quella concernente la causa dell’abbassamento della sbarra sono necessariamente influenzate dalla preventiva valutazione in ordine al fatto che vi sia stata o meno specifica contestazione dei fatti allegati dall’attore.
4. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale (in persona di altro magistrato)”.
All’esito della discussione in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendoli non superati dalle argomentazioni svolte nella memoria della controricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione e rinvio (anche in ordine alle spese di lite).
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per e spese di lire, al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato.