Comodato: possibile deduzione dell’IVA sulla ristrutturazione


Non sono rilevanti gli accordi tra le Parti per determinare la deduzione delle spese. Ecco i dettagli.
Un’ordinanza della Cassazione ha chiarito nei giorni scorsi che la detrazione IVA sulle ristrutturazioni è valida anche nel caso in cui l’immobile sia detenuto con contratto di comodato d’uso.
Vediamo i dettagli.
Detrazione IVA: valida per gli immobili in comodato
La Corte di cassazione ha ribadito (come è più volte successo negli ultimi anni) anche da ultimo, con l’ordinanza degli scorsi giorni [1] che, ai fini della deduzione dell’Iva sulle ristrutturazioni degli immobili, il contribuente può dedurre l’imposta anche se non è proprietario.
Nella fattispecie il caso sul quale la Cassazione è stata chiamata a giudicare riguardava un’azienda che a seguito dell’accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP negli anni 2007 e 2008, si era vista comminare una sanzione dall’Agenzia delle Entrate. Il Fisco aveva difatti ritenuto non inerenti alcune delle spese dedotte dal contribuente, tra le altre quelle di ristrutturazione dei locali in cui l’azienda era situata.
La CTR Campania aveva difatti ritenuto che non fosse ammissibile la deducibilità delle spese di ristrutturazione ed adattamento del locale in cui veniva esercitata l’attività d’impresa, sulla base del fatto che i relativi costi facevano capo al proprietario e non anche al comodatario.
Gli accordi tra le Parti non influiscono sulle deduzioni fiscali
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, ai fini della detrazione dell’Iva sulle ristrutturazioni degli immobili, non è rilevante quali siano gli accordi civilistici che regolano il rapporto tra le Parti. Che si tratti cioè di contratto di locazione o di comodato, “il contribuente può portare in detrazione l’imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività d’impresa“
note
[1] Cass. ord.17421.
[2] Cass. sent. n. 6200/2015.