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Fatture e ricevute, quando devo applicare il bollo da 2 euro?

2 Novembre 2016 | Autore:
Fatture e ricevute, quando devo applicare il bollo da 2 euro?

Emissione di fatture e ricevute senza Iva, contribuenti minimi, forfettari e lavoratori autonomi occasionali: quando è obbligatoria la marca da bollo da 2 euro?

Se la fattura, o la ricevuta, non è assoggettata ad Iva e supera l’importo di 77,47 euro, è obbligatorio apporre una marca da bollo da 2 euro: è quanto stabilisce il Decreto che disciplina l’imposta di bollo [1], che definisce anche i soggetti su cui grava l’obbligo, le eccezioni e le modalità di adempimento.

Vediamo, in questo breve vademecum, quali sono i casi in cui la marca è obbligatoria, con quali modalità si deve adempiere e quali sono le conseguenze per chi non appone la marca alla fattura o alla ricevuta.

Marca da 2 euro: quando è obbligatoria?

Secondo la normativa, la marca da bollo da 2 euro, in via generale, è obbligatoria se si emette una fattura o una ricevuta non assoggettata a Iva, se di importo superiore a 77,47 euro.

Devono essere dunque assoggettate all’imposta, se superano l’importo esposto:

  • le fatture dei contribuenti aderenti al regime dei Minimi o al Forfettario, in quanto non assoggettate a Iva;
  • le ricevute emesse dai lavoratori autonomi occasionali;
  • le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva [2] e le operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale, come le spese anticipate o le quietanze rilasciate dal creditore (ne sono un esempio le ricevute del pagamento del canone di affitto);
  • le operazioni esenti [3], come, ad esempio, le spese mediche.

Non scontano, invece, l’imposta da 2 euro:

  • i documenti già assoggettati a imposta di bollo o esenti;
  • le fatture o le ricevute riguardanti operazioni soggette a Iva;
  • le fatture che riguardano operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci sia dirette che indirette;
  • le fatture che riguardano cessioni intracomunitarie;
  • le bollette;
  • i documenti doganali di ogni specie.

Marca da 2 euro: modalità di assolvimento dell’obbligo

L’imposta, se la fattura o la ricevuta è cartacea, è assolta acquistando una marca da bollo (contrassegno telematico) presso una tabaccheria: la marca emessa dal tabaccaio ha un codice identificativo univoco, data e ora. È necessario che la data della marca sia anteriore o contemporanea a quella del documento.

La marca deve essere apposta da chi emette il documento sull’originale da dare al cliente, mentre sulla copia che l’emittente deve conservare va indicata la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”, indicando l’id della marca da bollo. Le copie conformi sono soggette all’imposta, ma le copie ad uso interno no.

Se il documento è una fattura elettronica, l’imposta di bollo può essere assolta dall’emittente in modo virtuale e cumulativo: in particolare, è necessario pagare le imposte di bollo relative alle fatture elettroniche emesse tramite modello F24 entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio (entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se questo ha un periodo diverso dall’anno solare).

Che cosa succede se non inserisco il bollo?

Se ci si dimentica di inserire il bollo nella fattura, la sanzione va da 1 a 5 volte l’importo dell’imposta evasa, più l’importo della marca non pagata, per ogni documento irregolare.

È obbligato all’apposizione della marca chi emette il documento, lo consegna o lo spedisce, ma le parti sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta [4]. In particolare, è obbligato in solido al pagamento chi:

  • sottoscrive, riceve, accetta o negozia atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del Decreto che disciplina l’imposta di bollo;
  • enuncia o allega ad altri atti o documenti, gli atti e i documenti o i registri non in regola con le disposizioni del Decreto che disciplina l’imposta di bollo;
  • fa uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine bensì solo in caso d’uso.

La stessa conclusione vale nel caso in cui l’imposta di bollo sia stata esplicitamente trasferita sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta: il professionista, difatti, può  addebitare l’imposta al cliente in aggiunta al compenso professionale. In questo caso, l’importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell’Iva.

Fattura senza marca: come regolarizzarla

Chi riceve un atto non in regola con le disposizioni sul bollo, entro 15 giorni dalla data del ricevimento deve presentare l’atto all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta.

In tale caso, la parte che ha provveduto alla regolarizzazione è esente da qualsiasi responsabilità (sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori), mentre la sanzione è irrogata nei confronti di chi ha emesso l’atto senza assolvere all’obbligo di pagare il tributo.

Se, invece, nessuna delle parti provvede al pagamento dell’imposta di bollo, entrambe restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell’irrogazione della relativa sanzione.


note

[1] Art. 22 Dpr n. 642/1972.

[2] Art. 15 Dpr n. 633/1972.

[3] Art. 10 Dpr n. 633/1972.

[4] Ris. 444/E/2008.


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2 Commenti

  1. Ogni qualvolta lascio un acconto al mio dentista in quanto la spesa è elevata mi applica la marca da bollo di due euro chiedo se questo è corretto.grazie

  2. ma non era stata abrogata?
    ovvero tempo fa ho letto una circolare del dipartimento dei trasporti e del ministero dell’Interno in cui per l’oblazione dei verbali al CDS all’atto della contestazione (solo per alcuni conducenti) è priva del bollo.
    che siano due cose differenti?

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