REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Bruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 195/2012 promossa da:
G. e A.M. G.
ATTORE/I
contro
Z.
R. C.
CONVENUTO/I
Oggetto: risarcimento danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rispettivamente rassegnate dalle parti all’udienza di precisazione delle conclusioni e da
intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti iniziali ritualmente notificati parte attrice conveniva in giudizio gli odierni convenuti rassegnando le conclusioni come sopra riportate. Si costituiva ritualmente parte convenuta contestando ogni domanda ed assumendo le conclusioni per essa sopra riportate.
Nel corso del giudizio veniva espletato un primo tentativo di conciliazione tra le parti che sortiva esito negativo. All’udienza del 11/3/13 i convenuti offrivano la somma di € 1.500,00 che veniva accettata e ritirata dagli attori quale acconto sul maggior dovuto.
Venivano ammesse e svolte le memorie ex art. 183 cpc ed il giudice ammetteva le prove dedotte dalle parti sui capitoli ritenuti rilevanti ed ammessi.
Mutato il giudice, con ordinanza del 10/12/14 venivano ammessi i testi di parte convenuta a prova contraria. Le prove si protraevano per diverse udienze.
Questo giudicante riteneva di disporre per un nuovo tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo. Indi veniva licenziata CTU medica sullo stato di salute del minore G. Federico Silvio. All’udienza del 15/2/16 venivano precisate le conclusioni dalle parti e la causa era assegnata a sentenza con i termini massimi ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di azione svolta da parte attrice nella qualità di esercente la patria potestà sul minore G. Federico Silvio al fine di ottenere il risarcimento del danno per una azione di “Bullismo” cui il minore è stato sottoposto in una camera d’albergo ad opera dei minori Z. Filippo e C. Mauro nel corso di una gita scolastica a Venezia e dintorni; atto di bullismo che è consistito nel legare ed imbavagliare G. Federico, nel deriderlo, nel fargli subire percosse, nel profferire al suo indirizzo frasi offensive e nell’obbligarlo a profferire bestemmia. Tale comportamento veniva poi filmato con un
telefono cellulare e veniva divulgato presso i compagni di scuola.
Per quanto attiene all’an debeatur la situazione sopra descritta è sostanzialmente emersa in atti attraverso la produzione del filmato girato dai minori in occasione del fatto e dalle risultanze testimoniali da parte di testi che hanno visionato in tutto e/o in parte tale filmato. Può dirsi pertanto raggiunta la prova in atti dell’assunto di parte attrice.
Per quanto attiene alla suddivisione delle responsabilità in capo ai minori Z. e C., dalle risultanze emerse appare come la responsabilità possa essere addossata pariteticamente in capo ai due agenti. Entrambi i minori hanno posto in essere l’atto di bullismo in quanto entrambi erano presenti nella camera al momento del fatto, hanno agito certamente di comune accordo e si sono preventivamente organizzati insieme ed insieme spalleggiati per effettuare l’atto di bullismo.
Per quanto attiene alla divulgazione del filmato ai compagni di scuola, anche se dagli atti emerge che la divulgazione sia materialmente avvenuta ad opera del C. resta il fatto che non è emerso in atti che lo Z. si sia in qualche modo dissociato da tale azione e che abbia agito in modo da far evitare la divulgazione del filmato stesso.
Si ritiene pertanto che la responsabilità vada attribuita in modo paritetico in capo ai due minori Z. e C. e che per essi debba essere valutata la responsabilità dei genitori ai sensi dell’art. 2048 c.c. quale colpa in educando. Infatti l’inadeguatezza dell’educazione impartita al minore, in assenza di prova contraria, è emersa dalle modalità dello stesso fatto illecito perpetrato dal proprio figli minore essendo emerso in modo chiaro un grado di maturità ed educazione fortemente carente, conseguente al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell’art 147 c.c. Inoltre sul punto parte convenuta non ha svolto specifiche difese a confutazione.
Per quanto attiene al quantum debeatur ritiene questo giudicante che la quantificazione del danno vada svolta in via equitativa tenuto anche conto della situazione concreta, della natura dei fatti oggetto di doglianza e delle risultanze della svolta CTU. In particolare occorre tenere conto dei diversi fattori che devono concorrere alla quantificazione del danno che tengono conto del danno biologico temporaneo e del danno alla salute, del danno cd morale, del danno alla propria immagine e del danno alla violazione della privacy.
La svolta CTU medica sulle condizioni psico-fisiche del minore G. Federico ha potuto evidenziare che il minore era già affetto al momento dell’evento da una personale situazione di Disturbo evitante di Personalità in fase di attenuazione e di Disturbo dell’Adattamento con alterazioni dell’emotività e della condotta, di moderata gravità all’epoca dei fatti ed infine da Disturbo dell’Apprendimento. Il CTU ha ritenuto che l’episodio di bullismo subito dal minore abbia comportato un certo aggravamento dello stato patologico del minore stesso che ha inciso soltanto in misura temporanea e in modo non definitivo sullo stato psico-fisico del minore G..
Sulla scorta di quanto precede ritiene questo giudicante che l’entità del risarcimento debba essere quantificata nella somma omnicomprensiva di € seimila, somma che deve essere suddivisa in modo paritetico tra i due minori Z. e C..
Ai fini del presente giudizio che vede convenuta soltanto la parte Z. si dispone che i convenuti siano condannati al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € tremila, deducendo da tale somma quella già ricevuta e percepita in corso di causa pari ad € 1.500,00.
Le spese di giudizio come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza, sono calcolate sui parametri tariffari tenendo conto dell’opera prestata.
Le spese della svolta CTU vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Pone le spese della svolta CTU in via definitiva a carico della parte convenuta. Alessandria, 12/5/2016.
Il G.O.T. Franco Bruno
Condanna A. Z. M. e C. M. R. quali genitori esercenti la potestà genitoriale al pagamento della somma di € tremila nei confronti di G. C. e G. A.M., dedotta la già versata somma di € millecinquecento in corso di causa.
Liquida le spese del procedimento in € 2.400,00 per compensi, € 238,61 per esposti, oltre 15% per spese forfettarie, oltre CPA ed IVA ponendole a carico della parte convenuta.