Rami e radici dell’albero del vicino, quando protendono nel nostro giardino, possono essere tagliati e recisi, ma per i rami bisogna prima chiedere l’autorizzazione al giudice.
Immaginiamo di avere un terreno e che, sul confine, siano presenti degli alberi di proprietà del nostro vicino. I rami e le radici di tali alberi invadono il nostro terreno. Così, di notte, andiamo a tagliarli di nascosto per non sentire storie e agire indisturbati. Ne nasce subito una contesa perché il vicino rivendica quanto meno il diritto ad essere avvisato prima.
Chi ha ragione? Noi che rivendichiamo il nostro diritto a ottenere un terreno in piano e non disconnesso per colpa delle radici del nostro vicino? Oppure il vicino che invece ben sa che senza le radici l’albero potrebbe morire?
La risposta è in una norma contenuta nel codice civile [1]: sentite cosa prevede.
Per quanto riguarda i rami, il proprietario del terreno su cui questi sporgono ha il diritto di pretendere che vengano tagliati. Ma, a tal fine, deve chiederlo al vicino – proprietario del relativo albero – e, in caso di sua inerzia, dovrà ricorrere al giudice. Egli non può, insomma, provvedervi autonomamente, anche perché ciò implicherebbe l’invasione del terreno altrui. C’è comunque da dire che, secondo alcuni commentatori – ma l’opinione non è condivisa da tutti – se il taglio dei rami prospicienti non implica alcuna invasione dell’altrui proprietà è comunque lecito senza bisogno di autorizzazione del vicino o di ricorrere al giudice.
Invece, per quanto riguarda le radici, abbiamo diritto a reciderle autonomamente, senza dover chiedere né prima il consenso al vicino, né l’autorizzazione al giudice.
Quindi nel caso di specie, ben abbiamo fatto a tagliare le radici dell’albero, ma per i rami avremmo dovuto rivolgerci al giudice.