Se la mediazione tributaria viene rifiutata


Il diniego all’istanza di mediazione da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agente di riscossione: gli effetti.
Nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, l’Ufficio porta il provvedimento di diniego a conoscenza del contribuente.
Il diniego deve essere opposto in assenza dei presupposti per procedere all’annullamento dell’atto o per concludere la mediazione.
Nel diniego vanno esposte in modo completo e dettagliato le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della pretesa tributaria, avendo presente che il contenuto del provvedimento di diniego, in caso di successiva costituzione in giudizio da parte del contribuente, varrà come atto di controdeduzioni. Vanno altresì descritte le attività svolte nel corso del procedimento di mediazione, sia al fine di chiedere la condanna del contribuente al pagamento delle somme di cui al comma 10 dell’art. 17bis, sia allo scopo di illustrare al giudice i motivi in base ai quali si è ritenuto di disattendere l’eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente.
Così come il perfezionamento della mediazione, anche il diniego non è impugnabile, essendo tutelato il contribuente dalla facoltà di costituirsi in giudizio mediante il deposito del ricorso. Nel giudizio eventualmente instaurato dal contribuente, avente ad oggetto l’atto rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 17bis del d.lgs. 546/1992, verrà altresì esaminato il corretto espletamento del procedimento di mediazione, anche ai fini della liquidazione delle spese ai sensi del comma 10 dello stesso art. 17bis.