Come funziona l’affidamento dei figli?


Il fallimento di un matrimonio comporta decisioni importanti non solo per gli ex coniugi ma anche per i figli: tra queste, l’affidamento della prole. Come funziona?
Quando si parla di affidamento dei figli si intende il provvedimento con il quale il giudice che si pronuncia sulla separazione dei coniugi stabilisce a chi, tra il padre e la madre, debbano essere affidati i figli: in altre parole, in magistrato decide come ripartire la responsabilità genitoriale e chi deve esercitarla, tenendo conto dell’interesse della prole [1].
Indice
Affidamento dei figli: di che tipo?
Il nostro ordinamento predilige, ad oggi, il principio della bi-genitorialità: in parole semplici, significa che riconosce ai figli il diritto di continuare a mantenere con entrambi i genitori rapporti equilibrati e continuativi anche dopo la cessazione della convivenza. Proprio per questo motivo, la tipologia di affidamento che i giudici preferiscono è l’affido condiviso [2] in base al quale tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute devono essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Vediamo di capire meglio con un esempio: Tizio e Caia si separano e il giudice decide che i loro figli, Sempronia e Filano, siano affidati loro in maniera condivisa. Significa che Tizio e Caia dovranno:
- predisporre e attuare un programma condiviso per l’educazione, la formazione, la cura e la gestione di Sempronia e Filano, rispettando le loro esigenze e le loro richieste: ad esempio, Tizio e Caia dovranno decidere insieme a quale scuola iscriverli, a quale pediatra rivolgersi per curarli, se mandarli al catechismo o meno, se mandarli in gita scolastica oppure no, ecc…;
- ripartirsi i compiti e la responsabilità nella gestione dei figli, tenendo conto delle reciproche competenze;
- impegnarsi nella loro educazione, scegliendo di perseguire una linea comune che, per i primi periodi, potrà anche essere indicata dal giudice. Il giudice deciderà anche nel caso in cui Tizio e Caia non riescano a trovare nessun tipo di accordo: potrà, ad esempio, attribuire il potere di decidere a un solo genitore, quello che gli appaia maggiormente in grado di soddisfare l’interesse dei figli;
- impegnarsi vicendevolmente, permettendo Tizio a Caia e viceversa, di mantenere rapporti con i figli, tramandando loro il proprio bagaglio di conoscenze, esperienze, idee;
- amministrare i beni dei figli.
L’affidamento condiviso non va confuso con il collocamento dei figli, termine con il quale si indica la loro residenza abituale, che viene disposta dal giudice nello stesso provvedimento che dispone l’affido, sempre tenendo conto del loro interesse e indipendentemente dall’addebito della separazione (la sentenza di addebito è quella con cui il magistrato accerta che la crisi coniugale è stata determinata dal comportamento di uno dei coniuge: in pratica, il giudice stabilisce che se il matrimonio è fallito, la “colpa” è del marito o della moglie).
Da ricordare, inoltre, che con la presentazione della domanda di separazione, si decide anche sulla permanenza del minore presso ciascun genitore al fine di consentirgli di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con il padre e la madre. Facciamo qualche esempio, per capire meglio; possono essere concordati:
- week-end lunghi (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) alternati fra i genitori: in particolare, si potrà decidere che nella settimana in cui il week-end spetta alla madre, i figli passeranno con il padre due giorni infrasettimanali (pomeriggio fino al mattino successivo, incluso il pernottamento) mentre nella settimana successiva, si farà il contrario;
- due giorni presso l’uno e poi l’altro genitore con week-end lungo dal venerdì al lunedì mattina;
- intere settimane alterne, dal lunedì mattina alla domenica sera.
Attualmente, dunque, se, da un lato, la regola è l’affidamento condiviso, l’eccezione resta ed è l’affidamento esclusivo, disposto quando quello condiviso possa rappresentare, per i più diversi motivi, contrario all’interesse dei figli [3]. Affidamento esclusivo significa che:
- il genitore affidatario dei figli esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale su di essi, attenendosi, comunque, alle condizioni determinate dal magistrato e impegnandosi a favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore;
- entrambi i genitori devono prendere insieme le decisioni di maggiore interesse (relative a educazione, salute e istruzione) per i figli, a meno che, per gravi motivi, il giudice non decida di escludere o limitare l’esercizio della responsabilità da parte del genitore non affidatario;
- il genitore non affidatario ha il compito di vigilare sulla istruzione ed educazione dei minori, rivolgendosi al giudice in tutti i casi in cui ritenga che siano state prese delle decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Potrà frequentare i figli in base ai tempi e ai modi di permanenza del minore stabiliti dal giudice (si parla di diritto di visita) proprio perché si mira a garantire alla prole il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre che con il padre.
Come, quindi, si può capire tale tipologie di affido non comporta – come potrebbe far pensare il nome – la perdita della responsabilità genitoriale in capo al genitore che non ha ottenuto l’affidamento della prole: semplicemente si ha una restrizione della responsabilità in questione, quando il giudice ritiene che l’affido condiviso si riveli dannoso per i minori. Quando si verifica tale dannosità? Elenchiamo i casi principali:
- il genitore non provvede al mantenimento dei figli, violando i più ampi doveri di cura, assistenza ed educazione della prole;
- il genitore che ha un rapporto molto conflittuale con l’ex si disinteressa totalmente dell’educazione dei figli, non partecipando alla loro vita quotidiana e alle scelte che li riguardano e non curandosi dei loro problemi (anche di salute). Addirittura, in casi di questo genere, si tende a parlare di affido superesclusivo che concentra sul solo genitore affidatario l’esercizio della responsabilità genitoriale, mentre il genitore non affidatario conserva solo nominalmente la responsabilità sui figli, ma di fatto viene privato del suo contenuto essenziale;
- il minore dichiara apertamente la propria ostilità nei riguardi di uno dei genitori: in presenza di una situazione del genere, il giudice dà prevalenza alle volontà del figlio, anche se dipendono dal comportamento del genitore che vive con lui e che lo spinge ad allontanarsi e a essere ostile nei confronti dell’ex. Il magistrato, tuttavia, potrà scegliere di limitare il diritto di visita del genitore non collocatario e suggerire un percorso di mediazione familiare o psicologico teso al recupero del rapporto tra le parti;
- uno dei genitori presenta forti problemi di salute mentale, tali da poter determinare un pregiudizio ai figli: ad esempio, pensiamo ad un soggetto affetto da schizofrenia che determina in lui una incontenibile tendenza all’aggressività;
- uno dei genitori è detenuto in carcere a causa degli episodi di violenza nei confronti della famiglia o di possesso di sostanze stupefacenti.
Affidamento dei figli: i minori possono essere ascoltati?
Nell’emanare i provvedimenti relativi ai figli, il giudice può assumere qualsiasi mezzo di prova che ritenga necessario, anche d’ufficio. In particolare, è obbligatorio l’ascolto del minore – salvo il caso in cui sia manifestamente superfluo o dannoso per lui – in tutti gli atti in cui devono essere prese decisioni che lo riguardano: pensiamo, ad esempio, al caso in cui il giudice debba prendere atto di un accordo dei genitori. Tale ascolto può avvenire in apposite sale munite di vetro a specchio e i genitori o i difensori potranno assistervi; diversamente, in mancanza di queste sale, gli stessi potranno partecipare al colloquio solo se autorizzati dal giudice.
Affidamento: come funziona per i figli maggiorenni?
Con il raggiungimento della maggiore età, il giudice non decide più sul suo affidamento: è il figlio che può decidere dove vivere e avere la propria residenza. Ciò non significa, però, che i genitori non debbano più provvedere al suo mantenimento. Tale obbligo sussiste fino alla indipendenza economica del figlio e il contributo mensile di mantenimento può essere versato direttamente al figlio maggiorenne.
Può anche succedere che il figlio, al compimento della maggiore età, decida di trasferirsi dal genitore inizialmente collocatario all’altro genitore: il primo non potrebbe più percepire l’assegno di mantenimento, ma sarebbe chiamato a contribuire economicamente per il suo mantenimento o pagando direttamente alcune spese o con un contributo mensile, da versare al giovane o al genitore convivente.
note
[1] Il nostro ordinamento, con la riforma del 2006, predilige quale forma di affidamento quello condiviso che prevede, in caso di cessazione della convivenza dei coniugi, l’attribuzione stabile ad entrambi i genitori dell’esercizio della responsabilità genitoriale in regime di comune accordo. Il giudice, nell’effettuare la scelta, deve cercare, per quanto possibile di optare per l’affidamento ad entrambi i genitori ma non mancano casi in cui nella prassi l’interesse del minore giustifica l’affidamento esclusivo ad uno solo di essi. A partire dal febbraio 2014, in piena attuazione della riforma sul diritto di famiglia e la filiazione, introdotta con il d.lgs. n. 154 del 28.12.2013, non si parla più di potestà genitoriale ma di responsabilità genitoriale.
[2] L. n. 54 del 08.02.2006.
[3] Art. 155-bis cod. civ. e 337–quater cod. civ. Tale principio è oggi valido tutti i figli (nati cioè sia fuori che dentro il matrimonio) e rafforzato dalla recente riforma sulla filiazione che ha eliminato la distinzione prima esistente tra quelli naturali (cioè nati da coppie non sposate) e legittimi (in quanto nati da coppie coniugate).