Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Foto su facebook: le regole per non finire nei guai

4 Novembre 2016 | Autore:
Foto su facebook: le regole per non finire nei guai

Pubblicare una foto con amici o familiari su un social potrebbe rivelarsi un’attività estremamente pericolosa, tanto da portare fino al carcere.

A chi non è successo di andare a cena, partecipare a un evento o semplicemente uscire con amici, scattarsi una foto e poi pubblicarla in un social network (Facebook, Instagram, Snapchat, etc.)? Un’azione semplice, quasi banale, che viene realizzata spesso senza pensarci più di tanto ma che potrebbe avere risvolti penalistici molto rilevanti.

Pubblicazione foto: i comportamenti sanzionati dalla legge

L’articolo 167 del codice privacy, infatti, prevede il reato di illecita diffusione dei dati personali.

La norma, in particolare, individua due diverse ipotesi:

  • una prima condotta, punita con la reclusione da sei a diciotto mesi, che si realizza in caso di trattamento illecito dei dati personali dal quale derivi un danno al titolare. A tal proposito, si configura un trattamento illecito ogni volta in cui manca il consenso espresso da parte del titolare dei dati personali;
  • una diversa condotta, conseguente rispetto alla prima, punita con la reclusione da sei a ventiquattro mesi e realizzata attraverso la comunicazione o diffusione dei dati che sono stati trattati illecitamente. Ciò che rileva è aver portato soggetti non determinati a conoscenza dei dati personali, in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione, ad esempio mediante l’inserimento dei dati su internet. Non rileva in alcun modo invece l’eventuale danno subito.

In particolare, viene punito colui che non rispetta le disposizioni dettate in materia di trattamento dei dati personali al fine di trarre per sé o per altri un profitto o di recare un danno ad altri. Questo ultimo aspetto assume fondamentale importanza perché un tale comportamento, per essere penalmente rilevante, deve essere caratterizzato da dolo specifico che consiste nell’aver posto in essere il comportamento con lo scopo specifico di trarre profitto o arrecare un danno ad altri.

Pubblicazione e diffusione: il danno

Tuttavia non viene prevista la reclusione per ogni violazione del trattamento dei dati personali, non ogni foto pubblicata su internet porta in carcere. Infatti, non è sufficiente il semplice disappunto del soggetto che vede una sua foto o alcuni suoi dati personali diffusi senza aver dato il proprio consenso. Inoltre, il danno rilevante ai fini della configurabilità del reato non è soltanto quello derivato al titolare dei dati trattati, ma anche quello subito da soggetti terzi come conseguenza dell’illecito trattamento.

Problematica strettamente collegata a quella appena vista, seppur diversa per quanto riguarda fondamenti e disciplina, è quella riguardante la pubblicazione sui social di foto che ritraggono bambini.
La scelta delle amicizie virtuali, infatti, non limita il numero delle persone che possono vedere la foto pubblicata e, una volta che il file è stato caricato sul social, è possibile salvarlo e utilizzarlo.
Ogni genitore ha il diritto di pubblicare una foto del proprio figlio sui social network, tuttavia è importante essere consapevoli che questo può esporre a rischi, decisamente più pericolosi, rispetto alla semplice mancanza del consenso che può verificarsi quando si tratta di foto che ritraggono persone maggiorenni.


note

Autore immagine: Pixabay


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube