Fisco e pensione: pignoramento e sequestro


Il limite del quinto pignorabile previsto per la pensione non vale per quanto riguarda il sequestro della stessa e dei conti correnti nei quali confluisce.
Per molto tempo le procedure del pignoramento e del sequestro sono state sottoposte alla stessa disciplina, ritenendo applicabile il limite del quinto ad entrambe. In seguito la Corte di Cassazione, ha cambiato indirizzo [1]. In particolare è stato precisato che l’articolo 545 del codice di procedura civile, dedicato ai crediti impignorabili, nella parte in cui prevede la possibilità di pignorare nella misura di un quinto i trattamenti pensionistici o comunque simili, opera esclusivamente nell’ambito dell’esecuzione forzata.
Tuttavia, si tratta di due procedure allo stesso tempo molto diverse e molto vicine. Vediamoci chiaro.
Il pignoramento della pensione
La legge [2] prevede che la pensione e le indennità a questa assimilate possano essere pignorate nella misura di un quinto limitatamente alla parte che eccede il doppio del minimo vitale e con un limite di mille euro. Pertanto una pensione che non raggiunge i mille euro mensili non potrà essere sottoposta a pignoramento, mentre per quelle di importo superiore si potrà pignorare un quinto dell’eccedenza.
Il cosiddetto «minimo vitale» è parametrato all’assegno sociale dell’anno di riferimento: per l’anno 2022, l’importo è pari a 468,28 euro, per 13 mensilità. La norma di legge – recentemente riformulata con il “Decreto Aiuti Bis” emanato nell’estate 2022 – dispone che: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro».
Questo nuovo limite al pignoramento della pensione è stato introdotto per venire incontro alle esigenze economiche dei pensionati con redditi più bassi; in precedenza la pensione era pignorabile a partire da 1,5 volte il minimo vitale (ossia da 702,42 euro in su). Adesso solo ciò che resta oltre il doppio del minimo vitale e comunque oltre il minimo di mille euro è pignorabile, per un quinto ogni mese: in sostanza il pignoramento opera soltanto sull’eccedenza.
Volendo fare un esempio, se Tizio ogni mese percepisce 1.200 euro di pensione, la parte che potrà essergli pignorata è un quinto di 200 euro, quindi 40 euro mensili. Il pignoramento delle pensione, infatti, si realizza direttamente alla fonte, essendo l’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) che provvede a trattenere un quinto della somma che verrà poi corrisposta al creditore.
La norma che prevede tale limitazione è posta a tutela dell’interesse dell’ordinamento a garantire al pensionato la disponibilità di mezzi adeguati per far fronte ai propri bisogni e alle esigenze quotidiane di vita.
Il sequestro del conto corrente nel quale confluisce la pensione
Resta invece totalmente esclusa da tale limitazione la procedura di sequestro conservativo, prevista all’articolo 671 del Codice di procedura civile. Il sequestro è diretto a prevenire il pericolo che il debitore si liberi dei propri beni rendendo così nulle le aspettative del creditore.
La posizione tutelata in questo caso è quella del creditore che è interessato a proteggere il patrimonio del suo debitore. Sarà quindi sequestrabile il conto corrente del presunto evasore fiscale. I suoi conti correnti bancari potranno essere sequestrati interamente, senza alcun limite, anche se in questi confluisce la pensione. Il sequestro, infatti, attiene all’intero conto corrente, nel quale possono confluire varie somme, di diversa provenienza.
note
[1] Cass. sent. n. 44912/2016 del 25.10.2016.
[2] D.L. n. 115/2022, conv. in L. n. 142 del 21.09.2022.
L’assegno del minimo vitale, aumentato della metà, vale anche per la tred.ma? Cioe, si raddoppia, ai fini di un pignoramento?